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1. Premesse

A conferma del fondamentale ruolo che il sistema delle cauzioni negli appalti pubblici riveste per la tutela dell’interesse pubblico, il nostro legislatore ha sempre riservato a questa disciplina una speciale attenzione.

In particolare, nell’ambito del sistema delle cauzioni da presentare in sede di gara, il legislatore ha previsto, per il concorrente in possesso della certificazione di qualità aziendale, il beneficio della dimidiazione della cauzione provvisoria.

La giurisprudenza si è più volte soffermata sulle diverse problematiche relative alla fattispecie della riduzione della cauzione in caso di possesso della certificazione di qualità aziendale. Ad esempio, in materia di lavori pubblici, il Consiglio di Stato ha affermato che ai fini del godimento del beneficio di riduzione della cauzione provvisoria, non è necessaria la corrispondenza della certificazione di qualità alla categoria prevalente dei lavori oggetto dell’appalto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.07.2012 n. 4225).

Di recente le giurisprudenza si è occupata di un altro aspetto relativo alla materia di cui ci si occupa, ovvero della possibilità per il concorrente di corredare l’offerta di una cauzione dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità aziendale atta a legittimare il ricorso a tale beneficio.

Nei paragrafi che seguono, dopo un breve inquadramento relativo al sistema delle cauzioni da presentare in sede di gara a corredo dell’offerta e della certificazione di qualità aziendale, verrà dato conto dell’orientamento giurisprudenziale di cui si è accennato.

La giurisprudenza si è più volte soffermata sulle diverse problematiche relative alla fattispecie della riduzione della cauzione in caso di possesso della certificazione di qualità aziendale

2. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva: natura e caratteri

Il D. Lgs. n. 163/2006 (qui di seguito per brevità anche “Codice dei Contratti Pubblici”) ha disciplinato in un unico corpus normativo le varie disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Codice dei Contratti Pubblici, operata la distinzione tra le garanzie e le coperture assicurative richieste per la fase di aggiudicazione e quelle per la fase di esecuzione dell’appalto, prevede per gli appalti di lavori, servizi e forniture che durante la fase di aggiudicazione dell’appalto, i concorrenti a norma dell’art. 75 dello stesso Codice dei Contatti Pubblici, dovranno corredare l’offerta di una cauzione pari al due per cento dell’importo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito.

Scopo di questa fideiussione (nota come cauzione provvisoria) è quello di garantire la serietà e la congruenza dell’offerta e, quindi, di evitare che per fatto riconducibile all’affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. Sarà solo al momento della stipula del contratto, quindi, che si procederà al suo svincolo.

Ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, la fideiussione provvisoria può essere, a scelta del concorrente: bancaria; assicurativa; rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

Con l’offerta, inoltre, il concorrente dovrà presentare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, nel caso in cui risultasse affidatario.

Una volta individuato l’esecutore del contratto e svincolata la cauzione provvisoria, il vincitore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell’importo contrattuale (la cd. cauzione definitiva) ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, dovuta a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto, e quindi a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Secondo la costante giurisprudenza, la garanzia del due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, di cui deve essere corredata l’offerta a norma dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, assolve allo scopo di garantirne la serietà e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga  per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente (Cons. Stato, VI, 30 settembre 2004, n. 6347; Cons. Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4789).

In quanto tale, la cauzione provvisoria costituisce parte integrante della offerta e non elemento di corredo della stessa che la stazione appaltante possa liberamente richiedere (Cons. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7380), salvo vanificare il disposto dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 circa il potere-dovere delle stazioni appaltanti di escutere la cauzione provvisoria previa la esclusione dalla gara e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, a carico dell’offerente che non abbia comprovato il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara ovvero non confermato le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta.

Ancora in quanto tale, la cauzione provvisoria è nettamente distinta da quella definitiva che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale e con le modalità dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, al momento dell’aggiudicazione che adempie alla funzione di garantire l’obbligo di stipulare il relativo contratto e la corretta esecuzione delle opere (Cons. Stato, IV, 08 ottobre 2007, n. 5222).

Scopo della cauzione provvisoria è garantire la serietà e la congruenza dell’offerta e, quindi, evitare che per fatto riconducibile all’affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto.

3. Cauzione provvisoria e certificazione di qualità

L’ordinamento italiano ha recepito integralmente la disposizione di cui all’art. 49[1] della Direttiva 18/2004/CE rubricato “Norme di garanzia della qualità” tramite l’art. 43 del Codice dei Contratti Pubblici il quale è finalizzato ad assicurare, attraverso la certificazione da parte di soggetto esterno qualificato, l’idoneità dell’impresa partecipante all’effettuazione della prestazione prevista nel bando di gara secondo un determinato livello qualitativo.

La certificazione di qualità aziendale, in particolare, è il riconoscimento formale, ad opera di un ente terzo (cd. organismo di certificazione), del sistema di qualità dell’azienda: essa nasce dalla volontà dell’impresa di far “giudicare” dall’organismo di certificazione che tutte le azioni di controllo nell’intera filiera produttiva, indicate nei propri documenti della qualità (manuale, procedure, istruzioni ecc.), siano conformi e rispondenti alle norme di riferimento e, soprattutto, recepite, attuate e consolidate all’interno dell’azienda.

L’ente di certificazione, una volta riscontrata la rispondenza tra quanto descritto nei documenti e la prassi quotidiana, rilascerà la certificazione e manterrà nel tempo un controllo sull’impresa, avendo il potere di annullare la certificazione stessa nel momento in cui dovesse riscontrare forti anomalie e non conformità tali da compromettere la garanzia della qualità.

“Certificare la qualità” vuol, dunque, dire essenzialmente documentare ogni fase del processo aziendale: operando in tal modo, si ha la garanzia che tutte le attività sono sicuramente svolte con le modalità previste nei documenti tecnici. Il processo di documentazione, quindi, serve proprio a dimostrare che le attività dell’azienda vengono gestite in modo organico, uniforme ed in conformità con le normative relative alla qualità.

Se un’azienda è in possesso della certificazione di qualità per le sue attività, ciò vuol dire essenzialmente che ha le potenzialità (da un punto di vista tecnico, organizzativo e gestionale) per poter ottenere risultati qualitativamente adeguati.

L’obiettivo di tutte le norme ISO, dalla 9000 alla 9004, è dunque quello di controllare tutte le fasi del processo che genera il prodotto o il servizio e non, come a volte erroneamente si ritiene, il controllo di qualità del prodotto o del servizio.

Con riferimento alla cauzione provvisoria da presentare in sede di offerta, in caso di concorrente in possesso della certificazione di qualità aziendale, a norma del comma 7 dell’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, “L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”.

A conferma di ciò, con riferimento alla sola qualificazione per l’esecuzione del lavori pubblici, l’art. 40 comma 7 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici, dispone che “Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento”.

Il legislatore, dunque, nel caso in cui l’operatore economico abbia ottenuto la certificazione di qualità aziendale, prevede per lo stesso la possibilità di godere del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria al fine della partecipazione alla gara.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, ai fini della possibilità per i concorrenti di poter accompagnare l’offerta con una garanzia di importo dimidiato, la sola ed unica condizione contemplata all’art. 75 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici è che la certificazione del sistema di qualità sia rilasciata in conformità alle norme della serie europea UNI ENI ISO 9000 da organismi di certificazione a loro volta accreditati sulla base di norme UNI CEI EN 4500. Ne consegue che nessuna norma prevede la sussistenza di specifiche condizioni, oltre al possesso della certificazione di qualità con le formalità su descritte, per poter beneficiare del dimezzamento della cauzione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.07.2012 n. 4225).

Il Codice dei Contratti Pubblici prevede che, nel caso in cui l’operatore economico abbia ottenuto la certificazione di qualità aziendale, lo stesso abbia la possibilità di godere del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria al fine della partecipazione alla gara.

4. Il beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria in caso di mancato possesso della certificazione di qualità aziendale

Recentemente la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5203 del 4 ottobre 2012, sul solco di quanto espresso nella precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 493 dell’1 febbraio 2012, ha confermato la possibilità per il concorrente di beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria, benché, in sede di gara, non abbia presentato il certificato di qualità aziendale.

La III Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5203 del 4 ottobre 2012, inoltre, sulla scorta dell’imperatività del principio di tassatività delle cause di esclusione, e dell’attuale formulazione ex art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile anche con riferimento a gare antecedenti alla citata disposizione, ha ritenuto che in assenza di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, non possa darsi luogo all’esclusione nemmeno in adempimenti anomali quali quelli sotto esame, ravvisandosi comunque sempre la possibilità di successiva integrazione. Il Collegio ha rilevato in particolare che, nonostante la sopravvenienza dell’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006 al bando, essa avrebbe introdotto il principio di portata generale della tassatività delle clausole di esclusione, già da tempo fatto proprio dalla giurisprudenza e necessariamente applicabile in quanto espressione del “favor partecipationis.

Con riferimento alla presentazione della cauzione dimidiata pur mancando la dimostrazione del possesso della certificazione di qualità aziendale, come si legge nella motivazione della sentenza, i giudici affermano che “Correttamente la Commissione ha ammesso l’appellante alla gara, nonostante avesse prestato la garanzia di cui all’art. 75, comma I, cod. contratti in misura dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità”.

La legittimità dell’ammissione alla gara del concorrente che non abbia dimostrato il possesso della certificazione di qualità, ad avviso del Collegio, deriva dal fatto che “il bando non prescriveva esclusioni per la mancata presentazione di certificazione di qualità, né ciò sarebbe desumibile dall’art. 43 cod. contratti”.

Ed ancora, afferma il Collegio, che “seppure la cauzione provvisoria di cui all’art. 75, comma I, sia stata prestata dimezzata del 50%, va rilevato che la norma del codice citata non prescrive l’esclusione dalla gara per tale ragione e, dunque, implicitamente consente la regolarizzazione della cauzione medesima”.

Il Consiglio di Stato non ha confermato la sentenza di primo grado, TAR Basilicata – Potenza, Sez. I, n. 622 del 16 dicembre 2011, nella cui motivazione il Collegio, con riferimento alla “possibilità o meno per il concorrente di beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria, benché, in sede di gara, non abbia presentato il certificato di qualità aziendale”, avevaosservato che “L’art. 75 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 consente la riduzione del cinquanta per cento dell’importo della garanzia per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La norma specifica, infine, che <<Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti>>. Al fine del dimezzamento della cauzione, il possesso del requisito della certificazione di qualità deve essere, pertanto segnalato e documentato in sede di presentazione dell’offerta. […] Né a tal fine, può essere considerato idoneo strumento di prova la mera indicazione sulla carta intestata del simbolo della certificazione di qualità, dovendo tale requisito essere comprovato attraverso la produzione della certificazione rilasciata dall’organismo di attestazione”.

In particolare, i giudici del TAR Basilicata – Potenza, Sez. I, n. 622 del 16 dicembre 2011, avevano evidenziato che “Il certificato di qualità è infatti rilasciato all’esito di una procedura con la quale un soggetto verificatore esterno all’impresa, terzo e indipendente, che sia a ciò autorizzato (cosiddetto organismo di certificazione), fornisce attestazione scritta che un servizio, a seguito di valutazione, sia conforme ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la validità nel tempo attraverso una adeguata attività di sorveglianza (c.d. auditing di impresa). Ne consegue che il possesso della certificazione di qualità non è dimostrabile né è surrogabile da altri documenti o elementi presuntivi, né tanto meno da una mera indicazione sulla carta intestata dell’impresa del simbolo della qualità, ma deve essere specificamente prodotta in sede di gara, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la validità temporale del certificato, posto che il possesso di un certificato scaduto fa venir meno la garanzia della conformità ai requisiti qualitativi del servizio”.

Come già indicato, i giudici nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5203 del 4 ottobre 2012, affermano che la norma  di cui all’art. 75 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici non prescrive l’esclusione dalla gara nel caso in cui sia stata prestata in sede di gara una cauzione provvisoria dimezzata rispetto all’importo indicato dal bando pur non avendo dimostrato il possesso della  certificazione di qualità: per tale ragione e, dunque, implicitamente ad avviso degli stessi giudici, l’art. 75 citato consente la regolarizzazione della cauzione.

Occorre, tuttavia, evidenziare che l’art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede infatti che “Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

Con la suddetta previsione, il legislatore del 2006 ha voluto formalizzare nel modo più puntuale possibile i generali principi del favor partecipationis e del giusto procedimento come già esplicitati nell’art. 3 della L. n. 241/1990, i quali sono rivolti ad orientare l’azione amministrativa in merito all’effettiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti a una procedura di evidenza pubblica.

Occorre dunque evidenziare che quello che viene definito il “soccorso istruttorio” soggiace, tuttavia, ai limiti che la giurisprudenza ha via via elaborato a riguardo e tra questi, in particolare, al limite degli elementi essenziali: la regolarizzazione postuma, infatti, non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda di partecipazione e dell’offerta.

Dunque, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante con il potere di soccorso istruttorio non può sostituirsi al legislatore sopperendo alle lacune del sistema legislativo o alla totale mancanza di una prescrizione della lex specialis di gara.

Il potere della stazione appaltante, infatti, di richiedere chiarimenti e/o integrazioni a un concorrente deve trovare applicazione solo nel caso in cui esista un dubbio circa l’esistenza di un requisito richiesto dalla lex specialis di gara ovvero nel caso in cui da un documento sia possibile ricavare una prova circa il possesso dello stesso requisito da parte del concorrente: nel caso in cui sussiste un indizio del possesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante non può emettere un provvedimento di esclusione dalla gara, in quanto è tenuta a richiedere al concorrente stesso l’integrazione della documentazione già acquisita – pur se carente – o un dovuto chiarimento a riguardo (cfr. Tar Veneto, sez. I, n. 1687/2011). Al contrario, nel caso in cui la documentazione sia del tutto mancante, la stazione appaltante non può far ricorso al potere istruttorio, dovendo, quindi, provvedere all’esclusione del concorrente.

Come anticipato, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5203 del 4 ottobre 2012, si sofferma su un ulteriore particolare aspetto connesso a quanto già rilevato: evidenzia, infatti, che “In difetto di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, deve ritenersi che non possa farsi luogo ad esclusioni, come prevede ora l’art. 46 comma 1 bis del codice dei contratti, modificato dall’art. 4, comma II, lett. d) D.L. 13.5.2011, n. 70”.

Si ricorda, infatti, che il Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 (cd. “Decreto Sviluppo”), con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica e, quindi, il contestuale divieto di inserire nel bando o nella lettera di invito altre cause di esclusione che non siano quelle correlate alle seguenti fattispecie:

  1. mancato adempimento alle prescrizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 o alle prescrizioni disposte da altre norme di legge vigenti;
  2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
  3. non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere secondo le circostanze concrete che vi sia stato violato il principio di segretezza delle offerte .

Il principio di tassatività delle cause di esclusione, secondo le regole introdotte dal Decreto Sviluppo, è rafforzato dalla disposizione che sancisce la nullità di ogni altra previsione introdotta, a pena di esclusione, nei bandi e nelle lettere di invito predisposte dalle stazioni appaltanti.

Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5203 del 4 ottobre 2012), la norma di cui all’art. 46 comma 1-bis del Codice dei Contratti Pubblici, pur essendo stata introdotta in un momento successivo alla pubblicazione del bando ed all’espletamento delle relative procedure di gara relative al caso di specie, “tuttavia essa introduce un principio di portata generale, quale quello della tassatività delle cause di esclusione, già da tempo elaborato dalla giurisprudenza e che rappresenta un’espressione del principio del “favor partecipationis”.

La motivazione della sentenza n. 503 del 4 ottobre 2012 della III Sezione del Consiglio di Stato prosegue nell’indicare che “La giurisprudenza formatasi anteriormente alla novella del 2011 ha costantemente osservato che nelle gare pubbliche le cause di esclusione, incidendo sull’autonomia privata delle imprese e limitando la libertà di concorrenza, nonché il principio di massima partecipazione, sono tassative e non possono essere interpretate analogicamente e, qualora manchi una chiara prescrizione che imponga in modo esplicito l’obbligo della esclusione, vale il principio della più ampia partecipazione alla gara allo scopo di garantire il migliore risultato per l’amministrazione stessa (Consiglio Stato sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696; T.A.R. Lazio sez. I, 21 luglio 1997, n. 1157)”.

In conclusione, dunque, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5203 del 4 ottobre 2012), difettando l’inserimento di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, deve ritenersi che non possa farsi luogo ad esclusione nel caso in cui un concorrente abbia presentato a corredo dell’offerta una cauzione dimezzata pur non avendo dimostrato il possesso della certificazione di qualità aziendale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5203 del 4 ottobre 2012 ha confermato la possibilità per il concorrente di beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria, benché, in sede di gara, non abbia presentato il certificato di qualità aziendale. Inoltre, sulla scorta dell’imperatività del principio di tassatività delle cause di esclusione, e dell’attuale formulazione ex art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile anche con riferimento a gare antecedenti alla citata disposizione, in assenza di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non possa darsi luogo all’esclusione ravvisandosi comunque sempre la possibilità di successiva integrazione.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui esposto, appare chiaro il ruolo della giurisprudenza nell’applicazione alla diversa casistica delle norme relative alla materia delle cauzioni da presentare a corredo dell’offerta in sede di gara.

In particolare, considerato quanto di recente è stato – discutibilmente – affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla possibilità di presentare una cauzione dimidiata pur non avendo dimostrato il possesso della certificazione di qualità aziendale, risulta necessario, a parere di chi scrive, un intervento da parte del legislatore.

Premesso, infatti, che, come indicato, ex art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 il potere della stazione appaltante di richiedere chiarimenti e/o integrazioni a un concorrente deve trovare applicazione solo nel caso in cui esista un dubbio circa l’esistenza di un requisito richiesto dalla lex specialis di gara incontrando il limite degli elementi essenziali (secondo cui la regolarizzazione postuma non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda di partecipazione e dell’offerta), e tenuto conto che l’intento del legislatore è quello di evitare il contenzioso derivante dalla proliferazione di clausole di esclusione spesso irragionevoli introdotte dalle stazioni appaltanti nella singola lex specialis di gara, occorre comunque che sia garantita l’operatività del principio della par condicio al fine di evitare ipotesi in cui un operatore economico, con il solo intento di alterare la propria offerta, presenti una cauzione dimezzata pur non avendo dimostrato il possesso della certificazione di qualità aziendale.


[1] L’art. 49 della Direttiva 18/2004/CE stabilisce che “qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Paola Cartolano
Esperta in materia di appalti pubblici
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