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Ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D.lgs n. 163/2006 “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”. 

E’ espressione dei più generali principi di imparzialità e di trasparenza quello secondo cui quando si aggiudica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la nomina della commissione giudicatrice deve aver luogo dopo la scadenza di ricezione delle offerte questo a presidio dell’imparzialità della procedura di gara, onde evitare possibili collusioni tra commissari e concorrenti (TAR Molise Campobasso, sez. I, 23.09.2009, n. 651). La ratio della norma è quella di impedire che la conoscenza anticipata, da parte dei concorrenti, dei membri della commissione giudicatrice possa falsare l’intera procedura di gara, influenzando sia (a monte) la decisione di partecipare o meno alla gara, sia (a valle) la concreta predisposizione delle offerte. Argomentando dalla ratio della prescrizione, è stato di recente affermato che qualora la nomina della commissione giudicatrice avvenga anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’intera procedura sarà viziata solo se, in concreto, sia rilevabile una incisione della indipendenza dei commissari e della discrezionalità delle loro valutazioni (Cfr. TAR Piemonte, Sezione I – Sentenza 16/06/2011 n. 626; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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