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( votes)È principio inderogabile in qualunque tipo di gara, quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto dei plichi (Cons. Stato: sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370, 11 gennaio 2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030; sez. V, 16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18 marzo 2004, n. 1427 e 9 ottobre 2002, n. 5421)”
La circostanza per cui, nei settori speciali, non è prevista alcuna forma di pubblicità delle sedute, non esclude il rispetto del principio di pubblicità che trova immediata applicazione, indipendentemente da una sua espressa previsione nell’ambito della lex specialis di gara, atteso che l’integrità delle buste è unicamente verificabile attraverso il rispetto della formalità sostanziale, ossia, l’apertura pubblica dei plichi, (Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2006, n. 28). Il principio di pubblicità delle sedute di gara è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come “giusto” e rispettoso della par condicio (Cons. Stato, sez. V, 16/6/2005 n. 3166).