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Ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale. L’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi contributivi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione. Pertanto, non potendo la Stazione Appaltante sindacare sulle risultanze del DURC, se l’operatore economico alla verifica dei requisiti risulta non in regola con il versamento dei contributi, sarà escluso dalla gara non avendo alcuna rilevanza la regolarizzazione postuma (Cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4/5/2012 n. 8)

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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