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( votes)L’orientamento ormai assolutamente costante del Consiglio di Stato, delinea l’atto finale della procedura di gara con l’aggiudicazione definitiva. Nelle gare di appalto, l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale (ha effetti instabili e del tutto interinali, essendo soggetta all’approvazione dell’organo competente) che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara; la possibilità che ad un’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile e obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell’operato dell’Amministrazione, a prescindere dall’inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l’eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla (cfr. Consiglio di Stato Sez. III – sentenza 24 maggio 2013, n. 2838).