Questo articolo è valutato
( votes)1. La responsabilità nella Pubblica Amministrazione
Lo studio della disciplina e dei contratti in materia assicurativa implica il preliminare inquadramento dell’argomento della responsabilità il quale ne costituisce, infatti, un elemento presupposto. L’art. 28 della Costituzione afferma che i funzionari ed i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi civili, penali ed amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti e che la responsabilità civile si estende allo Stato ed ad altri enti pubblici. La Costituzione ed altre leggi speciali disciplinano non solo la responsabilità amministrativa del pubblico dipendente derivante da violazione di obblighi di servizio, ma anche la responsabilità verso terzi per i danni causati dal dipendente. Si configura, in questo caso, una responsabilità solidale del pubblico dipendente e dello Stato. L’art. 10 del dpr. n.3/1957 recita: “L’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”. “I funzionari e gli impiegati ed agenti civili e militari,…che nell’esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabile anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti”, la quale “valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (T.U. Corte dei conti n.1224 del 1934). La responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti pubblici ha natura contrattuale, presupponendo l’esistenza di un rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato, nonché la violazione di doveri inerenti a detto rapporto (Corte dei conti, sent. 91 del 1987 e Corte Cost. n. 24 del 1993). “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali” (art. 1 comma 1 legge 20/1990). Nell’ipotesi di colpa lieve invece il dipendente è esente da responsabilità amministrativa e contabile; il rischio dell’eventuale danno ricade interamente sulla P.A. (la norma citata è stata così modificata dalla lettera a) del comma 30-quater dell’art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 3 agosto 2009, n. 103).
La responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti pubblici ha natura contrattuale, presupponendo l’esistenza di un rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato, nonché la violazione di doveri inerenti a detto rapporto (Corte dei conti, sent. 91 del 1987 e Corte Cost. n. 24 del 1993).
I requisiti della responsabilità sono:
- un «danno economico» sofferto da una pubblica amministrazione, quale che sia la veste formale e la struttura organizzativa della stessa;
- una relazione funzionale o finalistica «di servizio»;
- l’esercizio illecito, commissivo od omissivo, contra ius o non de iure, di doverose attività.
qua Più in particolare, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato come indici di riconoscimento della colpa grave, l’inosservanza del minimo di diligenza, la prevedibilità dell’evento dannoso, la sconsiderata ed arbitraria cura degli interessi pubblici, l’apprezzabile superamento dei limiti di comportamento del bonus pater familias, il notevole superamento dei limiti di comportamento da parte dell’agente che svolga un tipo di attività tecnico professionale, il cui esercizio richieda particolari cognizioni tecniche o scientifiche.
Più in particolare, la giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato come indici di riconoscimento della colpa grave, l’inosservanza del minimo di diligenza, la prevedibilità dell’evento dannoso, la sconsiderata ed arbitraria cura degli interessi pubblici, l’apprezzabile superamento dei limiti di comportamento del bonus pater familias, il notevole superamento dei limiti di comportamento da parte dell’agente che svolga un tipo di attività tecnico professionale, il cui esercizio richieda particolari cognizioni tecniche o scientifiche
Il danno, dunque, altro non è che l’evento conseguente e connesso alla condotta antigiuridica, attiva o omissiva dell’agente che, dato il suo contrasto con gli obblighi ed i principi di corretta amministrazione, assume il carattere dell’ingiustizia e determina all’amministrazione una lesione economicamente valutabile. La nozione di danno pubblico non comprende soltanto la lesione dei beni pubblici patrimoniali in senso proprio, ma si estende alla lesione di quegli interessi pubblici che sono da ritenere beni in senso giuridico…”tali beni sono immateriali poiché ad essi è estraneo il concetto di appropriazione o di appartenenza proprio delle cose materiali, ma dalla loro lesione, che lede l’interesse generale della collettività, possono derivare pregiudizi economici sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto quello del lucro cessante” (Corte dei conti, sez. riun., 28 maggio 1999, n. 16/99/QM). “I soggetti legati da un rapporto di servizio con la P.A. (intesa peraltro nelle più recenti accezioni in senso molto lato, fino a comprendere le s p a pubbliche) sono quindi tenuti a risarcire il danno erariale causato alla stessa o ad altre amministrazioni (c.d. danno obliquo o trasversale) soltanto quando il fatto (atto o mero comportamento) antigiuridico sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa grave, identificata, come noto, dall’art. 43 c.p. nella negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” (Cass. ss.uu. 6 giugno 2002 n. 8229). La colpa grave, di cui è stata sottolineata l’affinità sostanziale col dolo, è stata generalmente identificata dal giudice contabile con la “intensa negligenza”, nella “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”, nell’ “atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni”, nella “macroscopica violazione delle norme”, nel “comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza”, nonché nel concorso della ravvisabilità ex ante del nocumento, riconoscibile, sempre ex ante, per dovere professionale di ufficio e della assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dei propri compiti (cfr. C. Conti, SS.RR., 10 giugno 1997 n.56/A).
La colpa grave, di cui è stata sottolineata l’affinità sostanziale col dolo, è stata generalmente identificata dal giudice contabile con la “intensa negligenza”, nella “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”
“…..Poiché per l’imputazione del danno ai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non è sufficiente una qualsivoglia condotta antidoverosa ma occorre che essa sia connotata da intensa negligenza” – Corte dei conti, Sez. I, 16 marzo 2000, n. 83/A. La citata sentenza della Corte rileva, infatti, che “La limitazione delle responsabilità amministrative alle ipotesi di dolo o colpa grave non significa che l’ordinamento consenta un comportamento lassista dei pubblici dipendenti ed assoggetti pertanto alla sanzione risarcitoria solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio in quanto la limitazione della responsabilità si fonda sulla considerazione che, essendo molto elevato lo sforzo di diligenza richiesto al pubblico dipendente e note le disfunzioni dell’apparato amministrativo, sono addebitabili solo le mancanze più gravi”. Un criterio orientativo utile ai fini della graduazione della colpa è reperibile nell’art. 2 l. n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati che definisce colpa grave “la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile” e nell’art. 5 comma 3 d.lgs. n. 472 del 1997 che, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie più dettagliatamente prevede che “la colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di obblighi elementari“; così anche Corte conti, Sez. giur. Reg. Molise, n. 89/2001; Corte conti, Sez. giur. Reg. Molise, 28 aprile 1997, n. 226.
2. I contratti assicurativi stipulati dalla P.A.
Come ha indicato l’Anac in data 13 marzo 2013, nell’ambito di un’attività di consultazione: “I servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rientrano tra i servizi di cui all’allegato IIA del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) e sono soggetti, dunque, all’applicazione integrale dello stesso (cfr. art. 20, comma 2)”. A norma dell’art. 1882 c.c., il contratto di assicurazione è un contratto sinallagmatico col quale «l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana». Il premio, quale elemento essenziale dell’offerta, è determinato dall’assicuratore in base ad una stima della probabilità che l’evento assicurato si verifichi e, al netto delle imposte, è distinto tra premio puro e caricamenti: il primo rappresenta le risorse che vengono accantonate dall’assicuratore per far fronte ai risarcimenti derivanti dai sinistri che si verificano nel corso di validità della polizza (e che possono essere liquidati anche alcuni anni dopo rispetto alla scadenza della polizza); mentre, i secondi comprendono i costi di gestione della stessa, tra i quali si individuano i costi generali di esercizio, i costi di gestione dei sinistri e dei relativi risarcimenti, quelli di distribuzione (per l’attività degli agenti o dei brokers) e gli utili di impresa. Per la determinazione del premio puro, sono necessarie numerose informazioni statistiche relative all’andamento passato dei sinistri: occorre, in particolare, disporre almeno delle informazioni relative al numero di polizze emesse, al numero dei sinistri avvenuti ed agli importi corrisposti per gli stessi. Utilizzando i parametri menzionati, è possibile determinare il costo imputabile a ciascuna polizza per la copertura assicurativa, definito come premio di rischio. La formula è data dal numero di sinistri x importo medio per sinistro/numero di polizze. Il rapporto tra numero di sinistri e numero di polizze (definito come frequenza sinistri) può fornire una stima della probabilità di un sinistro. Il premio di rischio è ottenuto dall’osservazione dei dati del passato, mentre il premio puro è dato dalle valutazioni effettuate dalle imprese circa il costo dei sinistri nel futuro, partendo dalle osservazioni del passato.
Il premio di rischio è ottenuto dall’osservazione dei dati del passato, mentre il premio puro è dato dalle valutazioni effettuate dalle imprese circa il costo dei sinistri nel futuro, partendo dalle osservazioni del passato.
Il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento di attuazione n. 16/2008 e s.m.i. dell’Isvap (ora Ivass), affermano che «il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili»; le imprese sono, inoltre, tenute ad iscrivere a riserva anche gli importi per i sinistri avvenuti e ancora non denunciati. Il costo dei sinistri, dunque, comprende sia quelli liquidati che quelli riservati (determinazione n. 2 del 3 marzo 2013).
3. Le procedure di gara
L’Anac ha analizzato il tema delle procedure di gara in ambito assicurativo più volte, affermando nel marzo 2013 che “per quanto riguarda i servizi assicurativi, le principali disfunzioni rilevate concernono l’elevato numero di procedure deserte od aggiudicate sulla base di un’unica offerta pervenuta, nonché i frequenti casi di recesso unilaterale dal contratto da parte dell’affidatario. Tali fenomeni, oltre che incidere sulla spesa pubblica in termini di costi per il rinnovo della procedura di scelta del contraente, possono creare situazioni di particolare criticità per le pubbliche amministrazioni, soprattutto nei casi in cui la copertura assicurativa è obbligatoria o rappresenta un prerequisito fondamentale per lo svolgimento dell’attività istituzionale”.
L ‘Autorità ha evidenziato una serie di fenomeni distorsivi nel settore delle gare di appalto di servizi assicurativi, tra cui, l’affidamento d’urgenza e diretto
L ‘Autorità ha evidenziato una serie di fenomeni distorsivi nel settore delle gare di appalto di servizi assicurativi, sintetizzati come segue: un elevato numero di gare andate deserte; l’affidamento a trattativa privata a prezzi più alti rispetto al mercato di riferimento; procedure esperite qualificando le medesime urgenti, in contraddizione con la natura del servizio da appaltare, noto e prevedibile e per questo programmabile; frequenti casi di recesso unilaterale da parte delle compagnie; l’affidamento congiunto di servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa; l’indicazione di requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all’oggetto dell’affidamento e l’adozione di criteri di valutazione penalizzanti per le imprese di minori dimensioni; la remunerazione dell’intermediario basata su una percentuale (provvigione) del premio.
L’art. 57, comma 2, lettera a), nel disciplinare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in caso di gara deserta, stabilisce che “nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto”.
Sul punto, si rammenta che l’art. 57, comma 2, lettera a), nel disciplinare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in caso di gara deserta, stabilisce che “nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto”. Il fatto che la procedura sia andata deserta condiziona la stazione appaltante tanto da modificare elementi fondamentali del contratto, ciò al fine di favore la massima partecipazione nella successa procedura. Resta il fatto che, come già indicato, nel caso delle polizze assicurative, non sembra, di regola, potersi applicare neppure la successiva lettera c), che riconosce la possibilità di una procedura negoziata dettata da ragioni di estrema urgenza non imputabili alla stazione appaltante. Ciò in quanto la copertura assicurativa rappresenta, di norma, un acquisto ripetuto nel tempo e le scadenze dei contratti sono note fin dal momento della loro sottoscrizione. Il tema della partecipazione è stato trattato quindi dall’Anac esprimendo la possibilità, al fine di attenuare il rischio di una minore partecipazione alle gare dovuta ad una eccessiva rigidità dei bandi, “di utilizzare procedure di aggiudicazione più flessibili, che consentano, nel rispetto dei principi e delle regole del Codice, un maggior coinvolgimento degli operatori del settore nella predisposizione del progetto contrattuale. Al riguardo, ad esempio, le stazioni appaltanti potrebbero ammettere nella lex specialis la possibilità di presentare varianti in sede di offerta, secondo le modalità di cui all’art. 76 del Codice (cfr. sul punto, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012), ovvero potrebbero valutare l’opportunità di procedere all’aggiudicazione della gara mediante la procedura di dialogo competitivo, ai sensi dell’art. 58 del Codice. Si ritiene, infatti, che il contratto assicurativo per i grandi clienti, tra cui la pubblica amministrazione, sia di per sé particolarmente complesso, in considerazione della difficoltà di quotare il rischio e di definire nel dettaglio tutte le condizioni di polizza. Naturalmente, qualora si dovesse pervenire alla predisposizione di bandi-tipo, e si dovessero predisporre le condizioni per una raccolta puntuale delle informazioni necessarie per quotare il rischio, non dovrebbero esservi ragioni per il ricorso a procedure di gara più flessibili rispetto a quelle standard ed il criterio da utilizzare potrebbe essere quello del prezzo più basso”.
Il tema della partecipazione è stato trattato dall’Anac esprimendo la possibilità, al fine di attenuare il rischio di una minore partecipazione alle gare dovuta ad una eccessiva rigidità dei bandi, di utilizzare procedure di aggiudicazione più flessibili, che consentano, nel rispetto dei principi e delle regole del Codice, un maggior coinvolgimento degli operatori del settore nella predisposizione del progetto contrattuale
4. I requisiti di partecipazione. Anac e giurisprudenza
Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità e della giurisprudenza, i requisiti speciali di partecipazione devono essere individuati dalle stazioni appaltanti tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza. L’art. 44, comma 1, del Codice delle Assicurazioni prevede che “l’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario”. Le modalità di ammissione alla gara devono essere tali da contemperare le esigenze dell’amministrazione circa le caratteristiche di affidabilità del concorrente e la massima partecipazione. Secondo il Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 23/07/2008 n. 3635: “In una gara per l’affidamento di servizi assicurativi è conforme alla normativa di settore la clausola del bando di gara che riservi la partecipazione alla gara esclusivamente alle direzioni generali delle imprese di assicurazioni o loro gerenze, autorizzate ai sensi di legge dalle compagnie assicurative. La scelta dell’Amministrazione appare pienamente rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza, della sua pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito e dell’assenza di contraddittorietà interna, e non arreca alcun pregiudizio ai principi di imparzialità e di par condicio, in quanto non restringe, oltre lo stretto indispensabile ed oltre le esigenze organizzative dettate dalla specificità del servizio (gara di rilevanza nazionale, per l’espletamento pluriennale di servizi assicurativi, e di importo considerevole), la platea dei potenziali concorrenti, ampio essendo il ventaglio delle Compagnie assicurative in grado di partecipare direttamente alla gara”. Al fine di individuare requisiti ragionevoli e funzionali alla scelta di un contraente affidabile, l’indice di solvibilità è un indicatore utile al fine della qualificazione di imprese assicurative affidabili. Il margine di solvibilità – come è possibile riscontrare in ogni manuale di diritto assicurativo – è l’aliquota del patrimonio della Società che eccede i mezzi necessari per far fronte agli impegni assunti. Esso è finalizzato a garantire non solo l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti già stipulati, ma anche quelle scaturenti dai contratti che l’impresa stipulerà in futuro. Un altro valido indicatore, è la raccolta minima, globale e specifica, al fine di selezionare imprese in base alla corrispondente solidità complessiva, onde evitare di discriminare le imprese a seconda della loro dimensione e tener conto anche della capacità delle imprese stesse di far fronte ai rischi in particolari rami. Il fatturato inoltre dovrebbe “permettere di superare anche l’obiezione relativa alle imprese estere che potrebbero possedere i margini di solvibilità richiesti in base alla propria normativa nazionale, ma non sufficienti per il mercato nazionale (Anac consultazione marzo 2013).
L’indice di solvibilità è un indicatore utile al fine della qualificazione di imprese assicurative affidabili, accompagnato da un indicatore di raccolta minima, globale e specifica, al fine di selezionare imprese in base alla solidità complessiva
Alla luce di quanto osservato, possono costituire requisiti accettabili quelli basati su indicatori quali: il livello di capitale sociale minimo, l’indice di solvibilità e la capacità di assicurare determinati rischi, valutata sulla base della raccolta premi specifica. La misura dei requisiti, come osservato, deve essere fissata tenendo conto del valore dell’affidamento e della concreta situazione del mercato.
5. La scelta dell’intermediario. Limiti. Agcom e Anac
La figura del broker di assicurazione è assimilabile a quella di un mediatore al quale colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa. L’elemento di differenziazione tra la figura del broker e quella dell’agente assicurativo è pertanto costituito dal fatto che quest’ultimo opera in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, mentre il broker opera su incarico del cliente/assicurato e dovrebbe mantenere una posizione indipendente rispetto alle compagnie, delle quali non ha i poteri di rappresentanza. I servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. Il broker selezionato dalla PA, al contrario di ciò che normalmente accade nel settore privato, non potrà scegliere la compagnia di assicurazione cui affidare la copertura dei rischi in quanto anche quest’ultima selezione deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. In seguito all’analisi condotta nel 2009 dall’AGCOM, è emerso “che la gran parte delle stazioni appaltanti utilizza requisiti economico-finanziari di accesso basati su criteri dimensionali che, come più volte segnalato dall’Autorità, sono idonei a creare delle restrizioni alla concorrenza in quanto favoriscono imprese di grandi dimensioni già presenti sul mercato. L’Autorità ritiene pertanto utile ribadire la necessità di inserire nei bandi di gara, in alternativa ai requisiti determinati a livello di fatturato globale e di attività svolta per un determinato numero di PA clienti, la possibilità di attestare l’affidabilità della propria impresa attraverso altra documentazione, così come espressamente previsto anche dall’articolo 41, comma 3, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice degli appalti). I medesimi aspetti anticoncorrenziali rilevano nell’ambito della valutazione dell’offerta. In particolare quest’ultima fase, riservata per legge all’apprezzamento dell’offerta oggettivamente migliore (articolo 81 Codice degli appalti), si riscontrano spesso disposizioni del bando di gara che assegnano un peso predominante ai requisiti soggettivi (aspetti dimensionali dell’impresa stessa o esperienze pregresse nel settore) spesso già valutati in sede di ammissione delle imprese alla gara”. L’Anac e L’Agcom si sono trovati in accordo su molti temi assicurativi finalizzati ad ottenere procedure più trasparenti ed affidamenti più competitivi. Sul punto vale osservare che anche la giurisprudenza ha più volte affermato che «una volta riconosciuta l’astratta idoneità dei concorrenti, questi sono posti in una posizione di assoluta parità, in applicazione dei principi concorrenziali del diritto comunitario. Il contratto (o il servizio) deve essere affidato al soggetto che presenta l’offerta oggettivamente migliore, non rilevando il precedente curriculum professionale, salvo l’apprezzamento del “merito tecnico”, il quale, peraltro, rappresenta solo uno degli elementi valutabili e seppure non descritto analiticamente dalla norma, risulta correlato essenzialmente alle caratteristiche oggettive dell’offerta del concorrente». L’Anac, infine, ha più volte stigmazzato, in tema di brokeraggio, l’ordinario meccanismo di remunerazione dei broker (commissioni calcolate in percentuale sui premi), poiché in tal modo la remunerazione stessa, oltre ad essere indeterminata al momento dell’affidamento del servizio assicurativo, sarebbe anche “sganciata” dall’effettiva prestazione svolta dal broker e dai risultati ottenuti dal medesimo. Di conseguenza, l’Autorità ha suggerito di adottare nei bandi “modalità di calcolo della remunerazione dei brokers tali da permetterne la quantificazione esatta in sede di presentazione dell’offerta e da non introdurre elementi disincentivanti al perseguimento dei risultati attesi dalla loro attività“.
L’Anac, infine, ha più volte stigmazzato, in tema di brokeraggio, l’ordinario meccanismo di remunerazione dei broker (commissioni calcolate in percentuale sui premi), poiché in tal modo la remunerazione stessa, oltre ad essere indeterminata al momento dell’affidamento del servizio assicurativo, sarebbe anche “sganciata” dall’effettiva prestazione svolta dal broker e dai risultati ottenuti dal medesimo
6. Le polizze a favore degli amministratori
Non si ritiene sussistente alcuna norma di legge che autorizzi la stipulazione di polizze assicurative per la responsabilità amministrativa. Come in altre occasioni, la Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Lombardia – Sentenza 9 maggio 2002 n. 942, ha ritenuto “assolutamente estranea al sistema l’assunzione da parte del Comune dell’onere della tutela assicurativa dei propri Amministratori e dipendenti, con riferimento alla responsabilità amministrativo – contabile per danno erariale, a cagione della sua contrarietà ai fondamentali princìpi di cui agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio”. La funzione di deterrenza non può e non deve “essere eliminata od affievolita, per di più poi utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l’Erario dal momento che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all’Ente divenutone creditore”. Con sent. n. 363 del 27/10/2011 della Corte dei conti viene ribadito che: “Riferisce la procura contabile che nell’attuale ordinamento non si rinviene alcuna norma che autorizzi la stipula di polizze assicurative che abbiano ad oggetto la copertura del rischio costituito dalla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari di un Ente Pubblico o assimilabile, per i danni arrecati all’ente di appartenenza con la propria condotta colposa e con onere del pagamento del relativo premio a carico dell’Ente medesimo. Sempre con riguardo al divieto di “assunzione da parte dell’Ente locale dell’onere della tutela assicurativa dei propri amministratori e dipendenti relativamente alla responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale”, la III Sez. Centrale sent. 108/2010, afferma che per quanto attiene …” al profilo dell’inesistenza, al momento della stipula delle polizze, di un espresso divieto di legge che, secondo parte appellante sarebbe stato introdotto nell’ordinamento solo dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il Collegio ribadisce innanzitutto, ed in conformità di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato sulla base dei principi posti dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 707 del 5 aprile 1991, che il pagamento da parte di un Ente locale dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei dipendenti ed amministratori a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti che discendano da illeciti amministrativi posti in essere dagli stessi nei confronti dell’Ente medesimo costituisce danno per l’erario, in quanto privo di sinallagma per la P.A. e non rispondente ad alcun pubblico interesse (da ultimo, nel contesto di una giurisprudenza consolidata, Sez. Giur. Sicilia, 4 marzo 2008 n. 734)”.
La copertura assicurativa dei danni erariali che amministratori o dipendenti dell’ente potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dell’ente stesso o di altri enti pubblici, con oneri a carico dell’ente medesimo, non è legittima, con conseguenze di danno erariale per l’importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell’ente
La copertura assicurativa dei danni erariali che amministratori o dipendenti dell’ente potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dell’ente stesso o di altri enti pubblici, con oneri a carico dell’ente medesimo, non è legittima, con conseguenze di danno erariale per l’importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell’ente (cfr. tra l’altro Sezione Lombardia n°942/2002 del 9 maggio 2002;Sezione Emilia-Romagna n°895/2006; Sezione Sicilia n°734 del 4 marzo 2008 e, da ultimo, Sez. Emilia Romagna n. 319 del 7.7.2011; II Centr. App. n. 127 del 3.3.2011). Il riferimento è alla disciplina del mandato, che da sempre costituisce la ragione, nella giurisprudenza della Corte, ma anche il limite della copertura assicurativa degli amministratori e dipendenti pubblici con oneri a carico dell’ente, così che tutto ciò che travalica i limiti interni del mandato stesso, come nel caso di conflitto di interessi, non può neanche essere oggetto di copertura assicurativa con onere a carico dell’ente medesimo.
Questo articolo è valutato
( votes)Questo articolo è stato scritto da...
