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Delle novità introdotte dal Regolamento n. 207/2010 si è discusso in svariate occasioni, soprattutto in merito ai compiti del Responsabile del Procedimento così come ampliati dal Regolamento.

In particolare, si richiama l’attenzione sull’art. 158, comma 2, del nuovo Regolamento, secondo il quale, il RUP può disporre legittimamente la sospensione dei lavori per “ragioni di pubblico interesse” o “necessità̀”; fin qui non sembrerebbero esserci grandi novità rispetto alla previsione del Reg. 554/1999, se non fosse per una importante precisazione introdotta al secondo comma, aggiunta al corrispondente art. 133, comma 2, del Reg. 554/1999. Il richiamato art. 158, al comma 2, precisa che “rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici”. Di sicuro tale norma risulta di grande importanza per le imprese del settore, attese i notevoli casi di esecuzione di opere o di servizi dietro finanziamento pubblico.

Un caso particolare riguarda il ritardo derivante non da negligenza della stazione appaltante, ma dai ritardi dell’ente finanziatore.

Sul punto, si ritiene che il soggetto appaltante sia tenuto ad assolvere ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’appaltatore indipendentemente dalla regolarità con cui l’ente finanziatore procede con i relativi pagamenti, potendo ricorrere, nel caso di ritardo di questo ultimo, alle proprie risorse finanziarie.

Non si ritiene possibile, di conseguenza, liberare la stazione appaltante dalla responsabilità relativa ai ritardati pagamenti indipendentemente dalla causa che li abbia ingenerati, salvo poi l’eventuale esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di chi li ha provocati.

Con l’affidamento dell’appalto, la stazione appaltante, si obbliga direttamente nei confronti dell’appaltatore, per cui la sussistenza di un rapporto di finanziamento con un soggetto terzo non ha riflessi sull’appaltatore medesimo che, in ogni caso, ne rimane estraneo (Cass Civ. SS.UU. 12/2/1973 n. 410 ; Cass. 13/1/ 1981 n. 269).

Di fatti, anche quando il ritardo è causato per fatto dell’ente finanziatore, ciò, non può costituire un’esimente per l’inadempimento dell’obbligazione, anche qualora siano state previste apposite clausole che subordinano i pagamenti verso l’appaltatore ai versamenti ricevuti dai Finanziatori.

Tra l’altro non appare secondario evidenziare che le modalità e i termini di finanziamento dell’opera vengono decisi esclusivamente dall’amministrazione, che è l’unica a verificarne la compatibilità con i tempi ed il programma di realizzazione di quest’ultima, non avendo l’appaltatore alcun margine di discrezionalità in tale ambito.

Tutto il quadro normativo analizzato, compresa l’introduzione di una ulteriore casistica di sospensione dei lavori per causa non imputabile all’appaltatore, avrebbe, pertanto, l’obiettivo di tutelare il diritto al pagamento dell’appaltatore, preservando il regolare esercizio dell’attività d’impresa, spesso  incagliato dai farraginosi meccanismi delle Pubbliche Amministrazioni.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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