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Come disciplinato dall’art. 57 sopra richiamato, la fattispecie ricorre quando il primo contratto sia scaturito da una procedura aperta o ristretta. Infatti la possibilità di svolgere questa procedura negoziata deve essere contemplata già in fase di indizione di gara. A tal proposito proprio l’ultimo periodo del c. 5 lett. b) stabilisce che “l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28”. Il ricorso a tale opzione va esercitato solo prima della scadenza del contratto iniziale, e nei tre anni successivi alla sua stipula. Pertanto non è possibile  ricorrere a tale procedura se il contratto iniziale è già scaduto. In relazione al secondo aspetto l’esistenza di un progetto di base ha lo scopo di essere uno  strumento di raffronto utile a circoscrivere la riedizione del rapporto di appalto mediante nuova aggiudicazione in forma negoziata, non costituisce però un  elemento di valutazione dell’offerta, (cfr. Cons St. Sez. V, 11.5.2009, n. 2882, Sez. VI, 28.1.2011, n. 642).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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