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( votes)La trattativa privata, la procedura negoziata con o senza preliminare pubblicazione di bando, l’affidamento diretto. Le nuove disposizioni di cui al decreto cd “sblocca cantieri”.
1. La procedura negoziata nelle direttive comunitarie e nell’ordinamento italiano. La procedura adottabile della trattativa privata nei decreti legislativi precedenti il d.lgs. 163/2006
È sempre stato principio generale che il contratto può essere concluso a trattativa privata solo <<qualora, per speciali ed eccezionali circostanze>>, non possano essere utilmente seguite le forme, un tempo definite, del pubblico incanto, della licitazione privata o dell’appalto concorso. La disciplina speciale in materia di appalti di lavori, servizi e forniture ha negli anni evidenziato specifici e puntuali ambiti di ammissibilità della trattativa privata (art. 24 della L.109/1994 e ss.mm.ii., art. 7 del d.lgs. 157/1995 e art.9 del d.lgs. 358/1992 e ss.mm.).
Il legislatore nel recepire le direttive comunitarie in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, definiva la trattativa privata come <<la procedura negoziata in cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto>>. L’art. 92 del R.D. 827/1924, in ordine alle modalità mediante le quali condurre la trattativa privata, aveva previsto che essa <<ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con loro>>.
L’articolo 31 della direttiva 2004/24 evidenzia la presenza di specifiche condizioni, quali presupposto alla procedura di cui trattasi, finalizzate ad evidenziarne l’eccezionalità in correlazione all’urgenza, all’unicità della prestazione resa da quel fornitore od alla relativa complementarietà della fornitura rispetto all’originaria. Il medesimo articolo disponeva, infatti, fattispecie circoscritte e per lo più connesse a situazioni contingenti o a caratteristiche di infungibilità del prodotto o servizio, come, tra l’altro, indicato:
“Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:
1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni
iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una
relazione sia trasmessa alla Commissione
a richiesta di quest’ultima;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante
da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non
è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o
negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all’Articolo 30. Le
circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in
alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
L’articolo 31 della direttiva 2004/24 disponeva il ricorso alla procedura negoziata al verificarsi di specifiche condizioni finalizzate ad evidenziarne l’eccezionalità, in correlazione all’urgenza, all’unicità della prestazione resa da quel fornitore od alla relativa complementarietà della fornitura rispetto all’originaria.
L’art. 30 della medesima direttiva prevedeva, evidenziandone l’aspetto derogatorio e la stretta connessione a condizioni inerenti la relativa e specifica procedura, secondo quindi una logica di non generalità dei casi ma di raffronto con l’oggetto, la finalità della prestazione o i risultati infruttuosi della procedura: “le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari o di deposito
di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le
disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in
esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo
competitivo, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando
di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti
in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura
aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la
cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e
globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria
6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la
progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire
renda impossibile stabilire le specifiche dell’appalto con una precisione
sufficiente che permetta di aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta
migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a
scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una
redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo”.
Nell’ordinamento giuridico italiano i decreti legislativi di recepimento della direttiva comunitaria facevano riferimento alla procedura denominata “trattativa privata”. Infatti l’art. 6 del d.lgs. 157/1995, ad esempio, prevedeva: “Nel bando di gara l’amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l’aggiudicazione dell’appalto: a) il pubblico incanto; b) la licitazione privata; c) l’appalto concorso; d) la trattativa privata”.
Nel previgente ordinamento la trattativa privata – nell’ambito della procedura negoziata – prevedeva la consultazione delle imprese di scelta dell’Amministrazione e la negoziazione con una o più di esse dei termini del contratto, previa o senza previa pubblicazione del bando. Il comma 5 dell’art. 24 della legge finanziaria per il 2003 stabiliva che “anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche Amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti”.
Nel previgente ordinamento la trattativa privata – nell’ambito della procedura negoziata – prevedeva la consultazione delle imprese di scelta dell’Amministrazione e la negoziazione con una o più di esse dei termini del contratto, previa o senza previa pubblicazione del bando.
La decisione dell’Amministrazione di concludere un contratto a trattativa privata, è stata negli anni esaminata come suscettibile di essere impugnata dagli imprenditori aspiranti alla partecipazione alla gara pubblica (C. Stato, Sez. V, sent. n. 454 del 22-03-1995). Infatti, all’imprenditore che non ha partecipato al procedimento di scelta del contraente è stata nel tempo, secondo giurisprudenza, riconosciuta una posizione giuridica qualificata a contestare in sede di giudizio l’illegittimo esperimento della trattativa privata in luogo di altri procedimenti contrattuali ad evidenza pubblica, anche in virtù della recezione di puntuali obblighi comunitari che sensibilmente restringe la possibilità di esperire procedimenti non concorsuali di scelta del contraente. La Giurisprudenza ha quindi riconosciuto una posizione giuridica qualificata agli imprenditori esclusi dall’invito alla procedura negoziata, attribuendo in tal modo una crescente pregnanza agli interessi diffusi degli operatori del settore.
2. La procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando, come prevista nel d.lgs. 163/2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Il d.lgs. 163/2006, che ha unificato in un unico testo le previgenti disposizioni, ha previsto la procedura negoziata con e senza previa pubblicazione del bando, eliminando nel nostro ordinamento il termine “trattativa privata”.
Le procedure negoziate venivano definite come “le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.”
La procedura negoziata nel citato decreto legislativo, prima del Codice degli appalti, era così prevista: “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”.
Prima del Codice degli appalti con il d.lgs. 163/2006 era prevista la seguente modalità, quando applicabile: “la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta..”
Il pregresso d.lgs. 163/2006, disponeva: ”Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi: a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili; b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi; c) limitatamente ai servizi, di prestazioni di natura intellettuale; d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo”.
La procedura di cui sopra si esplicava con l’adeguamento delle offerte alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari.
Le stazioni appaltanti potevano anche aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre, in ossequio alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
3. L’adozione di lavori, servizi e forniture in economia nel previgente ordinamento del d.lgs. 163/2006. L’affidamento previa consultazione preliminare di idonei operatori economici ed il cottimo fiduciario
Le disposizioni precedenti al Codice degli appalti, di cui al d.lgs. 163/2006, disciplinavano inoltre la procedura delle acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, distinguendo tra le seguenti modalità:
a) amministrazione diretta;
b) procedura di cottimo fiduciario.
Era previsto che i lavori in economia – da intendersi come procedura negoziata – fossero ammessi per importi non superiori a 200.000 euro ed i lavori assunti in amministrazione diretta non potessero comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. Inoltre i lavori eseguibili in economia erano individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali, come segue:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto
o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di
completare i lavori.
Il decreto di cui trattasi inoltre prevedeva le consultazioni preliminari di operatori economici:
“Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 135.000 euro per le amministrazioni”.
Il ricorso alla procedura di cottimo fiduciario doveva essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituiva una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009). Il ricorso al cottimo fiduciario inoltre doveva essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni. L’articolo 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006 stabiliva che “Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi”.Sulla base di tale procedura veniva stipulato un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato, avente ad oggetto i lavori, servizi e forniture, previamente individuati dall’amministrazione nel proprio provvedimento generale di disciplina dell’attività contrattuale.
Secondo il d.lgs. 163/2006, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario poteva avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro era consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Il decreto in questione prevedeva inoltre il ricorso all’acquisizione in economia nelle seguenti ipotesi:
“a) risoluzione
di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione
nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non
previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto
medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale”.
4. L’art. 36 del Codice degli appalti introduce la disciplina dei contratti sotto soglia. La legge di bilancio 2019
L’art. 36 del Codice degli appalti prima del decreto sblocca cantieri, prevedeva al comma 2 ”Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…”.
L’articolo disponeva con ulteriori valori:
c) per i lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante
ricorso alle procedure ordinarie.
Il Codice degli appalti ha da subito introdotto nuove disposizioni che regolano la procedura negoziata, oltre alle procedure negoziate previa pubblicazione del bando e senza pubblicazione del bando, già previste dalla previgente normativa. Le disposizioni riportate all’art. 36 del Codice degli appalti richiamano in parte le disposizioni del cottimo fiduciario previste dall’art. 125 del d.lgs. 163/2006 e disciplinano in particolare i contratti di lavori.
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono, secondo la legge 55/2019, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, con le modalità previste dall’art. 36 del codice degli appalti, che prevede, tra l’altro:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (come era già previsto dal d.lgs. 163/2006). Le Linee Guida Anac n. 4 in tema di affidamenti diretti affermavano: “Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori”.
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
L’articolo continua con l’indicazione di altre categorie di importi a cui corrispondono, con riferimento ai soli lavori, consultazioni con un determinato numero minimo di operatori. L’articolo 36, come disciplinato dalla legge di conversione 55/2019, si presenta con una suddivisione più ampia nelle soglie di riferimento. Il decreto di conversione, legge 55/2019, disciplina, infatti, maggiori possibilità di ricorso alle procedure negoziali diversificando, rispetto al decreto legge, il numero di fasce di importo mediante le quali ricorrere alla procedura (il decreto legge prevedeva tre fasce economiche, con la legge 55/2019 il numero delle fasce è stabilito in quattro). Si evidenzia che la prima fascia di lavori, corrispondente ad un valore fino a 150.000,00, presuppone la consultazione di tre operatori, nel previgente sistema erano da consultare – fino al gennaio 2019 – invece dieci operatori.
L’articolo 36, come disciplinato dalla legge di conversione 55/2019, si presenta con una suddivisione più ampia nelle soglie di riferimento. Il decreto di conversione, legge 55/2019, disciplina, infatti, maggiori possibilità di ricorso alle procedure negoziali diversificando, rispetto al decreto legge, il numero di fasce di importo mediante le quali ricorrere alla procedura (il decreto legge prevedeva tre fasce economiche, con la legge 55/2019 il numero delle fasce è stabilito in quattro). Si evidenzia che la prima fascia di lavori, corrispondente ad un valore fino a 150.000,00, presuppone la consultazione di tre operatori, nel previgente sistema erano da consultare – fino al gennaio 2019 -invece dieci operatori.
Le procedure aventi valori pari e superiori a 150.000 Euro e fino a valori inferiori ad Euro 1.000,000, devono avvenire secondo le modalità di cui all’art. 63 che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, invitando alla consultazione il numero di operatori previsto in corrispondenza delle diverse fasce di importo stabilite.
Per valori pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35, la procedura da applicare è quella di cui all’art. 60 – procedura aperta – fatto salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8, in tema di anomalia dell’offerta.
Con la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) è stato previsto che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici, ciò in attesa della riforma complessiva del Codice degli appalti come avvenuta con il Decreto sblocca cantieri.
In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento. A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge i lavori sono stati così suddivisi:
per lavori fino a 40.000 euro con la previsione dell’affidamento diretto; per lavori da 40.000 a 150.000 euro con la previsione dell’invito se esistenti di almeno 3 operatori economici; per lavori da 150.000 a 350.000 euro gli operatori da invitare devono essere almeno 10; per lavori da 350.000 a 1 milione di euro l’invito di almeno 15 operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).
Con la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) è stato previsto che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici. In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento.
5. L’articolo 36 come disciplinato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 a confronto con l’articolo 36 previgente
L’articolo 36 dispone le regole per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando. Rispetto alla precedente stesura si presenta più articolato ed è il risultato quindi dell’introduzione della legge finanziaria 2019, in una logica di semplificazione e celerità nella procedura di affidamento. Fino a valori economici per lavori inferiori ad Euro 1.000.000, è infatti prevista la consultazione di operatori economici, da individuarsi mediante preliminare indagine di mercato o tramite consultazione di elenco di fornitori, secondo la declinazione come di seguito descritta.
Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro è prevista la previa valutazione di tre preventivi ove esistenti, come previsto, tra l’altro, dalla legge finanziaria 2019; per le forniture e i servizi fino a valori inferiori alle soglie di cui all’art. 35, è prevista la previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (Art. 36 come disciplinato dalla legge 55/2019).
L’Articolo 36 previgente stabiliva che per affidamenti di importo di lavori pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro l’affidamento avvenisse mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici; per le forniture e i servizi fino alle soglie di cui all’articolo 35, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
La nuova previsione riferita ai lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, rende più semplificata la consultazione degli operatori, è infatti prevista la valutazione di tre preventivi. Si evidenzia inoltre il minor formalismo richiesto tenuto conto che il riferimento è la valutazione di tre preventivi e non la consultazione di operatori economici.
Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 è prevista la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Art. 36 come disciplinato dalla legge 55/2019).
L’Articolo 36 previgente stabiliva per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento conteneva anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Il nuovo articolo prevede l’inserimento della nuova fascia economica, come prevista dalla Legge finanziaria 2019, riferita a lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 e non prevede più la fascia economica riferita a lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.
Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 è prevista la consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Art. 36 come disciplinato dalla legge 55/2019).
Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, è stabilito il ricorso alle procedure di cui all’articolo 60- procedura aperta – fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 (Art. 36 come disciplinato dalla legge 55/2019). L’Articolo 36 previgente stabiliva, semplicemente, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro il ricorso alle procedure ordinarie.