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Come noto, l’ANAC, nel Bando tipo n. 1/2023 “per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, ha ritenuto che nel valore stimato dell’appalto va compreso anche il c.d. ‘quinto d’obbligo’.

Il MIT con la risposta al quesito n.2455 del 21/06/2024 ha affrontato la questione del sesto quinto, stabilendo che “nel nuovo codice rappresenta una autonoma fattispecie di modifica contrattuale, e, considerato il richiamo al Bando tipo Anac n.1/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, si deduce che la fattispecie in esame ricada in tale ambito. L’art. 120 comma 9 ricalibra la disciplina del c.d. quinto d’obbligo riconducendolo definitivamente nell’ambito delle potenziali modifiche del contratto, con la previsione di una sua doverosa (quindi a pena di illegittimità) programmazione nella documentazione di gara. Pertanto la facoltà di indicare valori inferiori sembra coerente con la previsione di cui all’art. 120 comma 9 del d. lgs. 36/2023 e la risposta è affermativa. Occorre comunque considerare che la stazione appaltante si vincola ad un utilizzo per un importo minore di quello previsto”.

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Redazione MediAppalti
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