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Stando a quanto disposto dall’art. 271 del D.P.R. 207/2010 la programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, non costituisce un obbligo. Con la legge di stabilità 2016 L. 208/2015 al comma 505, invece, è stato previsto che: “Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro….” Quindi adesso è necessario, nell’ambito dell’attività di programmazione, verificare quali acquisti/servizi possono avere un importo annuale superiore ad un milione di euro, e per questi è necessario redigere il programma. Resta una facoltà per gli importi inferiori.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.