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( votes)L’istituto in esame è stato oggetto di modifiche normative, introdotte dapprima con la legge n. 80/2005 di conversione del decreto legge n. 35/2005, e successivamente con il D. Lgs. n. 169/2007. Rispetto all’originario testo della legge fallimentare, nel quale si richiedeva lo stato d’insolvenza dell’imprenditore ai fini dell’ammissibilità, il nuovo disposto consente il ricorso al concordato anche all’imprenditore che si trovi in un generico stato di crisi, permettendo di avviare un risanamento aziendale in una fase precedente alla propria insolvenza mediante un “accordo” tra debitore e creditore circa le modalità di estinzione delle obbligazioni. In ogni caso la situazione determinata dal concordato preventivo anche dalla lettura dell’art. 78 DPR n. 207/2010 che rimanda all’art. 38 comma 1 del Codice degli Appalti Pubblici, è ostativa alla partecipazione agli appalti pubblici. L’Autorità di Vigilanza tuttavia, con comunicato n. 68 del 28 Novembre 2011, per venire incontro a quelle imprese che vengono sottoposte a concordato preventivo dopo l’aggiudicazione di un appalto e quindi al fine di non incidere sui rapporti contrattuali in essere ha chiarito: “le imprese sottoposte a concordato preventivo non possono conseguire o rinnovare la qualificazione e che quelle già qualificate prima dell’apertura del procedimento di concordato preventivo (alle quali, peraltro, è comunque preclusa la partecipazione alle gare e la possibilità di riattestazione) non debbano essere assoggettate ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti pubblici per sopravvenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice, ma solo limitatamente a siffatta procedura”.