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Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, deliberazione n. 22/2025

  1. La vicenda

DI particolare rilievo risulta anche l’analisi effettuata/espressa dalla sezione Puglia – con la deliberazione n. 22/2025, anch’essa in fase di controllo del rendiconto -, sulla corretta gestione contabile degli incarichi legali. In particolare in relazione alla necessità di impegnare la spesa al momento della stipula del contratto e, soprattutto, di una necessaria verifica, a carico del RUP, prima di ogni rendiconto sul mantenimento o meno del residuo e sul suo “aggiornamento” (al fine di assicurare la copertura dell’incarico ed evitare debiti fuori bilancio)

  • La deliberazione  

Nel dettaglio, il collegio ricorda una “genericità della motivazione per ciascuna re-imputazione e la mancata alimentazione del FPV di parte corrente per spese legali relativamente agli esercizi 2022 e 2023, nonostante nel Titolo 3 delle entrate (cap. n. 3122 del cod. bilancio n. 3.05.99.99.999) siano presenti residui conservati dal 2019 al 2023 per “Recupero crediti vari dell’Amministrazione Comunale. Impegno di spesa per conferimento incarico legale”.

In relazione all’esigenza di una particolare attenzione del RUP,  il Collegio rammenta che il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2, punto § 5.2 lett. g), dedica una specifica regolamentazione alle spese per  conferimento di incarichi a legali esterni e tanto in ragione della circostanza che trattasi di spese che per lungo tempo, in forza della loro gestione contabile, hanno generato

problemi di sottostima degli impegni originariamente assunti e di debiti fuori bilancio
negli anni successivi.

  • Il principio contabile (spiegato nella deliberazione)

Il principio contabile, si spiega in delibera,  al fine di dare certezza alla copertura della spesa sin dal momento dell’affidamento dell’incarico al legale esterno, ha previsto, in deroga al
principio di competenza finanziaria potenziata, l’imputazione del relativo impegno di
spesa, all’esercizio in cui il contratto viene sottoscritto, con l’obbligo, in occasione del
riaccertamento ordinario dei residui, di verificarne la maturata esigibilità, in modo da
mantenerlo a residuo e richiederne la fatturazione, ovvero di procedere alla re-
imputazione alle annualità successive: in questo caso, l’ente dovrà cancellare l’impegno
e costituire il FPV destinato a finanziare la spesa re-imputata (cfr. punto § 5.2 lett. g),
principio contabile 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 secondo cui: «gli impegni derivanti dal
conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede
ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.

 Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto».

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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