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( votes)Risposta affermativa ha dato l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con Delibera n. 1094 del 25/10/2017 l’ANAC ha affermato che in caso di procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria l’ente aggiudicatore è tenuto ad applicare i principi in materia di contrattualistica pubblica di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Nel caso in esame, nell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato a individuare la platea dei potenziali affidatari del servizio, la stazione appaltante si era espressamente riservata la facoltà di sospendere, annullare o modificare, in tutto in parte il procedimento avviato. Nella lettera di invito successivamente inviata, pertanto erano state esplicitate le sopravvenute e mutate esigenze di celerità e contenimento della spesa che avevano condotto la S.A. a modificare la durata e il conseguente valore dell’affidamento, nonché il criterio di aggiudicazione che sarebbe stato applicato nella procedura competitiva. La condotta della Stazione Appaltante, è stata dunque improntata ai principi di economicità, efficacia e tempestività sanciti dall’art. 30 del Codice, assicurando un leale e trasparente confronto competitivo tra gli operatori economici del settore, adeguatamente motivando, sia in ordine alla procedura seguita che alla scelta del contraente.