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( votes)Inquadramento: Abrogazione dell’articolo 12 del D.L. 47/2014 (Conv. L. 80/2014)
L’articolo 71 del Correttivo, Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ha introdotto il comma 3-bis nell’articolo 226 del d.lgs. n. 36/2023, il quale ha abrogato espressamente l’articolo 12 del Decreto-legge 47/2014, convertito con la Legge 80/2014.
L’abrogazione ha suscitato un ampio dibattito, soprattutto in riferimento alla giurisprudenza consolidata, tra cui quella del TAR Bolzano[1], che sembrava aver sancito la permanenza del regime di distinzione tra SOA a qualificazione obbligatoria e SOA non a qualificazione obbligatoria, derivante dall’articolo 12 stesso. L’intervento legislativo, tuttavia, nell’alimentare il dibattito ha provocato anche una certa confusione in merito all’incertezza sulla natura delle SOA stesse: sono tutte a qualificazione obbligatoria, o la qualificazione obbligatoria è stata abolita? Proveremo a rispondere a tale interrogativo, esaminando brevemente l’evoluzione storica della normativa.
1. Evoluzione storica della disciplina della c.d. qualificazione obbligatoria
La disciplina afferente le SOA a qualificazione obbligatoria è stata introdotta con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 207/2010, in particolare all’articolo 109. Il comma 1 dell’articolo 109 stabiliva che l’affidatario, se qualificato per la categoria prevalente di lavori, potesse eseguire direttamente tutte le lavorazioni, anche se non possedeva le qualificazioni per le opere scorporabili, o potesse subappaltare le lavorazioni solo a imprese qualificate.
Il comma 2, tuttavia, prevedeva delle eccezioni, stabilendo che alcune lavorazioni, identificate nel bando o nell’avviso di gara, di valore superiore ai limiti previsti dall’articolo 108, comma 3, dovessero essere subappaltate obbligatoriamente a imprese qualificate. Tali lavorazioni rientravano nelle categorie di opere generali (OG) e specialistiche (OS) indicate nell’Allegato A del D.P.R. 207/2010, come “a qualificazione obbligatoria”.
Questa norma stabiliva che per alcune categorie specifiche di opere fosse necessario che l’impresa fosse qualificata non solo per la categoria prevalente, ma anche per le categorie secondarie, stabilendo il meccanismo del “subappalto obbligatorio” come strumento in grado di consentire la partecipazione del concorrente, anche qualora non in possesso delle SOA richieste dalla lex specialis per le lavorazioni secondarie a qualificazione obbligatoria. Tuttavia, questo sistema divenne rapidamente oggetto di critiche, in quanto le eccezioni erano numerose e limitavano notevolmente la partecipazione alle gare, creando un sistema eccessivamente restrittivo per gli operatori economici.
Nel 2013, un parere del Consiglio di Stato[2] (parere n. 3014/2013) evidenziava come molte delle categorie di opere a qualificazione obbligatoria non fossero caratterizzate da un particolare grado di specializzazione, e come fosse necessaria una riformulazione delle regole per un miglior equilibrio tra le esigenze di qualificazione specialistica e la possibilità di eseguire lavori complementari con la qualificazione prevalente.
A seguito di questo parere, il Decreto-legge 47/2014, convertito con la Legge 80/2014, ha introdotto l’articolo 12[3], che ha modificato la disciplina delle SOA a qualificazione obbligatoria, riducendo il numero delle categorie soggette a tale obbligo, in conformità con il parere del Consiglio di Stato. Con il Decreto Legislativo 50/2016, il sistema previgente è stato richiamato, stabilendo l’ultrattività delle disposizioni dell’articolo 12 del D.L. 47/2014.
2. Le SOA a qualificazione obbligatoria con l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha riordinato la materia, ma non ha fatto riferimento all’articolo 12 del D.L. 47/2014, né lo ha abrogato esplicitamente. Ciò ha creato incertezze interpretative.
Inizialmente, alcuni orientamenti giurisprudenziali, come il TAR Calabria[4], con sentenza n. 782 del 26.10.2023, e il TAR Piemonte[5], con sentenza n. 23/2024, avevano adottato la tesi per cui tutte le SOA sarebbero da considerarsi a qualificazione obbligatoria, nonostante l’abrogazione dell’articolo 12. Tuttavia, queste posizioni sono state fortemente criticate, in quanto non avrebbero tenuto conto della necessità di una distinzione chiara tra le SOA a qualificazione obbligatoria e quelle non obbligatorie, come previsto dall’articolo 12.
Contrariamente, il TAR Bolzano[6], con la sentenza n. 64/2024, ha sostenuto la tesi secondo cui, stante la vigenza dell’articolo 12, solo alcune categorie di SOA continuano a essere soggette a qualificazione obbligatoria. La pronuncia è stata coerente con la tesi secondo cui l’articolo 12 è ancora applicabile e la distinzione tra SOA a qualificazione obbligatoria e non resta valida. Del resto, anche secondo l’impostazione argomentativa di un diverso giudice, quale il Tar Toscana, si ritiene non fondata la tesi per cui, con il nuovo codice, tutte le SOA dovessero ritenersi a qualificazione obbligatoria, stante la perdurante vigenza dell’art. 12[7].
Con l’abrogazione definitiva dell’articolo 12, avvenuta con il c.d. decreto correttivo del 31 dicembre 2024, il quadro si è ulteriormente complicato. Non è chiaro se l’abrogazione dell’articolo 12 comporti la vigenza di un sistema in cui tutte le SOA siano ora a qualificazione obbligatoria, o se, al contrario, non esistano più categorie a qualificazione obbligatoria di legge. Diverse interpretazioni sono possibili, e alcuni orientamenti, tra cui quelli iniziali, sembrano propendere per l’interpretazione che considera tutte le SOA come a qualificazione obbligatoria[8].
Tuttavia, ad una diversa conclusione teorica giungono una serie di riflessioni che, invece, ritengono di dover riconosce la persistenza di una distinzione tra SOA a qualificazione obbligatoria e non, a meno di nuove disposizioni legislative esplicite che sanciscano il contrario. In attesa di un chiarimento normativo definitivo, non si può escludere che la riforma complessiva dei contratti pubblici possa portare a un aggiornamento delle regole relative alla qualificazione delle SOA.
3. Tesi sulla qualificazione obbligatoria di tutte le SOA
Come anticipato, da una parte c’è chi sostiene che la novella del 2024 debba essere interpretata nel senso di ritenere tutte le categorie SOA a qualificazione obbligatoria. La tesi in oggetto si fonda su due assunti principali:
A. l’esistenza di un obbligo generalizzato per la partecipazione e l’esecuzione degli appalti, che richiede il possesso di tutte le SOA previste nel progetto.
B. un’interpretazione (sistematica, integrativa e restrittiva) dell’art. 30 dell’allegato II.12, secondo cui il possesso della SOA prevalente per l’importo complessivo dei lavori permetterebbe la partecipazione alla procedura, a condizione che si ricorra al subappalto qualificante per le categorie scorporabili per le quali l’operatore non è qualificato.
Il presupposto dell’obbligo generalizzato trova fondamento nell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al codice dei contratti, mentre altre disposizioni simili potrebbero essere l’art. 100, co. 4, terzo periodo (6) del d.lgs. n. 36/2023, e l’art. 1, comma 2 dell’Allegato II.12 (7).
Al riguardo, l’articolo 2, comma 2 dell’allegato II.12, sancisce che: “La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (…)” Da questa disposizione si desume l’obbligo generalizzato di possesso di tutte le SOA coinvolte nell’appalto.
Fino al 31.12.2024, tale obbligo è stato in parte derogato dall’art. 12, che ha escluso alcune categorie dall’obbligo di qualificazione (le SOA non incluse dall’art. 12). Con l’abrogazione di tale deroga, l’obbligo generalizzato per tutte le SOA riprenderebbe vigore.
Da questo punto di vista, l’abrogazione dell’art. 12 non comporterebbe solo la rimozione della Lettera B (che vietava l’esecuzione delle SOA scorporabili senza qualificazione obbligatoria) ma anche della Lettera A, che prevedeva che l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, potesse eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell’opera, anche senza le qualificazioni necessarie, oppure subappaltare dette lavorazioni a imprese qualificate.
Passando al secondo presupposto:
Come interpretare, invece, l’articolo 30 dell’Allegato II.12, che stabilisce che: “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori o, in alternativa, ai requisiti relativi sia alla categoria prevalente che alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti per le categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente“?
Questa norma sembrerebbe contrastare la tesi secondo cui tutte le SOA siano a qualificazione obbligatoria, in quanto l’art. 30 pare consentire la partecipazione di un operatore che possegga la SOA prevalente per l’intero importo dei lavori. Quindi, l’operatore in possesso della SOA prevalente sarebbe qualificato anche per le scorporabili.
Al riguardo, tuttavia, è emersa, un’interpretazione diversa dell’articolo 30. Per sostenere l’idea che tutte le SOA siano a qualificazione obbligatoria, è necessario interpretare l’articolo 30 come una deroga all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12, consentendo la partecipazione di un operatore economico in possesso della SOA prevalente per l’importo totale dei lavori (come previsto dall’articolo 30) ma non permettendo l’esecuzione delle scorporabili per cui non è qualificato, visto che l’articolo 30 derogherebbe solo ai requisiti di partecipazione, non anche a quelli di esecuzione, che restano disciplinati dall’art. 2, comma 2.
In pratica, sulla base di quanto disposto dall’art. 30 si potrebbe legittimare la partecipazione alla procedura da parte di un operatore economico con la SOA prevalente per l’importo totale dei lavori, ma non l’esecuzione delle scorporabili per le quali non sia qualificato. Poiché l’articolo 30 si riferisce alla partecipazione e non all’esecuzione, la partecipazione sarebbe ammessa, ma l’esecuzione delle lavorazioni non sarebbe consentita senza il ricorso al subappalto qualificante.
Pertanto, qualora un operatore partecipasse alla procedura avendo, ai sensi dell’art. 30, la SOA prevalente, ma senza subappaltare le SOA scorporabili per cui non è qualificato, potrebbe essere ammesso astrattamente alla gara in quanto soddisfa i requisiti di partecipazione. Tuttavia, sarebbe escluso successivamente per la mancanza del requisito di esecuzione.
Questa lettura implica una distinzione tra requisiti di partecipazione (possesso della SOA prevalente per l’importo totale dei lavori) e requisiti di esecuzione (obbligo di subappalto qualificante per le scorporabili per le quali l’operatore non è qualificato). L’articolo 30, quindi, riguarderebbe i requisiti di partecipazione, mentre l’esecuzione continuerebbe ad essere disciplinata dall’articolo 2, comma 2, dell’Allegato II.12.
Un ulteriore fondamento a favore della tesi per cui tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria si troverebbe nell’art. 40, comma 2, lettera f), punto 9 dell’Allegato I.7, che prevede che, in sede di verifica dei progetti, si debba controllare se il computo metrico e il contratto indichino le categorie prevalenti, le scorporabili, e quelle soggette a qualificazione obbligatoria.
L’inclusione di “categorie a qualificazione obbligatoria” suggerirebbe che alcune categorie debbano essere obbligatoriamente qualificate.
Infine, l’intera interpretazione sistematica, integrativa e restrittiva dell’articolo 30 dell’Allegato II.12, di cui si è parlato, si baserebbe su una lettura che riduce l’ambito di applicazione dell’articolo stesso, limitandolo alla sola condizione di partecipazione, mentre l’obbligo di qualificazione, inclusi eventuali subappalti qualificanti, rimarrebbe disciplinato da altre disposizioni.
4. Aspetti critici della tesi che sostiene l’obbligatorietà della qualificazione di tutte le SOA
Tuttavia, la tesi appena esposta ha ricevuto diverse osservazioni sia dal punto di vista logico che storico-normativo.
Da un punto di vista logico, la critica principale riguarda l’interpretazione forzata dell’articolo 30 dell’allegato II.12. Tale disposizione stabilisce chiaramente che il possesso della SOA prevalente per l’intero importo dei lavori è sufficiente per la partecipazione, senza prevedere espressamente l’obbligo di subappalto. L’interpretazione proposta aggiungerebbe una condizione non prevista dalla norma, affermando che “il concorrente singolo può partecipare a condizione che subappalti le scorporabili”, il che risulta un’integrazione non giustificata.
Inoltre, l’istituto del subappalto qualificante, la cui base normativa risiedeva nell’art. 12, è stato abrogato, e quindi non trova più un espresso riconoscimento nella legge. Sebbene non si possa escludere la sua validità in determinati contesti, l’interpretazione proposta appare non supportata da un fondamento normativo chiaro.
Un’altra critica concerne l’articolo 1, comma 3, dell’Allegato II.12, che stabilisce che le stazioni appaltanti non possono richiedere una qualificazione con modalità o contenuti diversi da quelli stabiliti nel codice. Questo impone un certo rigore nell’applicazione delle regole, rendendo incerta la possibilità di una lettura “creativa” delle norme.
Inoltre, la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, su cui si fonda la tesi, è opinabile. L’articolo 30 non si limita a stabilire condizioni di partecipazione, ma potrebbe riferirsi genericamente alle condizioni per la partecipazione, senza implicare una separazione netta tra partecipazione ed esecuzione.
Anche sotto il profilo storico-normativo, l’idea che tutte le SOA siano soggette a qualificazione obbligatoria è discutibile. L’abrogazione del citato art. 12 ha eliminato la possibilità di distinguere tra categorie di lavori scorporabili obbligatoriamente qualificati e non, e la reintroduzione di tale regime in via interpretativa risulterebbe una forzatura.
Infine, l’art. 40, comma 2, lett. f), punto 9 dell’Allegato I.7, che menziona le categorie a qualificazione obbligatoria, non dimostra che tutte le SOA siano a qualificazione obbligatoria. Tale fattispecie, d’altro canto, potrebbe solo confermare che alcune categorie continuano a essere soggette a qualificazione obbligatoria, ma non fornisce un quadro esaustivo di tutte le categorie coinvolte.
La critica storica si fonda anche sul fatto che, in maniera risalente, l’applicazione obbligatoria della qualificazione a tutte le SOA non ha mai trovato una conferma esplicita nelle disposizioni normative.
5. Tesi per cui può ritenersi superato il sistema c.d. a qualificazione obbligatoria
Come sottolineato nel paragrafo precedente, la tesi secondo cui tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria, pur poggiando su dei riconoscimenti fondamentali, ha subito delle osservazioni critiche. La soluzione alternativa sarebbe interpretare il sistema in modo che nessuna SOA sia a qualificazione obbligatoria. Questa posizione, purtroppo, non è priva di controindicazioni, che possono essere esaminate in base a due distinzioni principali:
A. Non esistono più SOA a qualificazione obbligatoria;
B. Non esistono più SOA a qualificazione obbligatoria di legge, ferma restando la possibilità per la Stazione Appaltante di individuarle.
La soluzione A solleva preoccupazioni in termini di garanzia delle competenze tecniche degli operatori economici, che potrebbero non essere sufficientemente preparati per eseguire determinate lavorazioni specialistiche. Inoltre, l’articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9 dell’Allegato I.7, che fa riferimento alle SOA a qualificazione obbligatoria, potrebbe essere interpretato come un errore materiale, ma questo non è chiaro e complicherebbe la visione del quadro normativo.
La soluzione B, che permette alle stazioni appaltanti di determinare autonomamente le SOA obbligatorie, aggiungerebbe un grado di indeterminatezza che potrebbe compromettere la coerenza e la prevedibilità dell’intero sistema di qualificazione. In questo caso, infatti, si verrebbe a creare una variabilità nella scelta delle SOA da parte delle stazioni appaltanti, il che è in contrasto con la necessità di avere regole univoche e prevedibili nel sistema di qualificazione per gli appalti pubblici.
In generale, la tesi che nessuna SOA sia a qualificazione obbligatoria implica un’interpretazione dell’articolo 2, comma 2 dell’Allegato II.12 in combinato disposto con l’articolo 30 del medesimo allegato. In altre parole, l’articolo 2, comma 2, dovrebbe essere visto come una regola applicabile esclusivamente “internamente” alla singola SOA, limitandosi a definire l’incremento del quinto, piuttosto che costituire la regola generale per l’intero sistema di qualificazione. La regola generale, quindi, sarebbe definita dall’articolo 30, che indica che il possesso della SOA prevalente per l’intero importo dei lavori sarebbe sufficiente per partecipare alla gara.
6. Conclusioni
Dopo aver esplorato diverse possibili soluzioni interpretative per risolvere il contrasto tra l’articolo 2, comma 2 e l’articolo 30 dell’Allegato II.12, la questione rimane complessa. Entrambi gli articoli sembrano presentare soluzioni che, sebbene coerenti internamente, sono difficili da armonizzare tra loro. La lettura dell’articolo 2, comma 2, che implica la qualificazione obbligatoria di tutte le SOA per la partecipazione e l’esecuzione dei lavori, è in contrasto con l’articolo 30, che consente la partecipazione con il solo possesso della SOA prevalente.
Le diverse interpretazioni di questi due articoli possono portare a conclusioni significativamente diverse: se si considerasse l’articolo 2 come la regola generale, il sistema di qualificazione richiederebbe che tutte le SOA siano possedute; al contrario, se si considerasse l’articolo 30 come la regola generale, la partecipazione sarebbe consentita anche con il possesso esclusivo della SOA prevalente, e le scorporabili potrebbero essere subappaltate senza la necessità di possederle direttamente.
La questione cruciale è determinare quale norma debba prevalere come regola generale. Se prevalesse l’articolo 2, la qualificazione obbligatoria di tutte le SOA rimarrebbe intatta, ma con una maggiore rigidità nei requisiti di esecuzione. Se prevalesse l’articolo 30, si favorirebbe la partecipazione a più gare, ma con la possibilità che lavori specialistici vengano eseguiti da operatori non qualificati, con potenziali rischi per la qualità dell’esecuzione.
Il punto di equilibrio, come indicato nel Parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato, è ancora lontano. La soluzione proposta dal legislatore sembra aver generato più confusione che chiarezza, compromettendo la coerenza del sistema di qualificazione degli appalti pubblici.
Tuttavia, in conclusione, può ritenersi che la tesi secondo cui tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria (se abbinata con l’ammissione del subappalto qualificante) rappresenti un sistema di qualificazione abbastanza lineare e coerente. Anche se non esistono più SOA “minori” (salvo quelle esplicitamente previste), l’impresa non qualificata per le categorie scorporabili potrebbe comunque partecipare tramite subappalto qualificante, consentendo un certo grado di flessibilità senza compromettere eccessivamente la qualità dei lavori.
D’altra parte, la tesi che nessuna SOA sia a qualificazione obbligatoria potrebbe portare a risultati problematici. Imprese senza adeguata capacità tecnica potrebbero eseguire lavorazioni specialistiche, compromettendo la qualità e la sicurezza dei lavori. Tuttavia, se questa interpretazione fosse combinata con la possibilità per la Stazione Appaltante di individuare le SOA più rilevanti per ciascun caso, si potrebbero mitigare i rischi, ma questa opzione aggiungerebbe un elemento di incertezza e discrezionalità che potrebbe risultare controproducente per il sistema nel suo complesso.
Il sistema delle SOA richiede maggiore chiarezza e stabilità, in modo da garantire un adeguato equilibrio tra la partecipazione alle gare e la competenza tecnica richiesta per l’esecuzione dei lavori. Purtroppo, il continuo intervento legislativo in questo campo ha solo alimentato l’incertezza normativa, e sarebbe auspicabile che una revisione futura possa fornire un quadro più definito.
[1]TAR Bolzano 6 marzo 2024, n. 64. Tra l’altro anche la stessa relazione al Codice sembrava suggerire la “perdurante vigenza” (pag. 170) del citato articolo 12. Cfr. anche: https://www.supportoappalti.com/2024/03/08/per-il-tar-bolzano-permane-la-distinzione-tra-soa-a-qualificazione-obbligatoria-e-non/
[2] Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013, parere n. 3014/2013, nel quale si evidenziava tra l’altro come molte delle SOA individuate ‘a qualificazione obbligatoria’ risultassero <<prive di connotati di particolare “specialismo”>> tali da giustificare un regime così stringente di partecipazione: <<(..) il sistema normativo risultante dagli articoli del regolamento 109, comma 2, (alla luce di quanto previsto dal citato allegato A) e, in particolare, dalla Tabella sintetica delle categorie) e 107,comma 2, non aveva adeguatamente considerato “che la qualificazione per una categoria OG (opere generali) comprende, nella normalità dei casi, l’idoneità allo svolgimento di una serie di prestazioni specialistiche che sono necessarie e complementari nello svolgimento degli interventi descritti dalla categoria generale”…” e che “l’individuazione delle opere specialistiche a qualificazione obbligatoria avrebbe richiesto una più attenta valutazione, al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento tra due opposte esigenze: da un lato, consentire all’impresa munita della qualificazione OG di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione; dall’altro, imporre, invece, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari. Le norme impugnate non realizzano un adeguato punto di equilibrio tra queste due opposte esigenze ma si limitano,in maniera, come si è detto, contraddittoria e illogica, a imporre il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell’impresa specialistica, così sacrificando illegittimamente gli interessi delle imprese generali.”.>>.
[3] L’articolo 12 disponeva: <<1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto (in realtà è l’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 – n.d.r.) con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento. 3. I commi 1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 sono abrogati.>>.
[4] TAR Calabria (Sez. Reggio Calabria), Sentenza n. 782 del 26.10.2023
[5] TAR Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23
[6] TAR Bolzano, Sentenza n. 64 del 6 marzo 2024
[7] T.A.R. Toscana, I, 15 ottobre 2024, n. 1177: secondo cui: “Per altro verso, il nuovo codice dei contratti pubblici non ha abrogato espressamente l’art. 12 co. 2 del d.l. n. 47/2014, già a suo tempo lasciato deliberatamente in vita dal d.lgs. n. 50/2016 (il cui art. 217 aveva abrogato i commi 3, 5, 8, 9 e 11 dello stesso art. 12: cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2023, n. 2873); né vi sono argomenti convincenti nel senso di un’abrogazione implicita, eventualità esclusa anche dalla relazione illustrativa di accompagnamento allo schema definitivo del codice, redatta dalla Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato ed alla quale va riconosciuto il ruolo di autorevole ausilio interpretativo delle nuove disposizioni, avuto riguardo alle peculiari – e notorie – modalità che hanno condotto alla stesura del testo normativo. In particolare, la relazione (sub art. 119) fa discendere dalla perdurante vigenza dell’art. 12 co. 2 d.l. n. 47/2014 l’ammissibilità del subappalto per l’esecuzione dei lavori riguardanti le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, vale a dire il subappalto “necessario”, istituto che trova la sua disciplina fuori dal codice dei contratti pubblici (invero, la relazione illustrativa cita il comma 14 dell’art. 12, ma che si tratti di un mero errore materiale è confermato proprio dal riferimento esplicito al subappalto delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, del quale si occupa il comma 2 dell’art. 12. Quest’ultimo, inoltre, è composto di soli undici commi)”.
[8] Orientamenti che troverebbero riscontro anche -e soprattutto- nella sentenza n. 64 del 6 marzo 2024, il TAR Bolzano che ha ritenuto infondata la tesi -proposta dall’Amministrazione nel Bando- per cui tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria sul presupposto della perdurante vigenza dell’articolo 12. Abrogato l’articolo 12 verrebbe meno il presupposto che ha portato a negare la tesi in questione.
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