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( votes)La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Salerno n. 30 del 9 gennaio 2025, affronta un tema fondamentale nell’ambito della normativa sugli appalti pubblici: la validità delle clausole escludenti e la loro compatibilità con il principio di tassatività delle cause di esclusione, recentemente sancito dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Questo principio, che limita le possibilità di esclusione delle offerte, è stato oggetto di una rinnovata attenzione da parte della giurisprudenza e delle autorità competenti, in particolare dopo l’entrata in vigore del nuovo codice. La sentenza in esame offre numerosi spunti di riflessione sul rispetto delle regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nelle procedure di gara.
Nel caso trattato dal TAR Salerno, una stazione appaltante aveva previsto una clausola escludente riguardante la violazione dei limiti dimensionali di una relazione tecnica allegata all’offerta. In particolare, la clausola stabiliva che l’offerta sarebbe stata esclusa se la relazione tecnica avesse superato un determinato numero di pagine. Il ricorrente, parte lesa nel procedimento, aveva impugnato la clausola, sostenendo che essa violasse il principio di tassatività delle cause di esclusione e fosse in contrasto con l’interesse pubblico, oltre a compromettere la libertà di iniziativa economica.
Il principio di tassatività delle clausole di esclusione è un concetto fondamentale del diritto amministrativo, che implica che l’esclusione di un’offerta da una gara pubblica possa avvenire solo per cause espressamente previste dalla legge o dalla lex specialis del bando. In altre parole, le cause di esclusione non possono essere interpretate estensivamente né create ad hoc dalla stazione appaltante. Questo principio è stato sancito con maggiore enfasi nel nuovo codice dei contratti pubblici del 2023, che all’articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023 ribadisce l’importanza dell’accesso al mercato degli appalti e la trasparenza nelle procedure. Il TAR Salerno, nella sua sentenza, si rifà proprio a questa concezione, evidenziando come una clausola che preveda l’esclusione di un’offerta per un mero superamento dei limiti dimensionali di una relazione tecnica costituisca una violazione di tale principio.
Nel contesto della legislazione previgente (d.lgs. n. 50/2016), il principio di tassatività era stato trattato nell’ambito degli “oneri procedimentali”, ma la riforma del 2023 ha elevato questo principio a un livello di tutela più alto, estendendo il divieto di interpretazioni estensive e enfatizzando il rispetto delle regole di concorrenza e di imparzialità. Il TAR Salerno, in sintonia con altre decisioni giurisprudenziali recenti, ha applicato questa visione restrittiva, argomentando che la clausola di esclusione proposta dalla stazione appaltante fosse in contrasto con la nuova disciplina.
La decisione del TAR Salerno fa riferimento ad alcune sentenze significative, come quelle del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, che hanno ribadito la portata stringente del principio di tassatività. In particolare, il Consiglio di Stato ha più volte sottolineato che una clausola che prevede l’esclusione di un’offerta per ragioni di mera formalità, come il superamento del numero di pagine di una relazione tecnica, rappresenta un caso di “aggravamento degli oneri procedimentali”, violando i principi di buona amministrazione e imparzialità, oltre a potersi configurare come una sanzione espulsiva ingiustificata.
La Corte dei Conti ha altresì messo in evidenza come l’introduzione di simili clausole possa pregiudicare la selezione della miglior offerta, in quanto una procedura di gara che si basa su criteri formali piuttosto che sui contenuti sostanziali delle offerte rischia di danneggiare l’interesse pubblico. In altre parole, una simile clausola potrebbe consentire che un’offerta qualitativamente inferiore prevalga semplicemente per motivi burocratici, vanificando l’efficacia della gara nel raggiungimento degli obiettivi pubblici.
Il TAR Salerno ha anche posto l’accento sulla violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, come previsto dall’articolo 97 della Costituzione. Questo principio impone che la pubblica amministrazione agisca senza favoritismi o pregiudizi, garantendo che la selezione delle offerte avvenga in base alla qualità e convenienza dell’offerta stessa, e non su aspetti puramente formali. La previsione di una causa di esclusione per il superamento di un limite formale nelle dimensioni della relazione tecnica potrebbe infatti comportare l’esclusione di un’offerta qualitativamente migliore, che rispetta i requisiti sostanziali ma non soddisfa un requisito formale non essenziale.
Il TAR, quindi, ha sottolineato come il rispetto di un principio formale (il numero di pagine) non possa prevalere sugli obiettivi sostanziali della gara, che dovrebbero essere orientati alla selezione dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione pubblica, in termini di qualità e di efficientamento delle risorse.
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda il rispetto della libertà di iniziativa economica e della concorrenza. Come sottolineato dalla giurisprudenza, l’imposizione di clausole escludenti che non siano strettamente necessarie per garantire l’efficacia della gara rischiano di limitare ingiustificatamente la partecipazione delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, che potrebbero trovarsi escluse da gare per motivi puramente formali. Questo aspetto è particolarmente importante nel contesto del nuovo codice dei contratti pubblici, che mira a promuovere una concorrenza più aperta e inclusiva, incentivando la partecipazione di una più ampia gamma di operatori economici.
Il principio di accesso al mercato, sancito dal nuovo articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023, impone che le procedure di gara siano disegnate in modo da favorire la partecipazione, evitando barriere inutili e ingiustificate. Una clausola che imponga limiti dimensionale rigidi alla relazione tecnica, senza che vi sia una reale necessità per la valutazione del merito dell’offerta, costituisce una restrizione eccessiva della concorrenza e, di fatto, una limitazione della libertà di impresa.
La sentenza in commento ha anche implicazioni pratiche significative per la gestione delle gare pubbliche. Innanzitutto, essa ribadisce l’importanza di una corretta redazione dei bandi di gara, che devono essere chiari, trasparenti e in linea con la normativa vigente, evitando l’introduzione di clausole che possano risultare eccessivamente formalistiche o penalizzanti per i partecipanti. Le stazioni appaltanti, quindi, sono chiamate a vigilare attentamente sulla formulazione delle proprie clausole escludenti, affinché siano strettamente necessarie e proporzionate agli obiettivi della gara.
Inoltre, la decisione del TAR Salerno sollecita una riflessione sull’orientamento giuridico e amministrativo che dovrà prevalere nelle future interpretazioni delle cause di esclusione. L’applicazione rigorosa del principio di tassatività potrà comportare un cambiamento nell’approccio delle amministrazioni pubbliche, spingendole a privilegiare criteri di valutazione più sostanziali e meno burocratici.
In conclusione, la sentenza TAR Salerno n. 30/2025 si inserisce in un quadro giuridico in evoluzione, in cui la tutela della concorrenza, la trasparenza delle procedure e la corretta gestione degli appalti pubblici sono considerati principi imprescindibili. Il caso in esame offre un’importante lezione sull’interpretazione rigorosa delle clausole di esclusione, in linea con il principio di tassatività e con l’obiettivo di evitare discriminazioni ingiustificate a danno delle imprese.
Il nuovo codice dei contratti pubblici impone un approccio più stringente nella gestione delle gare, limitando le possibilità di esclusione e incentivando una maggiore apertura delle procedure. La sentenza del TAR Salerno rappresenta quindi un importante passo in questa direzione, confermando la necessità di un equilibrio tra formalismo e sostanza, tra regole procedurali e obiettivi pubblici. La giurisprudenza continuerà a giocare un ruolo cruciale nell’affermare questi principi e nel guidare le amministrazioni pubbliche verso una gestione sempre più efficiente, equa e trasparente degli appalti.
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