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La costituzione della garanzia per il rilascio dell’anticipazione del 20% da corrispondere all’appaltatore, non è propedeutica alla stipula del contratto a differenza della garanzia definitiva e, generalmente, viene predisposta successivamente alla richiesta inoltrata dall’impresa esecutrice alla Stazione Appaltante, affinché quest’ultima possa allegarla alla determina di liquidazione da effettuarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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