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Si, sempre. Gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. I costi per la sicurezza da rischio specifico costituiscono, a norma dell’art. 46 co. 1 bis del Codice dei contratti, un elemento essenziale dell’offerta pertanto, la mancata indicazione degli stessi rende l’offerta incompleta e come tale, già di per solo, suscettibile di esclusione. Ciò sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge che tali costi prescrivono di indicare distintamente, idonee come tali ad eterointegrare le regole della singola gara, ai sensi dell’art. 1374 c.c., e a imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura (Cfr. Cons. St., V, n. 467/2012 e 4849/2010; Tar Piemonte, I, n. 23/2012; Tar Lombardia, Milano, I, n. 1217/2011).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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