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( votes)Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrebbe produrre una dichiarazione di avvalimento resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta da soggetto dell’impresa concorrente in grado di impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitigli; con tale dichiarazione si dovrebbe attestare:
- la messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria, sottoscritta da soggetto della stessa impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società (in virtù di opportuni poteri conferitigli);
- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
Appare necessario allegare, unitamente a tale dichiarazione, anche originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
Quindi, dalla lettura degli artt. 49 del Codice degli appalti e 88 del Regolamento si evince che la semplice dichiarazione di impegno della ausiliaria a fornire al concorrente quanto necessario per l’esecuzione del contratto non può dirsi sostituiva e assorbente rispetto alla produzione del vero e proprio contratto di avvalimento, giacché soltanto quest’ultimo contiene le specifiche pattuizioni tra impresa ausiliaria e concorrente e consente quindi la verifica della serietà degli impegni assunti dall’ausiliaria anche in termini di messa a disposizione di mezzi e risorse a favore dell’impresa che partecipa alla gara. Di recente però il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n. 101 dell’11/1/2012 ha chiarito che i requisiti formali dell’accordo di avvalimento, descritti dal richiamato art. 49, secondo comma lett. f), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non sono previsti “ad substantiam” e non possono quindi sottrarsi al principio della libertà delle forme degli atti di volontà fra privati. Nel caso di specie l’accordo era stato raggiunto verbalmente. Pertanto, se l’ausiliaria con atto unilaterale ha formalizzato i suoi impegni sia nei confronti del concorrente che della stazione appaltante l’incontro delle volontà tra le parti può dirsi univocamente raggiunto e la stazione appaltante non ha ragione di dolersi per la mancata produzione di un accordo in forma scritta.