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(Corte dei Conti, sez. regionale Lombardia delibera n. 96/2021)

Premessa

  1. I divieti di incarico al personale in quiescenza
  2. La configurazione giuridica dei membri del collegio
  3. La funzione del collegio consultivo negli appalti
  4. Conclusioni

Premessa

Risulta di particolare attualità il quesito posto alla sezione lombarda dal sindaco di un comune della provincia. In particolare, il quesito è diretto a comprendere l’esatta configurazione giuridica dei “membri” del collegio consultivo tecnico nella nuova accezione ora voluta dal DL 76/2020, convertito in legge 120/2020 e di recente modificato con il DL 77/2021.

Si tratta di un collegio obbligatorio negli appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria con funzioni, si direbbe, deflattive del contenzioso nella fase esecutiva. Le determinazioni del collegio, come anche dirà più avanti la sezione nella delibera in commento, hanno efficacia vincolante per le parti per cui, la funzione non può essere definita meramente consultiva.

Con il quesito il sindaco, premettendo che “tra i componenti dei costituendi collegi vi potrebbero essere soggetti collocati in quiescenza, sottopone” la questione “sull’assoggettamento di tali incarichi all’obbligo di gratuità della prestazione resa, previsto dalla suindicata disposizione vincolistica”.

1. I divieti di incarico al personale in quiescenza

Per introdurre l’argomento la sezione evidenzia lo stato della normativa in tema di incarichi a soggetti in quiescenza.

Il quesito, in particolare, si segnala, verte sull’ambito di operatività degli incarichi retribuitivi “di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012, successivamente novellato dall’art. 6, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014 e, di seguito, riformulato dall’art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015”.

Detta disposizione, prevede espressamente “il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 (nda compresi i comuni evidentemente,), alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per 8 le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.

La proibizione, prosegue il collegio, riguarda anche agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle predette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati.

Il quadro normativo quindi, delinea una sorta di impedimento generalizzato del conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, “salvo le eccezioni testualmente previste dal disposto normativo in commento che reca, altresì, la previsione derogatoria a mente della quale “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.

2. La configurazione giuridica dei membri del collegio

Ciò premesso, in tema di divieti, appare dirimente si annota in delibera considerare la configurazione giuridica dei componenti del collegio consultivo ovvero se questi “rientrino nel novero degli incarichi di studio o consulenza, secondo le coordinate interpretative delineate dalla stessa magistratura contabile ricorrendo, in tal caso, l’applicazione della disciplina limitativa nei confronti dei componenti medesimi che dovessero risultare collocati in quiescenza.”

Con riferimento ad una serie di precedenti, il collegio rammenta che “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all’articolo 5” che determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione.

Requisito essenziale, pertanto, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte”;

Per quanto concerne, invece “le consulenze si sottolinea che queste riguardano “le richieste di pareri ad esperti”.

Questi tratti essenziali, effettivamente, non sembrano presenti nei componenti del collegio consultivo e quindi nei correlati incarichi.

3. La funzione del collegio consultivo negli appalti

Con il DL 76/2020 si assiste, sottolinea il collegio, un mutamento di funzioni dell’organo consultivo obbligatorio negli appalti sopra soglia (per tutto il tempo emergenziale ora esteso al 30 giugno 2023). In primo luogo, poi, non si tratta più di un mero organo facoltativo (salvo che per il sotto soglia comunitario) il cui ruolo, in quel caso, ben potrebbe essere configurato come di mera consulenza.

Nelle attuali previsioni, il collegio tecnico esprime delle determinazioni che sono direttamente vincolanti per il RUP che, qualora se ne discostasse, in caso di contenzioso perso in giudizio risponde. Ed è proprio l’aspetto della carattere vincolante delle determinazioni che “rappresenta il tratto più saliente delle caratteristiche che contraddistinguono tale organo, ma, al contempo, il proprium della frizione rispetto alle indicazioni individuate dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, relativamente agli incarichi rientranti nel genus delle consulenze, con il conseguente non assoggettamento dei relativi incarichi all’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 9 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95”.

Per rinforzare le riflessioni il collegio rammenta che l’articolo 6 del DL 76/2020 e, quindi, della legge 120/2020 “prevede la diretta riconduzione della funzione del CCT nell’alveo della funzione arbitrale (seppure dell’arbitrato irrituale)”.

Ciò accade con il comma 3 della norma richiamata che “attribuisce letteralmente alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico la natura del lodo contrattuale previsto dall’art. 808 ter del codice di procedura civile, il quale prevede che, con espressa disposizione scritta, le parti possano stabilire, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824 bis c.p.c. in tema di efficacia del lodo, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Confermano siffatta forma giuridica delle decisioni del CCT i mezzi operativi di cui dispongono i suoi componenti, vincolati unicamente al principio del contraddittorio tra le parti contrattuali.”

4. Conclusione

In base al ragionamento ed alle varie considerazioni espresse, la sezione – condivisibilmente – conclude affermando che “gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo di cui art. 5, comma 9, d. l. n. 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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