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La stazione appaltante, al fine di realizzare lo scopo perseguito tramite l’affidamento dell’appalto, deve selezionare l’operatore economico che alla fine delle valutazioni, possa essere in grado di sviluppare il servizio richiesto. Si rende necessario, pertanto, richiedere dei requisiti speciali, come la capacità tecnica e la capacità economica, di cui agli art. 42 e 41 del d.lgs. 163/2006, che occorrono per valutare le pregresse esperienze degli operatori economici, e quindi la loro presunta capacità di mettere in opera il servizio per il quale si candidano. Ciò non significa che tutte le volte in cui il bando di gara non indichi alcun specifico requisito di capacità tecnica, esso sia illegittimo, in quanto vi possono essere casi, da ritenersi eccezionali, in cui il servizio non necessiti di particolare organizzazione e professionalità (CdS sez V 5.5.1998 n. 627) e dunque in questo stretto ambito l’amministrazione conserva un potere discrezionale. Tuttavia quando è chiaro che, un servizio richieda una particolare delicatezza e complessità della sua gestione necessitando di un elevato livello tecnico ed organizzativo, la stazione appaltante è tenuta a richiedere dei requisiti minimi di capacità ed esperienza per la partecipazione alla gara in modo da impedire l’aggiudicazione del servizio in favore di soggetti privi di qualsiasi professionalità nella specifica materia o in materia analoga, a tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla procedura, e nel rispetto dei principi comunitari e dell’ordinamento interno in materia di appalti.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.