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Premessa

L’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012 (convertito in L. n. 106/2012), stabilisce che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001,[1] per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario[2] sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.[3]

Il tenore della novella origina dubbi interpretativi attinenti:

a) alla portata cogente (o meno) per gli Enti locali del ricorso ai mercati elettronici e, quindi, alla possibilità di riconnettere all’espressione “sono tenuti a fare ricorso” un obbligo – o meno – di approvvigionarsi esclusivamente mediante il mercato elettronico;

b) alla condotta che l’Ente locale dovrebbe adottare nell’ipotesi in cui rinvenisse sul mercato libero condizioni esecutive del contratto (stipulando) più vantaggiose, economicamente o qualitativamente, rispetto a quelle derivanti dalla consultazione del mercato elettronico;

c) al contegno che sempre l’Ente locale dovrebbe assumere qualora il bene offerto sul mercato elettronico non rispondesse alle proprie esigenze funzionali;

d) alle condizioni cui è subordinata la possibilità per gli Enti locali di dar corso a procedure di acquisizione tradizionali;

e) alle conseguenze discendenti dal ricorso indiscriminato a forme di negoziazione diverse dalla modalità telematica.

Le questioni di ordine esegetico sopra sintetizzate e le implicazioni sul piano operativo che ne conseguono verranno affrontate nel prosieguo del presente scritto, in coerenza agli indirizzi espressi dalla recente giurisprudenza contabile.

Una trattazione a parte sarà riservata al sistema dinamico di acquisizione, compiutamente disciplinato dall’art. 60 del D.lgs. n. 163/2006, il quale, nel configurare un metodo di scelta del contraente interamente elettronico per acquisti di uso corrente sopra e sotto soglia comunitaria (in forza della clausola generale di rinvio recata dall’art. 121 del D.lgs. n. 163/2006), costituisce fonte ispiratrice e valido ausilio interpretativo della regolamentazione dettata dall’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 in tema di gestione telematica delle procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti sotto soglia di rilevanza europea.

L’obbligo incondizionato per gli Enti locali di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici ex art. 328 del D.P.R. n. 207/2010. Eccezionalità delle ipotesi che giustificano (motivatamente) la deroga

Nella prospettiva tesa a valorizzare prioritariamente, secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 1 delle preleggi,[4] l’elemento interpretativo letterale dell’art. 1 comma 450 della L. n. 296/1996, nella chiara formulazione attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 52/2012 e, da ultimo, dalla L. n. 228/2012, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che la norma citata sancisce l’obbligo per gli Enti locali di ricorrere al mercato elettronico ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.[5]

Detto obbligo decorre dal 9 maggio 2012 per tutte le amministrazioni, compresi gli Enti locali (per quelle statali centrali e periferiche il regime è divenuto vincolante dal 1 luglio 2007) in esito alla novella effettuata con D.L. n. 52/2012 (art. 7 comma 2) convertito in L. n. 94/2012.

La lettura della previsione come impositiva dell’obbligo incondizionato di accedere al mercato elettronico quale modalità esclusiva per gli approvvigionamenti delle p.a. è, altresì, suggerita dalla finalità perseguita dall’ordinamento di settore, che, nel più ampio contesto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione, tende ad assicurare un’ampia platea di fornitori – coincidenti con tutti gli operatori abilitati a negoziare sul mercato elettronico – nonché a garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa, attesa l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione con correlata riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento.[6]

Non sussiste, tuttavia – come parimenti evidenziato dai giudici contabili – un obbligo assoluto di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip s.p.a. (Concessionaria dei servizi informatici che pubblica appositi bandi aventi ad oggetto prodotti e servizi da offrire sul mercato elettronico), essendo contemplata dal comma 1 dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 la facoltà di scelta tra le ulteriori e diverse tipologie di mercato elettronico, ovvero al mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e a quello realizzato dalle centrali di committenza di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 163/2006.[7]

Così delineato il quadro normativo di riferimento, le uniche ipotesi in cui possono ritenersi consentite procedure autonome sono ascrivibili alle fattispecie – di cui occorre dare puntuale contezza nella parte motivata della determinazione a contrarre – connesse alla non reperibilità di beni e servizi necessitati, in quanto dotati di caratteristiche di infungibilità che ne escludano la generale disponibilità (o sostituibilità) sul mercato elettronico.

In altri termini, nella fase amministrativa della determinazione a contrarre, l’ente dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, avere effettuato il previo accertamento della loro insussistenza sui mercati elettronici e di avere esplicitato le ragioni della non equipollenza con altri beni e servizi presenti sui mercati elettronici stessi.

In pratica, la fattispecie conferente, che giustifica la deroga al ricorso al mercato elettronico, è quella prefigurata dall’art. 57 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 163/2006,[8] i cui presupposti applicativi ricorrono solo allorquando l’operatore economico rivesta qualità tali da renderlo, sotto i profili delle maestranze specializzate, degli strumenti tecnologici di cui dispone, nonché per il prodotto o servizio offerto, come l’unico in grado di eseguire una prestazione dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari, cioè infungibile o resa in posizioni monopolistiche. Sarà quindi onere della p.a. enucleare con estremo rigore ed ampiezza descrittiva tali caratteristiche, in modo da poter dimostrare l’inutilità o, comunque, l’impossibilità di un confronto concorrenziale sul mercato il cui esito sarebbe pressoché scontato a priori, perché solo un operatore è in grado di assicurare il bene o servizio richiesto. Presupposto di ciò – giova ribadire – è la preliminare individuazione dell’oggetto della prestazione da rendere, accompagnata dall’indagine di mercato da cui risulti l’unicità dell’operatore economico in grado di svolgere quella prestazione.

Qualora, pertanto, non ricorrano gli eccezionali presupposti che, nei termini ora illustrati, legittimano la deroga all’obbligo di approvvigionamento sul mercato elettronico, la mera circostanza che un operatore non abilitato sia asseritamente in grado di offrire condizioni di maggiore favore rispetto a quelle praticate sul MEPA, oppure sul mercato elettronico della singola stazione appaltante o della centrale di committenza, si rivela ex se inidonea a giustificare l’acquisizione di beni e servizi con procedure diverse.

Costituzione e funzionamento del mercato elettronico: richiesta di offerta e ordine diretto

Il mercato digitale è, innanzitutto, di tipo selettivo, nel senso che i fornitori, come le pubbliche amministrazioni che se ne avvalgono, sono soggetti ad una procedura di ammissione, alla quale segue la registrazione e l’abilitazione, rispettivamente, ad offrire ed acquistare prodotti e servizi.

La costituzione del mercato elettronico, passa attraverso bandi aperti volti ad accertare i requisiti generali e speciali – tecnico professionali ed economico finanziari – che i fornitori devono possedere per poter ottenere l’abilitazione[9]; tale accertamento viene effettuato ex ante su scala generale, risparmiando alle amministrazioni l’onere di replicare la procedura abilitativa, sostenendo i relativi costi, nel momento in cui vengono indette le singole selezioni per affidare gli specifici beni o servizi.

Trattasi, in sostanza, di “mercato aperto” nel senso che è possibile l’adesione da parte di tutte le imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi in relazione alla categoria merceologica considerata.[10]

Proprio in virtù di tale peculiare connotazione del mercato elettronico come aperto, gli acquisti, che devono essere effettuati nel rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti (parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione delle procedure), soggiacciono ad una duplice modalità:

– ordine diretto, che permette di acquisire sul mercato elettronico prodotti e servizi con le caratteristiche e condizioni contrattuali già fissate;

– richiesta di offerta (R.d.O.), con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti e servizi pubblicati sui cataloghi on line.

Ciò posto, si rileva che l’ordine diretto risulta legittimo solo in presenza delle tassative circostanze che consentono di affidare la commessa senza il previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, cioè ad un operatore economico individuato “direttamente” (senza gara per l’appunto) all’esito di indagini conoscitive svolte consultando i cataloghi del mercato elettronico (propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici), ai sensi dell’art. 332 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010: a) il valore stimato del bene o servizio non deve eccedere la soglia di 40.000 euro al netto dell’i.v.a.; b) la prestazione da affidare deve ricondursi all’ambito previsionale dell’art. 125 comma 10 lett. da a) a d) oppure all’elenco tipologico di beni o servizi acquisibili in economia contenuto nel regolamento adottato dalla stazione appaltante in funzione delle proprie esigenze organizzative (art. 330 del D.P.R. n. 207/2010)[11].

Conciliando, dunque, le tipicità del mercato elettronico, contrassegnato dall’obbligatorietà del relativo ricorso ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi, nonché l’eccezionalità delle condizioni cui è subordinato l’ordine diretto, appare evidente che nell’ipotesi in cui l’operatore economico individuato “direttamente” in modo legittimo, cioè ricorrendo le condizioni anzidette, si sia registrato in via telematica offrendo modalità esecutive non rispondenti alle contingenti necessità della stazione appaltante e quindi da questa non accettabili (ad es. unità di prodotti numericamente superiore a quello di cui essa abbisogna nel concreto), l’ente, anche se il valore della commessa non ecceda la soglia di 40.000 euro e risulti attratta alle procedure semplificate in economia in virtù della corrispondenza alle prescrizioni regolamentari, dovrà sollecitare il confronto competitivo inviando una richiesta di offerte (R.d.O.) a tutti i fornitori abilitati al mercato elettronico, oppure soltanto ad alcuni di essi.[12]

A quest’ultimo proposito, la facoltà della stazione appaltante di delimitare la platea dei candidati (pur sempre nel rispetto del contingente minimo stabilito ex lege) inviando solo ad alcuni tra gli operatori registrati al mercato elettronico una richiesta di offerta (R.d.O.), postula la sussistenza delle ipotesi previste dalla normativa compendiata nel codice dei contratti pubblici che eccezionalmente e tassativamente abilitino all’invio di una lettera d’invito (ad imprese preselezionate) in deroga alla regola pubblicitaria che, nell’ambito delle procedure aperte o ristrette, impone di indire la gara previo bando.

A tal fine, come ben noto, vengono in rilievo – seguendo la sistematica del codice – gli appalti esclusi (art. 27),[13] le procedure negoziate senza previo bando (art. 57 comma 6), le procedure per il conferimento dei servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro al netto dell’i.v.a. (art. 91 comma 2), le procedure per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario (art. 125 comma 11), quest’ultima tipologia quale specie del più ampio genere degli appalti sotto soglia comunitaria e sub specie di procedura negoziata senza bando.

Logico corollario è che in difetto delle speciali condizioni derogatorie del principio di pubblicità – insito nella regola della previa pubblicazione del bando – la richiesta di offerta (R.d.O.) non potrà essere legittimante rivolta ad alcuni soltanto dei fornitori ma dovrà investire tutti quelli abilitati al mercato elettronico.

Violazione dell’obbligo di approvvigionamento sul mercato elettronico: conseguenze

L’interpretazione emergente dai pareri resi dai giudici contabili è che il MEPA sia ascrivibile al genere degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., con la conseguenza che l’avvenuta acquisizione di beni e servizi secondo modalità diverse da quelle prescritte dal novellato art. 1 comma 450 della L. n. 296/1996 inficiano la validità del contratto stipulato, ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), fondando le connesse responsabilità sul piano disciplinare ed erariale.[14] [15]

Sistema dinamico di acquisizione: tratti caratteristici

Il sistema dinamico di acquisizione è una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, alternativa a quelle tradizionali, contemplata dall’art. 60 del codice. L’istituto, espressione del favor dell’ordinamento comunitario per l’utilizzo dei mezzi elettronici, è preordinato a consentire alle amministrazioni di avvantaggiarsi dei benefici offerti dalle nuove tecnologie, in termini di risparmio di spesa e di tempo, al fine di garantire una maggiore efficienza dell’azione amministrativa.[16] [17]

Detto sistema deve quindi ricondursi al mercato elettronico, luogo virtuale di acquisti di beni e servizi gestito tramite una piattaforma informatica in cui il fornitore mette a disposizione cataloghi di prodotti, descritti in forma omogenea con l’indicazione delle caratteristiche commerciali e tecniche, consultabili dagli acquirenti, con possibilità di cambiare articoli e prezzi.

Dalla definizione del sistema dinamico di acquisizione, contenuta nell’art. 3 comma 14 del codice, si traggono le caratteristiche dell’istituto:

– a) si tratta di una procedura interamente elettronica, nel senso che l’intero sistema, dal momento della presentazione delle offerte, sino alla fase di selezione dell’offerta finale, è gestito in modo automatizzato;

– b) finalizzato all’effettuazione di “acquisti di uso corrente”, intesi come beni o servizi le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato realizzano le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice;

– c) limitato nel tempo, in quanto la durata non può eccedere i quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati;

– d) aperto a qualsivoglia operatore economico.

Sistema dinamico di acquisizione: ambito applicativo

Il sistema dinamico di acquisizione è esclusivamente funzionale all’affidamento di beni e servizi “standardizzati e di uso corrente”, cioè da fornire in serie, uguali a un modello che abbia caratteristiche prefissate dalla stazione appaltante, insuscettibili di modifica da parte del produttore e disponibili per qualunque utente o consumatore.

Sono dunque esclusi dal ricorso alla procedura anzidetta i contratti di fornitura o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche complesse del committente.

Istituzione del sistema dinamico di acquisizione

Al fine di istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme in materia di procedura aperta in tutte le sue fasi, fino all’attribuzione dell’appalto da aggiudicare nell’ambito del sistema stesso.

La scansione procedurale è sintetizzabile nei termini che seguono.

a) Si procede alla pubblicazione di un bando, precisando che viene in rilievo un sistema dinamico di acquisizione.

b) Si indicano nel capitolato d’oneri la natura degli acquisti previsti e tutte le altre informazioni idonee a garantire la massima partecipazione dei concorrenti (ovvero l’attrezzatura elettronica utilizzata, i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione).

c) Si garantisce l’accesso libero, dal momento della pubblicazione del bando sino alla conclusione della procedura, diretto e completo per via elettronica al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento complementare, con l’indicazione nel bando dell’indirizzo internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

d) A seguito della pubblicazione del bando gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di partecipazione corredandola da una “offerta indicativa”, conforme a quanto richiesto dal capitolato d’oneri.

e) Ai fini della presentazione dell’ ’’offerta indicativa” non è previsto ex lege alcun termine decadenziale, se non quello di durata massima del sistema dinamico di acquisizione: in sostanza, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di selezione sono ammessi al sistema, potendo formulare l’offerta indicativa per l’intera sua durata.

f) L’amministrazione procedente dispone di uno spatium deliberandi di 15 giorni per operare la valutazione delle offerte indicative presentate, termine prorogabile nel solo caso in cui non sia stato ancora pubblicato alcun bando di gara semplificato per l’aggiudicazione di un eventuale appalto: il termine in questione non è quindi perentorio, ma la stazione appaltante non può nel frattempo esperire il confronto concorrenziale per l’appalto specifico da aggiudicare.

g) La presentazione dell’offerta indicativa serve unicamente per essere ammessi al sistema (e l’operatore economico ha il diritto di essere informato al più presto in ordine alla sua ammissione o esclusione).

Ammissione al sistema dinamico di acquisizione dei concorrenti che abbiano presentato l’offerta indicativa

La fase di ammissione ha lo scopo di individuare i possibili futuri concorrenti per l’appalto specifico che verrà indetto in un momento successivo, vagliando preventivamente i requisiti di idoneità soggettiva (di carattere generale e tecnico-economici) degli offerenti e la conformità dell’offerta indicativa al capitolato d’oneri.

L’ammissione dà quindi diritto ad essere invitati a presentare la vera e propria offerta, allorquando la stazione appaltante deciderà di indire la gara per l’appalto specifico.

L’offerta indicativa

L’offerta indicativa non crea alcun vincolo, specialmente per le condizioni economiche, nella fase successiva di confronto concorrenziale, servendo solo – come già rilevato – ad essere ammessi al sistema.

L’offerta indicativa deve essere conforme al capitolato d’oneri per quanto concerne la natura e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi.

Successivamente all’ammissione al sistema, per tutta la durata, gli operatori possono migliorare la loro offerta indicativa.

Il confronto concorrenziale

Nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere all’aggiudicazione di un appalto specifico deve indire una gara preceduta dalla pubblicazione di un bando c.d. semplificato, alla quale devono essere invitati tutti gli operatori già ammessi al sistema e quelli ulteriori che presentino un’offerta indicativa (conforme al capitolato d’oneri) entro un termine perentorio (indicato nel bando), che non può essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando stesso.

Ne consegue che si può essere ammessi al sistema in qualunque momento, anche in occasione della gara per l’appalto specifico, prima della quale la stazione appaltante deve sollecitare nuove domande di ammissione al sistema con il bando semplificato.


[1] Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Agenzie di cui al D.lgs. n. 300/1999.

[2] 200.000 euro al netto dell’i.v.a., ai sensi del Regolamento (UE) DELLA Commissione 30 novembre 2011, n. 1251  e dell’art. 248 del D.lgs. n. 163/2006.

[3] Sull’istituzione del mercato elettronico in applicazione dell’art. 328 del regolamento attuativo ed esecutivo del codice degli appalti pubblici, abrogativo del D.P.R. n. 101/2002, vedasi infra nel testo.

[4] Art. 12 comma 1 delle preleggi (o disposizioni sulla legge in generale): “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore”.

[5] Corte Conti, sez. contr. Marche, 29 novembre 2012, n. 169; Corte Conti, sez. contr. Lombardia, 18 marzo 2013, n. 92.

[6] L’art. 328 comma 5 stabilisce infatti che nel caso in cui siano consultati più operatori abilitati, cioè venga loro richiesta la formulazione di un’offerta per lo specifico prodotto o servizio da acquisire, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

[7] Si rammenta l’obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di istituire un’unica centrale di committenza cui affidare l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

[8] Art. 57 commi 1 e 2 lett. b) del codice: “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle seguenti ipotesi, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: (…); b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.

[9] I bandi di abilitazione sono pubblicati con le modalità previste per gli appalti sotto soglia (art. 124 comma 5 del codice) e contengono le categorie merceologiche distinte per settori di prodotti e servizi, le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei beni e servizi offerti dai fornitori abilitati, i requisiti per le domande di abilitazione, la durata di quest’ultima, l’indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici per la presentazione delle domande di abilitazione, per la pubblicazione dei cataloghi e l’invio delle offerte, alle fattispecie di esclusione del singolo fornitore, alle modalità per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti e la loro permanenza (art. 328 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010).

[10] In ciò il MEPA, inteso proprio come mercato aperto, si differenzia dal sistema convenzionale Consip, essendo quest’ultimo caratterizzato dall’unicità del contraente della convenzione quadro, selezionato dalla medesima Consip S.p.a. (o dalla centrale di committenza regionale) come amministrazione aggiudicatrice.

[11] L’impostazione riferita nel testo si allinea all’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all’interno del mercato elettronico: “l’espressione “acquisti di beni e servizi sotto soglia” comprende anche le acquisizioni in economia che ricadono nell’alveo dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici” (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, 18 marzo 2013, n. 92, cit.).

[12] Cfr. art. 328 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010.

[13] Si pensi, a titolo esemplificativo, ai servizi di cui all’allegato IIB (art. 20 del codice).

[14] Corte Conti, sez. contr. Marche, 29 novembre 2012, n. 169, cit.; Corte Conti, sez. contr. Lombardia, 18 marzo 2013, n. 92, cit.

[15] Secondo l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. (convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, mercato elettronico) sono nulli, costituiscono ilecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

[16] Mentre il sistema dinamico di acquisizione è un tipo di procedura selettiva del contraente, il mercato elettronico è un sistema gestionale delle procedure di gara previste e disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

[17] Le considerazioni che seguono nel testo costituiscono una sintesi del commento all’art. 60 del D.lgs. n. 163/2006 pubblicato sul “Codice degli appalti pubblici” a cura di R. Garofoli e G. Ferrari, Ed. “Nel Diritto Editore”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giangiuseppe Baj
Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica.
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