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Premessa

Una delle principali novità del nuovo Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti. Ad essa, per sottolinearne la rilevanza, è dedicata un’intera Parte (la Parte II del Libro I) del decreto.

Si tratta di una grande sfida: attraverso la completa digitalizzazione dei contratti pubblici si vuole semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti, migliorare la qualità e la tempestività dei dati raccolti e garantire una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni. Attraverso la completa digitalizzazione del sistema si mira inoltre a realizzare un monitoraggio tempestivo e continuo del mercato prevenendo eventuali fenomeni distorsivi.

Lo scopo ultimo è quindi quello di favorire la realizzazione, in chiave moderna, della riforma del sistema economico-sociale del Paese. Non a caso, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti  coincide con uno degli obiettivi principali del PNRR e persegue il duplice scopo di rilanciare economicamente l’Italia, tenuto conto della rilevante fetta di PIL che il settore delle commesse pubbliche costituisce, e di rappresentare <<una efficace misura di prevenzione della corruzione in quanto consente trasparenza, tracciabilità, partecipazione, controllo di tutte le attività, in modo da assicurare il rispetto della legalità>> come si legge nella Relazione illustrativa al Codice. <<Il settore delle commesse pubbliche – prosegue la Relazione – rappresenta, infatti, un’attività fortemente esposta a condotte corruttive, in ragione del potenziale economico che esprime e, quindi, occorrono presidi efficaci e qualificati per fare in modo che le risorse stanziate non vengano distolte dal perseguimento degli interessi pubblici>>. La digitalizzazione diventa, in altri termini, la via per assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa nonché per rafforzare il rispetto delle regole.

L’obiettivo del legislatore è quello di creare un’unica piattaforma centralizzata dei contratti pubblici in cui confluiscono i principali dati e informazioni relative ai contratti pubblici e agli operatori economici coinvolti e alla quale devono collegarsi tutte le banche dati e i sistemi informativi che svolgono a qualunque titolo una funzione nell’ambito degli appalti pubblici. Ci si riferisce alle varie piattaforme di e-procurement distribuite nel territorio nazionale, alle banche dati dei vari enti pubblici certificatori per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti, ecc., ai siti istituzionali di tutte le stazioni appaltanti che ad essa devono collegarsi per ragioni di pubblicità e trasparenza, e così via.

Più precisamente, è proprio prevista la nascita di un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” (cfr. art. 22) costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti, che, nel loro insieme, concorrono unitariamente al raggiungimento dell’obiettivo.

Non solo: è espressamente previsto che la digitalizzazione non riguardi solo la fase dell’espletamento delle procedure di affidamento ma tutte le fasi che costituiscono il ciclo di vita dei contratti pubblici, ossia la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l’affidamento e l’esecuzione (cfr. art. 21).

Si tratta di un traguardo decisamente ambizioso e di non facile realizzazione. Non a caso, a differenza di quanto previsto per le altre norme del Codice, l’efficacia di tutte le disposizioni connesse alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti è posticipata al 1° gennaio 2024, al fine di dare il tempo a tutte le amministrazioni e agli altri soggetti coinvolti di adeguare i propri sistemi informatici e garantire l’effettiva interoperabilità tra gli stessi. Non può escludersi che tale data di avvio possa subire ulteriori slittamenti, a causa del fatto che le procedure di adattamento dei sistemi informatici potrebbero richiedere più tempo del previsto.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia le disposizioni del Codice riguardanti la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Entro tale data, quindi, l’ANAC, le stazioni appaltanti, tutti gli enti certificatori e tutti gli altri soggetti coinvolti dovranno adeguare i propri sistemi informatici per dar vita all’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

1. I principi alla base della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Il tema della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti è disciplinato in particolare agli articoli da 19 al 31 del nuovo Codice. La Parte II contiene invero anche le disposizioni afferenti i vari tipi di procedure di affidamento interamente informatizzati, già note perché disciplinate in modo non dissimile dal vecchio Decreto legislativo n. 50 (sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici) nonché le norme in materia di accesso agli atti, materia che, per la sua peculiarità e rilevanza, merita naturalmente una trattazione separata.

In primo luogo occorre comprendere che cosa il legislatore intenda per digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Nell’art. 19 si legge che <<le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, (…), mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto>>.

Tutte le fasi di vita dei contratti devono quindi essere interamente digitalizzate. Per fare ciò i soggetti titolari di banche dati devono adottare <<le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l’accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità>> del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Di particolare rilievo è la declaratoria dei principi su cui deve fondarsi questo processo di grande rinnovamento del settore dei contratti pubblici: coerentemente con l’assetto dell’intero Codice che parte dall’enunciazione dei principi fondamentali, anche la Parte in esame comincia con l’individuazione dei “principi e diritti digitali” che permeano di sé tutta la disciplina de qua.

I principi fondamentali sono: la neutralità tecnologica, la trasparenza, la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica. Questi, nel loro complesso, consentono di dare vita al c.d. diritto di cittadinanza digitale[1], inteso come quell’insieme di diritti e doveri che ha lo scopo di semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione tramite le tecnologie digitali e consentire a tutti l’accesso a dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale.  

Oltre ai principi sopra enunciati, viene proclamato l’importante principio dell’unicità dell’invio (once only) (art. 19, comma 2) nonché il principio dell’unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni ai fini della trasparenza (art. 20, comma 2).

Vediamo nel dettaglio il contenuto degli enunciati principi.

Se i concetti di trasparenza, protezione dei dati personali e sicurezza informatica sono ampiamente conosciuti in quanto disciplinati già da tempo dal legislatore nazionale ed europeo[2], il principio di neutralità tecnologica merita un approfondimento.

Per neutralità tecnologica si intende il fatto che l’utilizzo della tecnologia debba assumere sempre un ruolo servente, per accrescere l’efficacia e l’efficienza dei processi decisionali, ma non può mai implicare un arretramento delle garanzie o dei diritti degli operatori economici né dei doveri gravanti sulle pubbliche amministrazioni. In altri termini, le piattaforme informatiche coinvolte nel ciclo di vita dei contratti devono garantire il pieno rispetto della normativa, senza alterare in alcun modo la par condicio tra gli operatori economici ma rendendo più agevole e non aumentando o complicando le incombenze gravanti sugli addetti ai lavori.  

Innovativo è poi il principio dell’unicità dell’invio, per cui nei rapporti tra amministrazioni e operatori economici, nell’ambito del settore degli appalti, i dati e le informazioni dovranno essere forniti una sola volta. Essi, se già in possesso di un’amministrazione, devono essere resi disponibili agli altri enti d’ufficio, mediante accesso alla banca dati dell’ente custode del dato o dell’informazione. Tale principio presuppone la piena interoperabilità tra i vari sistemi informatici, che renda effettivamente accessibili le banche dati gestite dalle diverse amministrazioni coinvolte.

I principi fondamentali su cui si fonda la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti sono la neutralità tecnologica, la trasparenza, la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica, l’accessibilità, il principio dell’unicità dell’invio; tutti principi che, nel loro insieme, danno vita al c.d. diritto di cittadinanza digitale.

2. Gli altri principi della digitalizzazione

Altrettanto rilevante per la sua utilità in concreto è l’unicità del luogo di pubblicazione e di invio delle informazioni ai fini della trasparenza.

Non vi è funzionario di stazione appaltante che non si dolga per l’enorme mole di adempimenti ai fini di trasparenza che ciascuna amministrazione è costretta quotidianamente a gestire; incombenza aggravata dal fatto che le medesime informazioni devono essere trasmesse o caricate in differenti portali, con conseguente rischio di errori, dimenticanze o, comunque, duplicazioni inutili.

L’art. 28 stabilisce in merito che le informazioni e i dati relativi all’intero ciclo di vita dei contratti sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di e-procurement, e che le stazioni appaltanti devono assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, così che l’invio dei dati alla BDNCP soddisfi contemporaneamente anche l’obbligo di legge di pubblicare i dati sui contratti nel profilo di committente di ciascuna stazione appaltante. 

Altro importante principio enunciato nell’art. 19 è quello della tracciabilità e della trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni nonché la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati. In merito a tale ultimo aspetto, in particolare, lo stesso art. 19 precisa che <<ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte>>.

Le modalità specifiche con cui questo accade è poi meglio descritto nel successivo art. 30, nel quale si stabilisce che <<le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici>>.

Compito delle stazioni appaltanti è conseguentemente quello di porre in essere ogni misura tecnica e organizzativa utile a garantire l’esattezza dei dati, la minimizzazione del rischio di errori e ad evitare qualunque tipo di discriminazione tra le persone fisiche.

Corollario all’effettiva attuazione dei summenzionati principi, con particolare riferimento alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali, è la formazione e l’aggiornamento costanti del personale impiegato nelle stazioni appaltanti, addetto alla gestione dei sistemi informatici e delle procedure digitalizzate (cfr. art. 19, comma 9). La qualificazione tecnica di chi deve gestire le procedure digitali e il suo costante aggiornamento, adeguato alla rapidità con cui il mondo del digitale si evolve, devono essere una priorità nelle scelte organizzative, programmatiche e contrattuali della pubblica amministrazione.

Il nuovo Codice stabilisce che, per quanto possibile, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano ricorrere a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte, naturalmente, nel pieno rispetto dei principi di conoscibilità e comprensibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica.

3. L’ecosistema nazionale di e-procurement

L’art. 22 del nuovo Codice descrive il c.d. ecosistema nazionale di e-procurement, ovvero tutto il sistema di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali che, una volta istituiti se non ancora esistenti o, comunque, una volta resi pienamente interoperabili e integrati tra loro, consentiranno la gestione interamente digitale di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti.

Tra tutte assume un’importanza centrale la Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici, di cui ANAC è la titolare esclusiva. Attorno ad essa ruotano le varie piattaforme e banche dati gestite da altre amministrazioni o enti, quali ad esempio l’Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche gestita dall’Agenzia delle Entrate, l’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) gestito da AgID, il Registro delle imprese di Unioncamere, la Banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato – MEF, il sistema TED-EU per la pubblicazione a livello europeo dei bandi e degli avvisi, e così via.

I dati e le informazioni custoditi e gestiti da tali sistemi devono potersi interfacciare con la BDNCP per l’espletamento delle diverse fasi del ciclo di vita dei contratti. Si pensi, solo per fare un esempio, alla fase di pubblicazione o alla fase di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione, integrativa dell’efficacia della fase di affidamento.

La BDNCP è a sua volta suddivisa in varie sezioni, alcuna delle quali già esistenti, altre da implementare: l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il Casellario informatico, l’Anagrafe degli operatori economici (cfr. art. 31), la Piattaforma degli appalti, il Fascicolo Virtuale dell’operatore economico (FVOE).

Il FVOE, già operante, è a sua volta alimentato grazie all’interoperabilità con una serie di banche dati gestite da numerosi enti certificatori, quali l’Agenzia delle Entrate, il Ministero di Giustizia, il Ministero dell’Interno, l’INPS, l’INAIL, ecc., che già forniscono – e forniranno ancora di più in futuro – le attestazioni in merito all’assenza di cause di esclusione dalle gare in capo agli operatori economici e al possesso dei requisiti speciali, consentendo in tempo reale detta verifica.

Fanno infine parte dell’ecosistema l’insieme delle piattaforme di e-procurement certificate, quali CONSIP e le altre piattaforme dei soggetti aggregatori, delle Centrali di committenza e così via.

Al quadro delle piattaforme e dei sistemi digitali sopra elencati altri se ne potranno naturalmente aggiungere in futuro.

Le piattaforme e i servizi digitali in questione consentiranno quindi, una volta pienamente integrati tra loro, le seguenti funzionalità, afferenti a tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti:

a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;

b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara;

d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;

e) la presentazione delle offerte;

f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;

g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Fondamentale per l’effettivo funzionamento dell’ecosistema è che l’integrazione, l’interconnessione o l’interoperabilità tra i vari sistemi e banche dati si realizzi davvero. Per tale ragione, appare essenziale la previsione di una sanzione in caso di omissioni o inerzie in tal senso.

All’art. 23 è infatti stabilito che <<nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis>> del CAD, ossia l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, rilevanti anche ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportanti responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Alle stesse sanzioni è soggetto chi ponga in essere la condotta di <<omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici>>, anche questa qualificata come violazione di obblighi di transizione digitale, di cui al citato articolo 18-bis del CAD.

Perché l’ecosistema nazionale di e-procurement funzioni davvero è essenziale che l’integrazione o comunque il collegamento per interoperabilità tra i vari sistemi e banche dati si realizzi pienamente. Il Codice perciò configura le eventuali inerzie o omissioni in tal senso come una violazione degli obblighi di transizione digitale, fattispecie punibile con pesanti sanzioni pecuniarie.

4. Le regole per l’interoperabilità tra i sistemi

L’art. 26 detta le regole tecniche per l’interoperabilità e l’interconnessione tra i sistemi e, a tal fine, stabilisce che i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, che devono garantire tutte le sopra elencate funzionalità previste dall’art. 22, siano stabilite dall’AgID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Allo stesso modo devono essere stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di e-procurement.

Queste devono essere progettate in modo da non alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, e neppure modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.

Soltanto le piattaforme certificate da AgID potranno essere integrate con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma di e-procurement dovranno avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta potranno ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

E’ utile rammentare che la disponibilità permanente di una piattaforma di e-procurement certificata sarà – a regime – requisito fondamentale per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Nella fase transitoria che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, tale requisito ha natura solo premiante ma in futuro, una volta che le norme sulla digitalizzazione acquisiranno piena efficacia, diverrà requisito necessario per la qualificazione.

In assenza di qualificazione, le stazioni appaltanti non potranno più acquisire CIG per procedure di affidamento di importo superiore alla soglia degli affidamenti diretti. 

5. La pubblicità legale degli atti

Grandi novità si riscontrano nella disciplina della pubblicità legale degli atti.

L’art. 27 sancisce infatti che essa è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione sul sistema SIMAP/TED dell’Unione europea. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

Tale previsione è fortemente semplificatoria. Ciò significa che, in ossequio al principio dell’unicità dell’invio, a fronte della sola trasmissione degli atti alla Banca Dati Nazionale gestita dall’ANAC, viene garantita da un lato la decorrenza degli effetti giuridici correlati alla pubblicazione e, dall’altro, la disponibilità tempestiva e costante di tutti i dati acquisiti, attraverso l’interoperabilità della BDBCP con le altre banche dati della pubblica amministrazione.

E’ infatti previsto che la documentazione di gara sia resa costantemente disponibile ed accessibile attraverso le piattaforme digitali di e-procurement e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti attraverso un collegamento tra questi e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L’invio dei dati ai fini di pubblicità alla GURI, al SIMOG e la pubblicazione degli stessi nel profilo del committente saranno quindi tutti assolti automaticamente con l’unico invio alla BDNCP.

Se ne deduce inoltre che non dovrebbe più essere obbligatoria la pubblicazione sui quotidiani a rilevanza nazionale e regionale, i cui costi, peraltro, come è noto, sono a carico degli operatori economici.

E’ evidente la positiva ricaduta in termini di semplificazione di adempimenti amministrativi e risparmio di tempo e denaro, sia per le stazioni appaltanti che per i concorrenti. Occorrerà tuttavia attendere fino alla data di entrata in vigore del provvedimento che stabilirà i tempi e le modalità di attuazione di tale previsione, il quale dovrà essere adottato dall’ANAC d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il nuovo Codice ha introdotto importanti semplificazioni sia per la pubblicità legale degli atti concernenti i contratti pubblici che per gli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza in applicazione del principio dell’unicità dell’invio. La trasmissione delle informazioni alla BDNCP assolve agli obblighi esistenti e fa decorrere gli effetti giuridici della pubblicazione.

6. La trasparenza degli atti

Similmente a quanto previsto per la pubblicità legale, anche per gli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza sono state introdotte importanti semplificazioni in applicazione del principio dell’unicità dell’invio.

L’art. 28 del Codice stabilisce infatti che <<le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, (…), sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali>> di e-procurement certificate di cui ciascuna stazione appaltante dovrà obbligatoriamente fare uso.

Le stazioni appaltanti adempiono quindi ai loro obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa vigente mediante l’unico invio alla BDNCP dell’ANAC tramite la piattaforma in uso. Lo stesso art. 28 precisa infatti che <<per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto>>.

All’esito dell’invio dei dati, ciascuna stazione appaltante potrà procedere alla pubblicazione di un collegamento ipertestuale con la Banca dati ANAC nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale.  La norma chiarisce che in detta sezione devono essere pubblicati: la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Opportunamente, il comma 3 dell’art. 28 riepiloga i dati da trasmettere ad ANAC per popolare la Banca dati, per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione. Tali dati sono quelli già individuati dall’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, il quale, tuttavia, viene meno in ragione della trasposizione nell’art. 28 degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici.

I dati oggetto di obbligo di pubblicazione sono: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.


[1] La piena transizione digitale cui mira il Codice dei contratti è in linea con quanto sta accadendo in primis a livello europeo. Si pensi, tra le altre, alla proposta della Commissione del 26 gennaio 2022, rivolta al Parlamento europeo ed al Consiglio, di sottoscrizione di una “Dichiarazione sui diritti ed i principi digitali”, che muove nella direzione di un rafforzamento di questi diritti, avvertito come necessario, tanto che la dichiarazione dovrebbe assumere una funzione integrativa della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

[2]Si pensi alla complessa normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, al GDPR in materia di protezione dei dati personali e al Codice dell’amministrazione digitale che disciplina anche la sicurezza informatica. Tali settori, tra l’altro, sono presidiati da importanti Autorità indipendenti – ANAC e Garante dei dati personali – ed Agenzie (AgID e ACN-Agenzia per la cybersicurezza nazionale) che monitorano e vigilano sul rispetto e sulla corretta applicazione di tali principi.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Alessandra Verde
Referendaria consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna
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