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( votes)Si. L’art.38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006 stabilisce che “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”. Le stazioni appaltanti hanno il dovere di quantificare negli atti di gara l’ammontare della sanzione “.. in modo da autovincolare la loro condotta a garanzia dell’imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle imprese concorrenti; in caso di appalto suddiviso in lotti la sanzione deve essere commisurata all’importo del lotto per cui si concorre…”