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( votes)L’art. 51 d.lgs. n. 50-2016 afferma il principio della suddivisione in lotti, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, ma consente anche alle Stazioni Appaltanti di non ricorrere alla suddivisione in lotti adducendo una opportuna motivazione. Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di scelta discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto.