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Premessa

La qualificazione delle stazioni appaltanti sta lentamente prendendo forma. Le Linee guida che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha elaborato e posto in consultazione pubblica con la delibera n. 141 del 30 marzo 2022 sono state recentemente approvate.

Con la delibera n. 441 adottata dall’Autorità il 28 settembre scorso, è stato infatti approvato il testo definitivo delle Linee guida volte all’«attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici».  

Con tale atto si è fatto un ulteriore passo avanti verso la piena attuazione dell’art. 38 del Codice dei Contratti pubblici che prevede l’istituzione, presso l’ANAC, di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è la modalità con cui le stazioni appaltanti attestano di essere in possesso della capacità organizzativa e professionale necessaria ad indire ed eseguire appalti di lavori, servizi e forniture per importi, settori merceologici ed aree territoriali differenti ed è finalizzata a ridurre il numero delle stazioni appaltanti esistenti, aumentandone nel contempo la professionalizzazione e la conseguente capacità d’acquisto (procurement capacity).

Un buon sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti porterà, a regime, ad accorpare la domanda pubblica ed ottenere così prezzi migliori in sede di gara a fronte di fabbisogni più elevati. Inoltre, stazioni appaltanti professionalizzate e altamente competenti saranno maggiormente in grado di espletare le gare in modo rapido e efficiente, con riduzione del possibile contenzioso e conseguenti vantaggi anche per gli operatori economici, i quali si troveranno a partecipare ad un numero inferiore di gare, ben svolte, con conseguente risparmio di tempo e di risorse.

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti delineato dalle Linee guida ANAC approvate a fine settembre entrerà in vigore a partire dalla data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, cioè nel nuovo Codice dei contratti pubblici che dovrà essere adottato entro marzo 2023, in attuazione della citata legge delega.

Con la delibera n. 441 del 28 settembre scorso, l’ANAC ha approvato in via definitiva le Linee guida per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, che entrerà in vigore a partire dalla data che sarà prevista nel “nuovo” Codice dei contratti pubblici, che dovrà essere adottato entro il mese di marzo 2023 in attuazione della legge delega n. 78/2022.

1. I contenuti delle Linee Guida ANAC approvate

Le Linee guida in esame scaturiscono innanzitutto dal Protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Autorità Nazionale Anticorruzione siglato il 17 dicembre 2021 che ne ha individuato i contenuti e gli indirizzi essenziali.

Una volta posta in consultazione la bozza, sono pervenute da parte di numerosi Enti e Amministrazioni osservazioni su cui la Cabina di regia si è espressa. Infine si è giunti al testo definitivo, approvato con la recente delibera n. 441, nel quale si delinea un sistema di qualificazione avente ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano l’intero processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro: può essere infatti oggetto di qualificazione sia la capacità di progettazione delle gare e di affidamento che quella di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, sia entrambe.

Le Linee guida definitive individuano i requisiti necessari per l’implementazione del sistema di qualificazione, declinando il contenuto dei requisiti base di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice, i pesi da attribuire a ciascun requisito e anche le modalità per l’attribuzione dei punteggi. Queste ultime, in fase di consultazione, non erano state definite, in quanto l’Autorità ha evidentemente ritenuto opportuno attendere gli esiti del primo monitoraggio svolto tra le stazioni appaltanti in concomitanza con l’avvio della consultazione pubblica, per comprendere meglio quali modalità di attribuzione dei punteggi fossero più calzanti e idonee a rappresentare la realtà.

Le Linee guida contengono altresì le informazioni necessarie per dimostrare il possesso dei requisiti nonché le modalità di raccolta di tali informazioni e le modalità di funzionamento del sistema di qualificazione medesimo.

La qualificazione sarà richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie che il prossimo Codice dei contratti prevederà con riferimento agli affidamenti diretti. Il richiamo normativo è infatti ai decreti legislativi da adottarsi in attuazione della legge delega di riforma del Codice, la L. 78 del 2022, art. 1, comma 1.

Non sarà quindi necessaria alcuna qualificazione per gli affidamenti diretti e neppure per l’effettuazione, a prescindere dalla soglia, di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, in quanto in questi casi la gara sarà stata già svolta da soggetti qualificati di diritto.

In proposito, infatti, ai sensi dell’art. 38, comma 10, del Codice, le Linee guida non si applicano a tutti i soggetti qualificati di diritto, quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP, INVITALIA, Difesa servizi S.p.A., l’Agenzia del Demanio, Sport e salute Spa, nonché i soggetti aggregatori. Esse non sono applicabili neppure agli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici né ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice.

Le Linee guida distinguono differenti ambiti e livelli di qualificazione. Ci si può qualificare per la progettazione e l’affidamento dei contratti, per l’esecuzione o per entrambi gli ambiti. Nell’ambito della progettazione e affidamento, sono individuati differenti livelli di qualificazione, per il settore dei lavori da una parte e per servizi e forniture dall’altra. In ciascun settore sono presenti tre livelli – base, medio e alto – in funzione dell’importo dell’affidamento.

2. I livelli di qualificazione

La qualificazione di una stazione appaltante attesta la sua capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro sia sotto l’aspetto della capacità di progettare le gare e di gestire la fase dell’affidamento che sotto quello della verifica della corretta esecuzione dell’appalto, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Le Linee guida distinguono quindi, innanzitutto, tra qualificazione per la progettazione e l’affidamento dei contratti e qualificazione per l’esecuzione.

Per quanto attiene alla qualificazione per la progettazione e l’affidamento, si procede a distinguere ulteriormente in funzione del settore – lavori da una parte e servizi e forniture dall’altra – e in base all’importo delle procedure espletabili.

Per quanto attiene al settore dei lavori, si distinguono tre livelli di qualificazione:

a) il livello base (L3), che consentirà di progettare ed espletare affidamenti per importi inferiori a un milione di euro;

b) il livello medio (L2), che consentirà invece affidamenti per importi pari o superiori a un milione di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

c) il livello alto (L1), per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Per qualificarsi in uno dei predetti livelli, le stazioni appaltanti devono essere in possesso di alcuni requisiti obbligatori (previsti nel paragrafo 5.1 delle Linee guida) e dovranno altresì aver conseguito un punteggio, scaturente dal possesso dei requisiti valutabili (indicati al paragrafo 5.2 delle stesse Linee guida), non inferiore a 30 punti per il livello base, a 40 punti per il livello medio e a 50 punti per il livello alto.

E’ prevista una deroga per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura. Le Linee guida infatti prevedono che le stazioni appaltanti o le centrali di committenza, qualificate per i lavori ma non per i servizi e le forniture, potranno comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore a 139 mila euro, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi.

Da notare, in merito, che viene presa come soglia di riferimento quella per gli affidamenti diretti prevista dalla vigente disciplina emergenziale introdotta dai decreti Semplificazioni. In realtà, non è detto che tale soglia resti ferma nel “nuovo” Codice dei contratti, che potrebbe portarla – secondo le prime indiscrezioni – ad un valore intermedio tra la soglia attuale e quella codicistica di 40 mila euro, alla luce soprattutto delle perplessità sollevate in sede europea in merito all’eccessività del valore sancito dalla normativa emergenziale.

Al fine di andare incontro alle stazioni appaltanti, non tutte certamente pronte ad affrontare la selezione in atto, le Linee guida prevedono altresì un “regime transitorio” per i primi due anni di qualificazione stabilendo che, nel primo anno, la qualificazione ai livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli mentre, per il secondo anno, con un punteggio inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli.

Venendo invece al settore delle forniture e dei servizi, in esso ci si può qualificare per:

a) il livello base (SF3) per progettare ed espletare procedure di affidamento per importi inferiori a 750 mila euro;

b) il livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750 mila euro e inferiori a cinque milioni di euro;

c) il livello alto (SF1) per importi pari o superiori a cinque milioni di euro.

Per potersi qualificare, le stazioni appaltanti devono, similmente a quanto visto per i lavori, essere in possesso dei requisiti obbligatori di cui al paragrafo 6.1 delle Linee guida e conseguire un punteggio minimo per i requisiti stabiliti dal paragrafo 6.2 almeno pari a 30 punti per il livello SF3, a 40 punti per il livello SF2 e a 50 punti per il livello SF1.

Anche per la qualificazione per l’affidamento di servizi e forniture è previsto un periodo transitorio di maggior favore di due anni nel quale la qualificazione ai livelli può essere ottenuta, nel primo anno, con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli; nel secondo anno, con un punteggio inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli.

Naturalmente, la qualificazione ad un determinato livello consente di progettare ed espletare le procedure di affidamento per lavori, servizi o forniture nei livelli più bassi.

Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 per i lavori e SF2 per i servizi e le forniture, nonché garantire la presenza di un soggetto con esperienza di cinque anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Per quanto riguarda la qualificazione per la fase di gestione e controllo dell’esecuzione, collaudo e messa in opera, le Linee guida hanno confermato la scelta, fatta in sede di bozza in consultazione, di individuare un unico livello di qualificazione, cui è collegato il necessario possesso di una serie di requisiti, di cui si parlerà meglio nel proseguo della trattazione, al fine di garantire a tutte le stazioni appaltanti la possibilità di seguire e verificare i contratti aggiudicati.

Le Linee guida elencano una serie di requisiti valutabili, cui attribuire un punteggio variabile, per la collocazione delle amministrazioni nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Tra essi i più rilevanti sono: il numero di gare espletate nel quinquennio, il numero di dipendenti stabilmente impegnati nelle procedure di acquisto e la loro competenza e professionalità, il sistema di formazione e aggiornamento del personale, l’assolvimento degli obblighi comunicativi.

3. I requisiti per la qualificazione

Le Linee guida distinguono tra requisiti da possedere obbligatoriamente – si potrebbero definire pre-requisiti – in assenza dei quali nessuna qualificazione è ammissibile, e requisiti oggetto di valutazione, dai quali scaturisce il punteggio che identifica il diverso livello di qualificazione in cui inquadrare la stazione appaltante candidata.

Primo fondamentale requisito obbligatorio per qualificarsi è l’essere iscritti all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Altro requisito fondamentale è la presenza nell’organigramma dell’amministrazione di un Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico o similari.

Infine, è indispensabile che le stazioni appaltanti che ambiscano alla qualificazione abbiano la disponibilità di piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara. Detto requisito, oltre ad essere obbligatorio è, nel primo periodo di avvio sperimentale del sistema, altresì oggetto di valutazione in quanto ad esso è anche attribuito un punteggio. A regime, quando il ricorso alle piattaforme telematiche sarà un obbligo generalizzato per tutte le procedure di affidamento, tale punteggio sparirà e la disponibilità di piattaforme telematiche resterà solo quale pre-requisito obbligatorio per l’ammissione al procedimento di qualificazione.

In sintesi, condizione necessaria per accedere alla qualificazione è il possesso dei suelencati requisiti obbligatori.

Sono poi individuati molteplici requisiti oggetto di valutazione, per lo più uguali sia per l’ambito dei lavori che per quello dei servizi e delle forniture, ai quali è attribuito un punteggio variabile e la cui presenza cumulativa consente il conseguimento del punteggio necessario a raggiungere i diversi livelli di qualificazione.

Un primo requisito di base è la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze. Ad esso è attribuito un peso fino a 20 punti su 100.

Il peso attribuibile è ponderato in funzione del numero di dipendenti coinvolti nei processi di acquisto, la loro differente qualifica, i titoli di studio, anche post-universitari, di ciascuno di essi, l’esperienza maturata, l’eventuale iscrizione di alcuni di essi a Ordini professionali, soprattutto per quanto attiene al settore lavori.

Un secondo requisito è il sistema di formazione e aggiornamento realizzato a favore del personale dell’amministrazione. Ad esso è attribuito un peso fino a 20 punti su 100, ponderato in funzione del numero di dipendenti che abbia fruito di una formazione di livello base, intermedio o avanzato.

Un altro requisito molto significativo, tanto da essere pesato fino a 40 punti su 100, è il numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda di qualificazione. Il punteggio da attribuire a tale requisito dipenderà dal numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti, dai relativi importi, dai tempi di affidamento, dal numero di gare deserte o non aggiudicate. Al crescere del numero di gare svolte e del loro importo, le stazioni appaltanti conseguiranno un punteggio via via crescente.

Nell’ambito del solo settore dei lavori, le Linee guida precisano che, ai fini della qualificazione per gli anni successivi, per valutare il requisito relativo al numero di gare svolte si considereranno solo i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2023 che rispettano le previsioni in merito all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Un quarto requisito, valevole per entrambi i settori, è l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità. Ad esso è attribuito un peso massimo di 10 punti per la qualificazione nell’ambito dei servizi e delle forniture e di 5 punti per la qualificazione nell’ambito dei lavori.

Per il solo ambito dei lavori è previsto un ulteriore requisito, relativo all’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 229/2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Infine, un ultimo requisito, stavolta comune ad entrambi gli ambiti, è la disponibilità delle piattaforme telematiche cui è attribuito un peso pari a 10 punti su 100. Come detto, tale requisito, oltre ad essere in via temporanea produttivo di un punteggio, è un requisito imprescindibile in assenza del quale non è ammessa alcuna qualificazione. A regime, resterà un mero pre-requisito di ammissione.

Un paragrafo ad hoc delle Linee guida è infine dedicato alla qualificazione delle centrali di committenza, le quali devono essere in possesso dei requisiti obbligatori previsti per le altre stazioni appaltanti e devono attestarsi quantomeno al livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

In fase sperimentale, i punteggi previsti per i requisiti valutabili sia per il settore lavori che per quello dei servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. I restanti 20 punti saranno attribuiti sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate.

Infine, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno 10 per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze e al sistema di formazione e aggiornamento del personale. Dalla dizione poco precisa delle Linee guida non è chiaro se in ciascuno dei due predetti requisiti debba essere raggiunto il punteggio minimo di 10 punti o sia sufficiente raggiungere tale valore sommando i punteggi di entrambi i requisiti. La prima interpretazione parrebbe preferibile in quanto più rispondente alla ratio della norma, volta a incentivare la maggiore professionalizzazione delle centrali di committenza.

A regime, i punteggi attribuiti ai requisiti per la qualificazione delle centrali di committenza saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dal nuovo Codice dei contratti che sarà a breve approvato.

Le Linee guida prevedono poi che le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province siano qualificate con riserva, con l’automatico conseguimento dei livelli L1 e SF1, per tutto il periodo transitorio, ovvero per la prima fase sperimentale delle Linee guida. Al termine di detto periodo, saranno analizzati i requisiti posseduti dalle stazioni uniche appaltanti ai fini della loro qualificazione definitiva.

In fase di avviamento del sistema di qualificazione, le stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o per entrambi gli ambiti, saranno automaticamente qualificate anche per l’esecuzione. Quelle non qualificate per la progettazione e l’affidamento potranno comunque eseguire i contratti se iscritte ad AUSA e purché in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. La qualificazione per l’esecuzione

In una prima fase sperimentale, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si siano qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o per entrambi gli ambiti, sono automaticamente qualificate anche per l’esecuzione.

A regime, tuttavia, la possibilità di eseguire il contratto sarà valutata sulla base di una serie di requisiti, quali in particolare:

  1. Il numero di contratti eseguiti nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione;
  2. il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
  3. l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità;
  4. l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del d. lgs. n. 229/2011 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
  5. l’utilizzo di piattaforme telematiche per l’esecuzione.

Le modalità di valutazione dei predetti requisiti saranno definite dal provvedimento individuato nel nuovo Codice che verrà.

Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento potranno comunque, in una prima fase sperimentale, eseguire i contratti se sono iscritte ad AUSA e purché in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP secondo le modalità stabilite dal futuro Codice dei contratti.

A regime, invece, le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento potranno comunque qualificarsi per la sola esecuzione se in possesso di alcuni requisiti valutabili nella misura e con le modalità che verranno anche in questo caso stabilite dal provvedimento indicato dal nuovo Codice dei contratti.

Si tratta ad ogni modo di requisiti assimilabili a quelli previsti per la qualificazione per la progettazione e l’affidamento. Infatti, oltre ai requisiti sopra elencati, valutabili per la qualificazione delle stazioni appaltanti già qualificate per la progettazione e l’affidamento, assumeranno rilievo a tal fine anche la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze e il sistema di formazione e aggiornamento del personale realizzato dalla stazione appaltante.

Nel sistema a regime, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun anno, sarà possibile aggiornare i dati necessari per la qualificazione al fine di modificare il livello di qualificazione conseguito o, per le stazioni appaltanti non ancora qualificate, presentare ex novo la domanda di qualificazione. L’ANAC effettuerà verifiche a campione per controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e per confermare o modificare il livello di qualificazione assegnato.

5. Il funzionamento del sistema di qualificazione: l’iscrizione, la revisione e i controlli

Nei tre mesi antecedenti alla data stabilita dal nuovo Codice dei contratti quale termine per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, tutte le amministrazioni interessate dovranno presentare domanda di iscrizione accedendo all’apposita sezione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e inserendo le informazioni richieste. In assenza di domanda è preclusa la possibilità di essere qualificati.

Sulla base delle informazioni dichiarate e dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o comunque acquisiti da ANAC, quest’ultima attribuirà il livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di primo inquadramento.

L’Autorità procederà a svolgere verifiche a campione sulle informazioni dichiarate al fine del controllo della veridicità delle stesse e per la conferma del livello di qualificazione

Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun anno a partire dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione, è possibile aggiornare i dati necessari per la qualificazione al fine di modificare il livello di qualificazione conseguito o, per le stazioni appaltanti non ancora qualificate, presentare ex novo la domanda di qualificazione.

Una volta conclusa la prima fase sperimentale, vi saranno ulteriori requisiti, c.d. premianti, individuati dalle Linee guida, che assumeranno rilievo per la qualificazione a regime.

La bozza di Linee guida posta in consultazione pubblica aveva già accennato ai possibili contenuti di tali requisiti premianti, precisando tuttavia che la loro ponderazione ed applicazione pratica sarebbero state descritte soltanto con le Linee guida definitive, ad esito dell’analisi dei dati raccolti e delle osservazioni pervenute durante la consultazione. In realtà, le Linee guida definitive ora in esame rinviano, a loro volta, la determinazione dei punteggi da attribuire ai requisiti premianti agli atti di aggiornamento delle Linee guida medesime, che saranno predisposti secondo le modalità indicate nel nuovo Codice dei contratti in via di approvazione.

Per ora, quindi, dobbiamo accontentarci soltanto di conoscere con maggiore precisione quali siano i requisiti ritenuti valutabili come premianti, ossia:

– la presenza dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla Piattaforma predisposta da ANAC e la loro valutazione;

– la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara;

– il livello di soccombenza nel contenzioso per quanto riguarda la fase di gara e la fase di esecuzione;

– l’avere espletato procedimenti innovativi e flessibili, quali il dialogo competitivo, le procedure competitive con negoziazione, il partenariato per l’innovazione.

Saranno inoltre facoltativamente valutabili anche gli esiti degli affidamenti di importo superiore all’80 per cento della soglia minima prevista per livello di qualificazione.

Si segnala che, nella versione definitiva delle Linee guida, non è stato confermato il requisito premiante consistente nell’utilizzo concreto, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, necessari per la razionalizzazione delle attività di progettazione delle opere pubbliche, in quanto esso è di fatto assurto a dignità di requisito di base per la qualificazione a regime nel settore dei lavori, posto che, come visto sopra, ai fini della qualificazione per gli anni successivi alla prima fase sperimentale, per valutare il requisito relativo al numero di gare svolte si considereranno solo i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2023 che rispettano le previsioni in merito all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Al fine di confermare o modificare il livello di qualificazione assegnato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione effettuerà periodicamente verifiche a campione sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. Se dagli accertamenti condotti dovesse risultare una diminuzione del punteggio ottenuto, che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello di qualificazione inferiore a quello inizialmente attribuito, la stessa potrà comunque mantenere il livello conseguito per un anno soltanto se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento.

Inoltre, se, dagli accertamenti svolti per controllare la veridicità delle dichiarazioni rese o per la conferma del livello di qualificazione, l’ANAC dovesse accertare la sussistenza di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ad essa è demandato il compito di attivare il potere sanzionatorio – nei casi e con le modalità che il nuovo Codice dei contratti disciplinerà nel dettaglio – nei confronti del responsabile per l’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) o, in mancanza di questi, nei confronti del responsabile legale della stazione appaltante.

Conclusa la prima fase sperimentale, per la qualificazione a regime assumerà rilievo anche la presenza di alcuni requisiti premianti, quali la presenza sulla Piattaforma ANAC dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la loro valutazione; la presenza di sistemi di gestione della qualità degli uffici e dei procedimenti di gara; il livello di soccombenza nel contenzioso e l’avere espletato procedimenti innovativi e flessibili.

6. I prossimi passi

Come è emerso dalla lettura complessiva delle Linee guida esaminate, tutto il meccanismo di qualificazione prenderà avvio con gli atti previsti e secondo le tempistiche scandite dal nuovo Codice dei Contratti, in corso di approvazione.

Lo stesso periodo transitorio, che caratterizzerà quella che è stata definita “prima fase sperimentale” terminerà decorsi due anni dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione – a meno che lo stesso Codice non preveda un diverso termine -, con apposito provvedimento e previa verifica di impatto della regolazione (VIR).

Le Linee guida precisano che nella VIR, oltre ad indicare il numero e le caratteristiche delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, sarà analizzato l’impatto del nuovo sistema sul mercato e verranno esaminate le criticità riscontrate nella fase sperimentale, in relazione alle modalità e ai requisiti di qualificazione e alla possibilità di delegare la funzione di acquisto o di esecuzione ad altre amministrazioni.

L’ANAC ha infine messo a disposizione di tutte le stazioni appaltanti sul proprio sito istituzionale un applicativo con il quale le amministrazioni interessate possono simulare il proprio posizionamento per la qualificazione e gli effetti sul futuro posizionamento di eventuali misure organizzative che intendano adottare.

Per il momento, è stato reso disponibile un simulatore per la qualificazione per la progettazione e l’affidamento dei contratti nel solo settore dei lavori. Si attende a breve la messa a disposizione di un analogo applicativo idoneo a verificare il posizionamento delle stazioni appaltanti per un’eventuale qualificazione anche nel settore dei servizi e delle forniture.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Alessandra Verde
Referendaria consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna
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