Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

L’ANAC nei pareri n. 57/2023 e il 57-bis/2023 ha precisato che è solo all’esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, che diverrà possibile procedere alla stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 17 comma 5 del codice “L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.” Pertanto, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta, la quale può essere comunque sollecitata. Tuttavia, come rilevato dal qualcuno in dottrina, ai sensi dell’art. 17 bis Legge 241/90, l’istituto del silenzio assenso tra PPAA, ivi disciplinato, non opera “nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.” La Direttiva UE 24/2014, all’art. 73 lett. B), prevede quanto segue: “Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dal diritto nazionale applicabile, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, qualora … l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto”. E’ la stessa normativa comunitaria a prevedere l’eventualità che la stazione appaltante aggiudichi l’appalto quando ancora non ha certezza in merito all’effettivo possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, e quindi l’eventualità che il non possesso di questi ultimi venga scoperto solo successivamente all’aggiudicazione. Pertanto, è la stessa normativa comunitaria a prevedere la legittimità di un’aggiudicazione che sia stata disposta dalla stazione appaltante senza previa verifica dei requisiti, e ciò è proprio quel che avviene nel caso in cui l’Ente preposto (Agenzia Entrate, Procura, Ispettorato del Lavoro, etc.) non abbia rilasciato alla stessa stazione, entro 30 gg., il certificato attestante il possesso dei medesimi. Di conseguenza, è la stessa normativa comunitaria a non richiedere, nei rapporti tra PPAA, l’adozione di un provvedimento espresso da parte della PA certificante. Per tale ragione, parrebbe pienamente legittimo l’utilizzo, da parte della stazione appaltante, dell’istituto del silenzio assenso ex art. 17 bis Legge 241/90 nel caso in cui l’Ente certificante non abbia fornito riscontro, entro 30 gg., alla richiesta di verifica dei requisiti previsti dal Codice.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.