Questo articolo è valutato
( votes)1. ANAC e il c.d. <<soft law>>
Il d.lgs.50/16 pone al centro della materia degli appalti il criterio qualitativo, sia riguardo alla fase di progettazione, che per la selezione degli operatori coinvolti, attraverso la modifica del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, come pure la disciplina da seguire per la nomina del RUP, del direttore dei lavori, del direttore per l’esecuzione del contratto, nonché per le incompatibilità tra i suddetti ruoli.
Le caratteristiche della semplificazione, trasparenza, qualità ed efficienza, emergono focalizzando l’attenzione su una delle modifiche che più si riversa sugli operatori economici e sulle Stazioni Appaltanti, cioè quella riguardante l’attività di progettazione e il ruolo del RUP.
La delibera n. 1096, pubblicata da ANAC il 26 ottobre scorso, ha dato attuazione all’art. 31 del d.lgs. n. 50/16, il quale, al comma 5, attribuisce all’Autorità il compito di disciplinare con maggiore dettaglio i compiti specifici del Responsabile Unico del Procedimento, in relazione agli appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni.
Prima di analizzare la delibera, appare opportuno ricordare come il nuovo Codice abbia inciso, non solo nel merito dei compiti demandati all’Autorità, ma anche sulla struttura della normativa relativa alla materia degli appalti pubblici.
L’art. 213, disposizioni transitorie e finali del d.lgs. n. 50/2016, infatti è interamente dedicato all’Autorità Anticorruzione.
La norma consta di ben 17 commi, dai quali emerge un notevole rafforzamento del ruolo della stessa.
In particolare, vengono attribuiti all’Autorità poteri ampi ed eterogenei, che seguono un criterio di predeterminazione residuale, secondo cui ogni funzione che implichi l’esistenza dell’interesse pubblico viene demandata ad ANAC. Il compito principale è quello di vigilanza e controllo sui contratti pubblici e di regolazione degli stessi, infatti il criterio direttivo dei poteri attribuiti all’autorità è caratterizzato dall’attribuzione di ampie funzioni di promozione dell’efficienza e di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche per lo scambio di informazioni tra le stazioni appaltanti. È stata inoltre rafforzata, e riaffermata, la funzione di nomofilachia dell’Autorità, capace di garantire l’uniformità dell’applicazione delle norme in materia di appalti e concessioni attraverso strumenti di soft law quali: bandi-tipo, linee guida, capitolati-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile.
L’aspetto principale di tale novità riguarda, appunto, la modificazione della struttura della normativa in materia di appalti, che coinvolge in primis ANAC.
Il legislatore ha infatti previsto che l’attuazione delle norme contenute nel nuovo codice non sarà garantita da un regolamento, ma dalle linee guida emanate direttamente dall’Autorità, nonché da una serie (a dir poco cospicua) di decreti ministeriali.
Le linee guida hanno lo scopo di offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore al fine di perseguire gli obiettivi di semplificazione, standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa.
*
Le linee guida costituiscono atti generali, con carattere anche vincolante, aventi lo scopo di offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore al fine di perseguire gli obiettivi di semplificazione, standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, tutela della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori e riduzione del contenzioso.
A tal proposito, nel mese di maggio, l’Autorità Anticorruzione pubblicava un documento di consultazione riguardante la nomina, il ruolo e i compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.
2. Il quadro normativo di riferimento: l’art. 31.
Con il nuovo Codice degli appalti pubblici, il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento, sulla scia di quanto già avvenuto nel d.lgs. n. 163/2006, è stato ulteriormente rafforzato. Ad esso è infatti dedicato l’intero articolo 31, il quale contiene l’elenco dei compiti affidatigli, in relazione alla fase di programmazione e affidamento.
Tale elenco, tuttavia, non deve ritenersi esaustivo, secondo quanto precisato dall’inciso del comma 4. È inoltre prevista un’attribuzione residuale a tale soggetto di tutti i compiti, relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, che non siano stati attribuiti espressamente ad altri soggetti (ex art. 31, comma 3, nonché ai sensi della l. n. 241/90).
Il RUP viene nominato, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa (di livello apicale) delle amministrazioni aggiudicatrici, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento del soggetto. Le stazioni appaltanti, invece, che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
Il RUP deve essere nominato tra i dipendenti di ruolo della stessa unità organizzativa a cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina; solo per i lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria è previsto che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, ovvero un funzionario tecnico, anche con qualifica non dirigenziale. Per gli altri lavori e servizi, è richiesto un livello di inquadramento giuridico in relazione alla specifica realtà della p.a. e adeguate competenze professionali idonee ai compiti per cui il RUP deve essere nominato.
Il documento di consultazione pubblicato nel mese di maggio dall’Autorità aveva proprio lo scopo di stabilire, con maggior dettaglio, i requisiti di professionalità, quali: l’anzianità di servizio, titoli abilitativi, aggiuntivi requisiti di professionalità, che possano essere richiesti al fine della nomina di un soggetto a RUP.
In linea con il criterio qualitativo, si evidenzia la possibilità per gli appalti di particolare complessità dell’opera da realizzare o della fornitura o servizio da svolgere, che richiedano competenze altamente specialistiche, che il RUP possa chiedere alla Stazione Appaltante di conferire un incarico a supporto dell’intera struttura, da individuare sin dal primo atto di gara e da conferire secondo le procedure previste dal codice, restando comunque ferma la responsabilità del progettista.
Nell’ottica di un consolidamento del ruolo del RUP, il nuovo codice prevede che le stazioni appaltanti istituiscano una struttura stabile di supporto degli stessi e l’organizzazione di attività formative specifiche per tutti i dipendenti idonei a coprire tale ufficio, che è pertanto obbligatorio.
Il nuovo codice prevede che le stazioni appaltanti istituiscano una struttura stabile di supporto al RUP e per l’organizzazione di attività formative specifiche per tutti i dipendenti idonei a coprire tale ufficio.
Oltre a quelli indicati all’art. 31, uno dei compiti affidati al RUP riguarda la verifica preventiva della progettazione. Tale specifico compito contribuisce a valorizzare la fase di verifica del progetto come momento essenziale di controllo per assicurare la celere e corretta realizzazione dell’intervento. Infatti, ex art 26, comma 7, il RUP, anche avvalendosi della struttura stabile ad esso dedicata, può effettuare tale verifica per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro. Il RUP ha inoltre il compito di sottoscrivere la validazione del progetto posto a base di gara con atto formale, indicando nello stesso il rapporto conclusivo del soggetto verificatore, nonché eventuali controdeduzioni del progettista. È inoltre stata inserita, al comma 7 del medesimo articolo, una causa di incompatibilità concernente lo svolgimento di attività di verifica e quella di progettazione, di coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo.
Per assicurare maggiore autonomia e indipendenza dei RUP e dei direttori dei lavori, è previsto un divieto, negli affidamenti con formula contraente generale, di attribuire allo stesso, o a soggetti collegati, il ruolo di RUP, in aderenza a quanto stabilito dalla legge delega.
Altra novità riguarda la previsione (comma 12) secondo la quale, la stazione appaltante, allo scopo di assicurare l’effettivo controllo sull’esecuzione dei contratti, programma preventivamente gli accessi diretti del RUP o del Direttore dei Lavori sul luogo dell’esecuzione. Tale programmazione, per essere resa effettiva, è direttamente collegata al sistema di valutazione delle performance, da essa infatti dipende la corresponsione degli incentivi delle figure tecniche.
Per quanto riguarda la direzione dei lavori, nel codice previgente, si individuava nel RUP o in un altro soggetto, secondo quanto stabilito dal regolamento, la figura di un direttore dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, rinviando, per i lavori, al regolamento per l’individuazione delle tipologie e degli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. Il nuovo testo prevede invece che il RUP nella fase di esecuzione si avvalga del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione e del coordinatore in materia di salute e sicurezza, nonché del collaudatore e del verificatore, assicurandosi il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Inoltre, il RUP, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, è chiamato a proporre alla Stazione Appaltante un direttore dei lavori che possa coordinare e dirigere l’esecuzione dei contratti e provvedere al controllo tecnico-contabile. In ogni caso, rimane ferma, per la figura del direttore dei lavori, la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori. Così com’è confermata l’esclusività del direttore dei lavori, nel rapporto con l’esecutore, con cui interloquisce in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il documento di consultazione
Il comma 5 dell’articolo 31, prevede, appunto, un rinvio alle linee guida ANAC, per definire con maggiore dettaglio i compiti del RUP.
Pertanto, nel relativo documento di consultazione, ANAC si propone lo scopo di esaltare tale ruolo a Project Manager, enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.
In tale documento, pubblicato lo scorso maggio, si invitavano gli stakeholders a fornire osservazioni, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione, in merito a:
- I requisiti di professionalità richiesti per ricoprire il ruolo di RUP, con particolare riferimento agli appalti di lavori e servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, ovvero in caso di lavori di particolare complessità, in relazione all’anzianità di servizio, requisiti aggiuntivi di professionalità rispetto all’abilitazione, esperienza maturata ecc…;
- I compiti principali del RUP, come la possibilità di formulare proposte, fornire dati ed informazioni, oltre a quelli espressamente previsti dall’art. 31 del Codice e all’attività residuale di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione non attribuiti ad altri soggetti;
- I compiti relativi alla fase di programmazione ed affidamento,
- La verifica della documentazione amministrativa;
- La valutazione delle offerte anormalmente basse;
- La fase di esecuzione.
4. Le risultanze della consultazione e le linee guida n. 1096 del 26 ottobre 2016
Dalla procedura di consultazione, nella quale l’Autorità Anticorruzione ha tenuto conto anche dei parere del Consiglio di Stato n. 1273/2016 e delle Commissioni parlamentari del 3 agosto, è emersa la distinzione delle linee guida in due parti. La prima, relativa ad indicazioni di carattere generale in materia di RUP, con funzione di moral suasion, la seconda, nella quale vengono individuati i compiti specifici dello stesso, con carattere pienamente vincolante.
Il filo conduttore del documento definitivo è quello di contemperare la necessità di una massima specializzazione e professionalizzazione delle Stazioni Appaltanti, attraverso un’idonea qualificazione del Responsabile Unico del Procedimento, con l’esigenza di reperire figure professionali adeguate nell’ambito della loro dotazione organica.
Contemperare la necessità di una massima specializzazione e professionalizzazione dei RUP, con l’esigenza delle S.A. di reperire figure professionali adeguate a tale ruolo nell’ambito della loro dotazione organica.
Le novità che sono scaturite dalla consultazione riguardano:
- L’individuazione di soglie di riferimento, in relazione alle quali calibrare i requisiti richiesti per il ruolo di RUP;
- L’individuazione di un regime transitorio, per assicurare continuità rispetto al regime previgente ed evitare che dipendenti con adeguata esperienza, restino esclusi dalla possibilità di ricoprire tale ruolo;
- I particolari requisiti richiesti per i lavori e servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria;
- Il ruolo del Project Manager.
Alcune osservazioni, al contrario, non sono state accolte e recepite dall’Autorità nelle linee guida, ciò in quanto deve tenersi comunque presente il c.d. divieto di gold plating. Con tale dicitura, ci si riferisce a quei casi in cui la trasposizione della normativa comunitaria va oltre quanto richiesto dalla stessa, pur rimanendo nei limiti della legalità. Più precisamente, questa pratica consiste nell’imposizione di requisiti nazionali supplementari rispetto a quelli imposti dalla normativa europea.
Il divieto di gold plating, già indicato dal Legislatore nel 2011 in sede di recepimento delle direttive UE, implica quindi l’impedimento di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli indicati nelle direttive.
Di conseguenza, seppur in presenza del divieto di gold plating, il Governo per dare attuazione ad una delega così dettagliata, ha dovuto introdurre tutta una serie di norme che nelle direttive non esistevano, disattendendo, di fatto, tale divieto.
4.1. La nomina del RUP ed i requisiti richiesti
Il RUP viene nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero contestualmente alla decisione di effettuare gli stessi nel caso in cui non sia prevista la programmazione. Per quanto concerne i servizi e le forniture invece, la nomina deve avvenire contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
Nelle linee guida, l’Autorità ha inoltre specificato che il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni è un Pubblico Ufficiale.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le ipotesi di incompatibilità.
Nello specifico, non può assumere il ruolo di RUP chi si trovi in situazioni riconducibili al comma 2 art. 42 del nuovo Codice. Si tratta di ipotesi di conflitto di interesse in grado di alterare l’imparzialità e la trasparenza degli affidamenti, nonché la tutela della concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici. A tal proposito viene specificata l’impossibilità per i dipendenti della stazione appaltante che abbiano un interesse economico, finanziario o di qualsiasi altra natura, ad assumere anche la qualifica di RUP, oltre ad essere esclusa anche la partecipazione allo svolgimento della procedura di aggiudicazione.
Non può assumere il ruolo di RUP chi si trovi in ipotesi di conflitto di interesse in grado di alterare l’imparzialità e la trasparenza degli affidamenti, nonché la tutela della concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici.
Tale specificazione non era prevista espressamente dalla norma del Codice, per questo motivo, anche se poteva dedursi dalla ratio della stessa, deve ritenersi senz’altro apprezzabile. Altre situazioni di incompatibilità con l’ufficio di RUP riguardano i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato (ex art. 35-bis d.lgs. n. 165/01), oltre al rispetto del DPR n. 62/2013, del Codice di Comportamento adottato da ciascuna amministrazione e del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione).
Per assicurare la professionalità e la preparazione dei RUP è inoltre previsto l’obbligo di adempiere agli obblighi formativi previsti dal regolamento relativo alla riforma degli ordinamenti professionali (DPR n. 137/2012).
Inoltre, per i lavori ed i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, ovvero un funzionario tecnico anche con qualifica non dirigenziale, quando l’abilitazione non sia richiesta dalla normativa vigente.
La procedura di consultazione, come anticipato, ha portato anche all’individuazione delle soglie relative ai requisiti prescritti per il RUP. In particolare per gli appalti di concessioni e lavori è stato individuato che:
- per importi fino a 1.000.000,00 euro è richiesto: il diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado, al termine di un corso di studi quinquennale, un’anzianità di servizio ed esperienza di 10 anni nell’ambito relativo all’affidamento di appalti e concessioni;
- per importi pari o superiori a 1.000.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria è richiesto: il diploma di laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti e l’abilitazione all’esercizio della professione ed un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nell’ambito di affidamento. Tuttavia, possono svolgere funzioni di RUP anche coloro in possesso di un diploma di geometra o tecnico delle costruzioni che abbiano maturato un’anzianità ed esperienza di almeno 15 anni nell’ambito relativo all’affidamento.
- Per gli importi pari o superiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice appalti è richiesto, oltre alla laurea magistrale o specialistica nelle materie sopra indicate, anche l’esercizio all’abilitazione della professione ed un’anzianità di servizio di almeno 5 anni.
In linea con gli scopi della nuova normativa, che mirano ad assicurare una maggiore attenzione alla qualità, programmazione e pianificazione, è stata prevista la necessità che il RUP possieda la qualifica di Project Manager. Tale requisito, successivamente all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle S.A. previsto dall’art. 38 del Codice, sarà richiesto per i lavori particolarmente complessi, cioè per quei lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità, in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.
Al RUP è richiesto un titolo di studio, esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Per gli appalti di particolare complessità è richiesta la qualifica di Project Manager.
La qualifica di Project Manager enfatizza le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti che portano al raggiungimento degli obiettivi nei tempi e secondo i costi previsti, mantenendo la qualità della prestazione ed il controllo dei rischi.
Le linee guida pongono l’attenzione sul ruolo del RUP come responsabile dell’intera procedura, egli esercita le funzioni attribuitegli in ogni fase del procedimento di affidamento dei servizi, lavori, forniture e concessioni, dalla programmazione all’esecuzione.
Esso, infatti, svolge un ruolo fondamentale fin dalla fase della programmazione, attraverso la formulazione di proposte e l’indicazione di dati ed informazioni utili alla redazione del Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i relativi aggiornamenti annuali.
È inoltre rimesso al RUP anche il compito di verificare la documentazione amministrativa, il quale, qualora l’organizzazione interna della Stazione Appaltante preveda un seggio di gara istituito ad hoc, ovvero un apposito ufficio a ciò deputato, conserva comunque una funzione di coordinamento e controllo sulla correttezza dello svolgimento della procedura. Così come per quanto riguarda la verifica delle offerte anormalmente basse, la S.A. ha la possibilità di affidare direttamente al RUP tale incombenza indicandolo nel bando, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. Se invece l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica deve avvenire con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice, in virtù della particolare complessità del criterio basato sul miglior rapporto qualità/prezzo.
Nella fase di esecuzione il RUP sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, avvalendosi del Direttore dei Lavori, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché garantendo il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, oltre alla qualità delle stesse.
Per quanto riguarda i requisiti di professionalità richiesti per gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, ANAC prevede anche in questo caso il possesso di un’adeguata esperienza professionale, commisurata alla complessità e all’importo dell’intervento. Tale esperienza può riferirsi tanto allo svolgimento di mansioni tecnico/amministrative alle dipendenze di Stazioni Appaltanti, quanto allo svolgimento di attività di libero professionista o di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private. Il RUP deve essere inoltre costantemente aggiornato, nel rispetto degli standards di conoscenza internazionali di Project Management. Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria è necessario il diploma di istruzione superiore ed un’esperienza di almeno cinque anni, per quelli di importo superiore è richiesta invece la laurea ed un’anzianità di almeno cinque anni, ovvero il diploma, ma dieci anni di esperienza.
Per appalti di notevole complessità è invece richiesto un titolo di studio attinente alla materia oggetto dell’affidamento e, successivamente alla sua entrata in vigore, la qualifica di Project Manager.
I compiti del RUP nei contratti di servizi e forniture, oltre a quelli di programmazione e pianificazione previsti per i lavori, consistono nel fornire all’organo competente le informazioni utili ai fine dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie, oltre alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4.2. RUP, progettista, direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto
Un altro aspetto di fondamentale rilevanza riguarda l’individuazione dei casi in cui il soggetto a cui è affidato l’ufficio del RUP possa ricoprire anche altre qualifiche inerenti alla medesima procedura.
Il RUP può assumere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori qualora possieda: il titolo di studio richiesto dalla normativa per quella specifica attività, un’esperienza almeno triennale o quinquennale graduata in base alla complessità dell’intervento, una specifica formazione in tema di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È escluso tale cumulo di qualifiche in caso di lavori di speciale complessità, o particolare rilevanza dal punto di vista architettonico, ambientale, storico-artistico e nel caso di lavori superiori a 1.500.000,00 euro, oltre ai casi in cui la verifica debba essere effettuata dal RUP e dalla struttura di supporto, anche se di importo inferiore ad 1.000.000,00 euro. Sono inoltre incompatibili, per espressa previsione normativa, lo svolgimento di attività di verifica e di quella di progettazione, di coordinamento della sicurezza o del collaudo, in quanto vi sarebbe un palese conflitto di interessi (comma 7 art. 26 d.lgs. n. 50/16).
Anche per quanto riguarda i servizi e le forniture il RUP può coincidere con la figura del progettista o del direttore per l’esecuzione del contratto, tuttavia quest’ultimo deve essere diverso dal RUP qualora:
- Si tratti di prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- Gli interventi siano particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico;
- Ovvero le prestazioni richiedano l’apporto di competenze diverse;
- Gli interventi richiedano processi produttivi particolarmente innovativi;
- L’organizzazione interna della S.A. imponga il coinvolgimento di un’unità organizzativa diversa dai soggetti che hanno curato l’affidamento.
4.3. Il RUP negli acquisiti centralizzati e aggregati
Per gli acquisti centralizzati e aggregati le funzioni di RUP sono svolte dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante e dal RUP del modulo aggregativo, ma secondo le rispettive competenze ed evitando la sovrapposizione di attività. In particolare, il RUP della Stazione Appaltante, nominato per ogni acquisto, svolge le attività di programmazione dei fabbisogni, progettazione ed esecuzione contrattuale, nonché di verifica della conformità delle prestazioni. Il RUP del modulo aggregativo invece si occupa della calendarizzazione delle gare da svolgere, della progettazione degli interventi, dell’affidamento e della relativa esecuzione. Viene individuato un solo RUP in caso di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, ovvero nel caso in cui gli acquisti siano gestiti integralmente dal modulo associativo, ovvero se due o più S.A. che sono in possesso anche cumulativamente delle qualificazioni necessarie decidono di eseguire congiuntamente appalti o concessioni.
In conclusione il documento pubblicato da ANAC si propone lo scopo di delineare una figura del Responsabile Unico del Procedimento molto simile a quella del “manager”, dotato di capacità di programmazione ed organizzazione, oltre ad una preparazione professionale specifica ed inerente alle materie oggetto degli affidamenti.
Tuttavia, per mantenere un certo grado di continuità con la normativa previgente ed evitare di rendere irreperibili all’interno delle Amministrazioni figure professionali in grado di soddisfare i requisiti di professionalità richiesti, in un’ottica di contenimento dei costi e di ottimizzazione delle risorse interne, è stato dato particolare rilievo anche all’esperienza e all’anzianità di servizio, in modo tale da sopperire, in alcuni casi, all’assenza dei titoli di studio richiesti.
Questo articolo è valutato
( votes)Questo articolo è stato scritto da...
