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Le stazioni appaltanti, come noto, devono indicare nella determina a contrarre, la motivazione che induce la scelta della procedura negoziata non preceduta da un bando di gara; l’art 63 al c.2 lett. c) chiarisce che: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. La semplice e generica constatazione effettuata dall’amministrazione procedente secondo cui la procedura negoziata è preferibile perché abbrevia i tempi di affidamento dell’appalto e, conseguentemente, della sua realizzazione non integra i presupposti richiesti dalla normativa (Cfr. C. S. V Sez. n. 3989/2018)

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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