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Una recente sentenza del Tar Sicilia – Catania, sez. IV, 26/07/2018 n. 1591, condividendo i principi già espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 4/2018, ha ritenuto che tale clausola non possa ritenersi immediatamente lesiva degli interessi del concorrente, in quanto non ne impedirebbe la partecipazione alle procedure di gara, nè come tale può considerarsi immediatamente escludente nei confronti di quest’ultimo.

Nel caso di specie, il Tar, nel rigettare il ricorso per difetto di interesse, precisa che, “in mancanza del provvedimento di aggiudicazione, la clausola impugnata relativa al criterio di selezione delle offerte, evidenzia che non sussiste alcun effetto immediatamente lesivo nei confronti della società ricorrente, né vi sono effetti preclusivi rispetto alla partecipazione alla gara”.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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