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La disciplina inerente ai meccanismi di determinazione dell’equo compenso è contenuta all’interno della Legge 21 aprile 2023, n. 49, in vigore dal 20 maggio 2023, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” (di seguito “Legge 49/2023”).
L’approvazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.” (di seguito il “Codice” o il “Codice dei contratti pubblici”), adottato in attuazione della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito la “Legge Delega”), ha decisamente inciso sulla materia dell’”equo compenso” con riferimento ai contratti pubblici.
Le numerose pronunce giurisprudenziali avute nell’ultimo periodo sul tema ed i recentissimi interventi normativi a riguardo, tra cui l’approvazione lo scorso 31 dicembre 2024, del Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (di seguito “Decreto Correttivi”), inducono (rectius impongono) di procedere ad un’analisi complessiva della disciplina sulla determinazione dell’equo compenso nei contratti pubblici.
1. La disciplina dell’equo compenso contenuta nella Legge 49/2023 e nel Codice dei contratti pubblici a confronto. Cenni.
Espressamente la Legge 49/2023 definisce equo compenso “la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”[1].
La legge individua, tramite specifici rinvii a norme di settore[2], delle regole vincolanti per la determinazione del compenso spettante ai professionisti. Tali regole sono applicabili, ai sensi dell’art. 2 della Legge 49/2023, (i) ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni concernenti lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali prestate in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; (ii) a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista e, infine, (iii) alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società pubbliche.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 49/2023 le clausole contrastanti con il dettato di legge sono nulle. Nel dettaglio, sono nulle le clausole che prevedono:
- un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali;
- il divieto per il professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese; al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- la facoltà per il cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- la facoltà per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- l’anticipazione delle spese a carico del professionista.
Il Codice, invece, nell’ambito della contrattualistica pubblica, prevede il divieto della gratuità delle prestazioni d’opera intellettuali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
Inoltre, l’art. 8 stabilisce espressamente che, salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione è tenuta a garantire, comunque, l’applicazione del principio dell’equo compenso. La norma in questione dà attuazione al criterio direttivo previsto all’art. 1, comma 2, lettera l) della Legge Delega preordinato all’inserimento del “divieto di prestazione gratuita dell’attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione”. Il divieto, come spiega la relazione illustrativa al Codice, è stato inteso in senso letterale e, quindi, riferito solo alle “prestazioni d’opera intellettuale” di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, per le quali deve operare la regola dell’equo compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c.[3]
Per il resto si ribadisce, invece, la generale ammissibilità dei contratti gratuiti con le pubbliche amministrazioni che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali[4]. Una generalizzata esclusione del contratto gratuito, specie se economicamente interessato, sarebbe, del resto, “di dubbia compatibilità costituzionale e di dichiarata incompatibilità con il diritto dell’Unione”[5].
L’articolo 41, comma 15 del Codice, poi, fissa le modalità per l’individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell’Allegato I.13. L’articolo 108, comma 2 del Codice, individua, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000,00 euro quello del miglior rapporto qualità/prezzo, garantendo un’adeguata valutazione dell’elemento qualitativo.
Il menzionato Allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Tali corrispettivi, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara e vengono commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
2. Il rapporto tra la Legge 49/2023 e il Codice: come muoversi?
Ci si è a lungo chiesti se la disciplina sull’equo compenso debba o meno essere applicata anche nell’ambito della contrattualistica pubblica ed in particolare relativamente agli affidamenti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura.
Da una parte, la Legge 49/2023 attribuisce un carattere inderogabile agli importi calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, richiamato dall’Allegato I.13 dell’attuale Codice dei contratti pubblici, con la logica conseguenza che non sarebbero ammesse riduzioni dell’importo a base di gara né ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario. Dall’altra parte, però, il Codice dei contratti pubblici richiama i suddetti parametri ai fini della determinazione dell’importo a base di gara che, di regola, come è noto, è soggetto a ribasso (!) [6]. La Legge 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha quindi derogato esplicitamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227 del Codice[7], pertanto la stessa dovrebbe ritenersi applicabile anche ai contratti pubblici.
Una tale incertezza, evidentemente, impatta quotidianamente sull’operare delle stazioni appaltanti, chiamate ad un compito ben oltre che delicato, prendendo decisioni e ad applicando delle disposizioni che, tuttavia, non appaiono né chiare né coordinate tra loro.
A tale proposito, l’ANAC, in un suo recente parere, evidenziando la forte incertezza del quadro normativo vigente, ha sottolineato come la stazione appaltante possa legittimamente esercitare la sua discrezionalità in coerenza con i principi che regolano l’evidenza pubblica, positivizzati negli artt. 1, 2 e 3 del Codice. L’assenza di chiare indicazioni normative, secondo l’Autorità, e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla Legge 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura “impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale”[8].
Come suggerito in dottrina, se l’intenzione del legislatore era quella di “chiudere il cerchio di una quaestio davvero vexata”, la formulazione dell’art. 8, comma 2, non sembra aver sortito l’effetto sperato, come dimostra il vivace dibattito che si è sviluppato sul tema, dal momento che la possibilità di deroga alla disposizione in esame in un numero indefinito di casi eccezionali, ha ingenerato diversi dubbi sulla portata del principio dell’equo compenso nell’ambito dei contratti pubblici, anche rispetto alla sanzione di nullità comminata per i compensi inferiori agli importi stabiliti dai parametri professionali[9].
C’è, tuttavia, chi ha ritenuto che alcun problema dovrebbe porsi in termini di coordinamento tra le succitate disposizioni dal momento che la legge ‘posteriore’ è, agli effetti dell’art. 15 delle preleggi, alla luce del comma 2 dell’art. 229, quella del Codice, pertanto tutta la normativa del nuovo Codice deve ritenersi vigente, anche nella parte del compenso per servizi tecnici, e deve considerarsi abrogata la normativa, pur entrata in vigore e penetrata (provvisoriamente) nel mondo del ‘pubblico’, della l. 49/2023[10].
In giurisprudenza, per un primo orientamento[11] dovrebbe operare la eterointegrazione delle disposizioni di gara, con l’attuale normativa introdotta con il Codice. In particolare, è stata affermata “l’applicabilità delle previsioni della L. n. 49 del 2023 anche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50 del 2016; [d’altronde] diversamente opinando, l’intervento normativo in questione risulterebbe privo di reale efficacia sul mercato delle prestazioni d’opera intellettuale qualora il legislatore avesse inteso escludere i rapporti contrattuali tra i professionisti e la Pubblica Amministrazione che, nel mercato del lavoro attuale, rappresentano una percentuale preponderante del totale dei rapporti contrattuali conclusi per la prestazione di tale tipologia”[12]. Tale considerazione, evidentemente, avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche al Codice: “mediante l’interpretazione coordinata delle norme in materia di equo compenso e del codice dei contratti pubblici (nel caso in esame, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ma il ragionamento è analogo anche con riguardo al D.Lgs. n. 36 del 2023) si può affermare che il compenso del professionista sia soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato dall’Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle spese ed oneri accessori”[13].
Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, integrando tale tesi, ha ritenuto che la legge n. 49/2023, “oltre a perseguire obiettivi di protezione del professionista, mediante l’imposizione di un’adeguata remunerazione per le prestazioni da questi rese, contribuisce, tra l’altro, analogamente al richiamato giudizio di anomalia dell’offerta, a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione”. Inoltre, “imporre il rispetto della norma sull’equo compenso soltanto per le prestazioni rese dal professionista che operi (e partecipi a una procedura a evidenza pubblica) uti singuli avrebbe l’effetto di concretizzare una inammissibile disparità di trattamento tra quest’ultimo e i professionisti che, viceversa, operino (e concorrano) nell’ambito di società, associazioni o imprese, i quali ultimi potrebbero in ipotesi trarre vantaggio dalla mancata applicazione della normativa in materia di equo compenso e quindi praticare ribassi sui compensi (con la presentazione di offerte verosimilmente più “appetibili”).” [14]
Pertanto, la natura “inderogabile” dell’equità del compenso, stabilito attraverso i parametri normativi richiamati, e la natura imperativa delle disposizioni previste dalla legge n. 49/2023 comporterebbero sempre secondo questo primo orientamento, l’eterointegrazione delle clausole di gara che, eventualmente, dovessero permettere la riduzione della componente “compenso”. Questo aspetto, infatti, sarebbe sottratto alla libera discrezionalità delle stazioni appaltanti.
Un secondo orientamento[15] avalla la diversa tesi della non applicabilità alle procedure ad evidenza pubblica delle norme sull’equo compenso. In base a questa opzione interpretativa, nel dettaglio, “il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale di derivazione euro-unitaria (artt. 49, 56, 101 TFUE, 15 della dir. 2006/123/CE), e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica all’uopo codificato, quale, appunto, quello dell’anomalia dell’offerta con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione”[16]. Insomma, il Codice non risulterebbe derogato dalla Legge 49/2023, dal momento che lo stesso Codice dei contratti pubblici “già perseguirebbe la finalità sottesa alla legge n. 49/2023, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica”[17].
3. La recente giurisprudenza sul tema, nel solco dei due orientamenti.
Molto recentemente è intervenuta una sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, cercando di fare luce sull’incertezza e sul contrasto interpretativo insorto nella materia, proprio nelle procedure di affidamento dei servizi ed ingegneria[18].
La pronuncia trae origine dall’impugnazione del provvedimento con cui è stato disposto l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e contabilità in relazione ai lavori di infrastrutture per una zona residenziale, nell’ambito di una procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c) del Codice indetta dal Comune di Malles Venosta.
La società ricorrente, classificandosi terza in graduatoria, proponeva ricorso chiedendo l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, e la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore nonchè la condanna dell’ente comunale al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, lamentando, tra le altre cose, la violazione della Legge 49/2023 nella misura in cui la stazione appaltante procedente non avrebbe escluso dalla procedura di gara le offerte della prima e della seconda classificata, che indicavano un ribasso anche della componente “compenso” del corrispettivo per le prestazioni d’opera intellettuale. Richiamando alcune sentenze precedenti sul tema dell’equo compenso[19], la parte ricorrente, asseriva che il compenso determinato dalla Amministrazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 non era ribassabile dagli operatori economici partecipanti alla gara.
Il Collegio, avallando il primo dei due orientamenti sopra illustrati – e dunque consolidandone la portata ermeneutica – ha ravvisato, che la disciplina sull’equo compenso (i) è compatibile con le disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici, (ii) consente il ribasso solo delle ulteriori componenti di costo dell’offerta, ossia le spese e gli oneri accessori, (iii) non ha interferenze negative sul principio della tutela della concorrenza tramite evidenza pubblica e sulle norme eurounitarie, (iv) integra la disciplina di gara, che non ha previsto espressamente l’applicazione della legge sull’ equo “compenso”.
Ancora, sempre recentemente, il T.A.R. Lazio[20] ha individuato nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta la sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali, dal momento che “un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (…), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione”.
Posti questi principi, il Collegio, nell’ambito del contenzioso incorso, rileva che l’offerta della ricorrente appariva in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”. Non si ravvisa, quindi, alcun vincolo normativo che può impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante permetteva il ribasso.
Da ultimo, si rimanda anche ad un’interessante pronuncia del T.A.R. Trento[21] che ha sottolineato l’impellente esigenza di un pronto intervento correttivo ad opera del Legislatore che mettesse fine ai continui dibattiti circa l’applicabilità della normativa sull’equo compenso ai contratti pubblici.
La pronuncia a cui ci si riferisce si inserisce nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Predazzo per l’affidamento del servizio di “Progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” relativamente ai “Lavori di ristrutturazione urbanistica della Piazza SS Filippo e Giacomo a Predazzo”.
Per quanto di interesse ai fini della presente analisi, la succitata procedura prevedeva un importo non soggetto a ribasso pari a euro 304.710,78 ed un importo soggetto a ribasso pari a euro 74.425,68. Il Disciplinare, inoltre, specificava che l’importo posto a base d’asta, complessivamente pari ad euro 454.963,72 (euro 304.710,78+ euro 74.425,68+ euro 75.827,29), era calcolato in base alle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016.
Si classificava primo in graduatoria l’operatore che presentava un’offerta al ribasso pari al 100% della componente “spese ed oneri accessori”, senza che la stazione appaltante avesse proceduto ad una verifica circa l’anomalia dell’offerta presentata.
Uno dei concorrenti non aggiudicatario della procedura di gara chiedeva alla stazione appaltante di procedere all’esclusione dell’operatore collocatosi primo in graduatoria per avere, questo, presentato un ribasso integrale sulle spese. Tale ribasso, sarebbe di per sé illegittimo, in quando operante anche sui compensi determinati ai sensi del DM 17 giugno 2016, i quali sarebbero, sempre a detta dell’operatore concorrente non aggiudicatario, inderogabili e non ribassabili, in virtù delle disposizioni in tema di equo compenso di cui all’art. 41, comma 15 e all’Allegato I.13 del Codice, nonché della Legge n. 49/2023.
La stazione appaltante, tuttavia, alla luce delle osservazioni e dei chiarimenti presentati, confermava l’aggiudicazione.
La questione arrivava, per queste ragioni al T.A.R. Trento, al quale, quindi veniva richiesto di esprimersi in merito alla possibilità di procedere o meno ad un ribasso dei compensi determinati ai sensi del DM 17 giugno 2016.
Il Collegio trentino ha escluso tale possibilità, ritenendo che l’attuale Codice, all’art. 8, comma 2 e 41, comma 15, depongono ora “inequivocamente” per l’applicazione dell’equo compenso previsto per le prestazioni intellettuali anche nell’ambito delle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione.
Un ribasso di tale natura è stato ritenuto idoneo ad integrare gli estremi di un’offerta anomala in quanto tale azzeramento incide inevitabilmente sull’intangibilità dell’equo compenso, che, di fatto, sarebbe frustrato dalla riduzione integrale per spese ed oneri accessori. A nulla sono valse le giustificazioni dell’aggiudicataria: l’arricchimento curriculare non giustifica la vulnerabilità dell’equo compenso.
4. Le recenti modifiche introdotte dal Decreto Correttivi.
Alla luce delle impellenti esigenze di intervento sulla disciplina dell’equo compenso nella materia della contrattualistica pubblica, il Legislatore ha approvato del Decreto Correttivi che, come si vedrà, ha tra le tematiche principali di interesse proprio quella oggetto di analisi.
Come si legge nella Relazione Illustrativa al Decreto Correttivi, l’intenzione del Legislatore è stata quella di recepire le affermazioni giurisprudenziali[22] e le prassi operative formatisi a seguito dell’entrata in vigore del Codice, ma allo stesso tempo perfezionarne l’impianto normativo, senza volerne stravolgere lo spirito e l’impostazione, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza[23].
L’art. 1 del Decreto Correttivi apporta alcune variazioni alla formulazione dell’art. 8 inserendo, al secondo periodo, del comma secondo, le seguenti parole: “secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”.
L’attuale formulazione dell’art. 8, comma 2, risulta, quindi, la seguente: “Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”.
Lo scopo della previsione è proprio quello di colmare le lacune che la previgente formulazione del predetto art. 8 aveva. La previsione, infatti, disponeva genericamente la garanzia di applicazione del principio dell’equo compenso per le opere, senza specificarne le concrete modalità con le quali il principio si sarebbe andato ad applicare nella pratica. Il chiarimento, quindi, sembra essere utile e congeniale.
Le disposizioni a cui rinvia il secondo comma dell’art. 8 costituiscono il fulcro e l’essenza della riforma. I commi 15 bis, ter e quater dell’art. 41 sono stati introdotti dall’art. 14 del Decreto Correttivi recante, appunto, “Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
In verità, l’art. 14 del Decreto Correttivi apporta diverse e variegate modifiche all’art. 41 del Codice, alcune di carattere meramente formale (come la sostituzione del termine “costo” con il termine “costo medio”), altre di carattere sostanziale ed attinenti tanto alla disciplina della progettazione, quanto alla disciplina dell’equo compenso.
Il comma 15 bis rimanda, anzitutto, all’allegato I.13, anch’esso di nuova formulazione e risistemazione, per le modalità di determinazione dei corrispettivi utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per i contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo, precisa la norma, è da ritenersi comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili.
Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei seguenti criteri:
- per gli affidamenti di valore superiore ad € 140.000, per il 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, è fisso e non ribassabile, mentre il restante 35 per cento può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte;
- per gli affidamenti di valore inferiore ad € 140.000, così come previsto dal comma 15 quater dell’art. 41 del Codice, il ribasso può essere formulato nella misura massima del 20 per cento dell’importo stimato dell’affidamento.
Con riferimento alla percentuale del 35 per cento, come detto, ribassabile, la norma rimette alla stazione appaltante la determinazione del punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13 e l’individuazione di un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
Il comma 15 ter lascia ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale, mentre il successivo comma 15 quater, con riferimento ai contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), precisa che i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale, comunque, non superiore al 20 per cento.
Dunque, il Decreto correttivi sembrerebbe aver definitivamente (e finalmente) posto fine alle discussioni sul tema. In generale, per gli affidamenti con valore sopra i 140.000 euro solo il 35 per cento dell’importo posto a base di gara è ribassabile. Con riferimento, poi, nello specifico, ai contratti di servizi e architettura e per gli affidamenti sotto i 140.000 euro diventa ribassabile, sebbene nel limite del 20 per cento.
Venendo quindi all’allegato I.13, la modifica introdotta dal Decreto Correttivi comporta l’introduzione, in particolare all’art. 2, comma 5, della disposizione per cui, una volta determinato l’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori. Tali spese a loro volta sono calcolate anche sull’incremento percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale[24].
[1] La definizione di equo compenso recepisce quanto precedentemente sancito all’interno dell’art. 19-quaterdecies, D.L. 26 ottobre 2017, n. 148.
[2] Per gli avvocati, il compenso deve essere conforme alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, il compenso deve essere conforme ai parametri di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; per le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, il compenso deve essere parametrato in base ad apposito Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. Rispetto alle professioni forensi, si evidenzia, sul tema, già esiste una disposizione che garantisce l’equo compenso. Si tratta dell’art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 19-quaterdecies d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, che così dispone: “3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
[3] Relazione Illustrativa al Codice, p. 22.
[4] Per un commento si vedano F. Cortese, Art. 8, in R. Villata – M. Ramajoli (a cura di), Commentario al Codice dei contratti pubblici. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Pisa, 2024, 40 ss.; F. Tigano, Art. 8, in A. Botto – S. Castrovinci Zenna (a cura di), Commentario alla normativa sui contratti pubblici, Torino, 2024, 81 ss.; D. Dimatteo – M. Protto, Art. 8, in F. Caringella (diretto da), Nuovo codice dei contratti pubblici, Milano, 2023, 47 ss.; B. Giliberti, Art. 8, in L.R. Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, 2023, 67 ss.
[5] Ibidem. Sul punto si veda anche sentenza Corte di Giustizia UE 10 settembre 2020, n. 367, che ha affermato che sono contratti a titolo oneroso ai sensi della disciplina degli appalti europei, anche quelli privi di corrispettivo di carattere puramente finanziario.
[6] Sul punto si veda “Equo compenso e appalti pubblici: le regole per le gare di progettazione”, in Biblus, 7 novembre 2024.
[7] L’art. 227 del Codice prevede che “Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.”
[8] Da ultimo Parere funzione consultiva, n. 40 del 30 luglio 2024, ANAC; cfr. Delibera ANAC del 28 febbraio 2024, n. 101.
[9] Così M. Galletto e C. Pagliaroli, Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ed equo compenso: alla ricerca di una convivenza equilibrata, in Urbanistica e appalti, n. 6, 1 novembre 2024, p. 795. Secondo le autrici, poi, “anche il rinvio effettuato dalla Relazione illustrativa all’art. 2229 c.c. ha destato qualche perplessità, perché, nel richiamare un incarico “personale”, rischia di prestarsi a interpretazioni eccessivamente restrittive che ne limiterebbero la portata alle sole prestazioni di natura intellettuale rese in favore della P.A. dal singolo professionista, privo di un’articolata organizzazione di mezzi e risorse, in spregio al principio di non discriminazione tra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, codificato nell’art. 66, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”.
[10] F. Botteon, Legge 49/23 sull’equo compenso vs. codice dei contratti: l’impatto (effettivo) della sentenza CGUE 25 gennaio 2024 n. 438/22 (nonché dello schema di disciplinare tipo sui servizi tecnici messo in consultazione dall’ANAC il 24.1.2024), in LexItalia.it, 12 febbraio 2024; Id., L’equo compenso nei servizi tecnici affidati dalla pubblica amministrazione e l’individuazione del diritto vigente: entrata in vigore o efficacia del codice?, in LexItalia.it, 20 ottobre 2023.
[11] Si veda A Castelli, L’equo compenso nell’ambito dei contratti pubblici, 4 novembre 2024.
[12] T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 aprile 2024, n. 632.
[13] Ibidem.
[14] T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580. Per un commento alla sentenza si veda Giustamm, 2024, 6, con commento di M. Marchitelli, La legge sull’equo compenso si applica agli appalti pubblici e in Giustizia Insieme, 3 luglio 2024, con nota di G. La Rosa, Nelle gare pubbliche per servizi di ingegneria e architettura il compenso deve sempre essere equo (nota a T.A.R. Veneto, sez. III, 03 aprile 2024, n. 632 e T.A.R. Lazio Roma, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580).
[15] Tra cui T.A.R. Campania Sez. Salerno del 16 luglio 2024 n. 1494; T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria del 25 luglio 2024 n. 483, per la cui analisi si veda M. Galletto e C. Pagliaroli, op. cit..
[16] T.A.R. Campania Sez. Salerno del 16 luglio 2024 n. 1494.
[17] T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria del 25 luglio 2024 n. 483.
[18] Sentenza T.R.G.A. Bolzano, 9 ottobre 2024, n. 230.
[19] Ed in particolare le argomentazioni spese nelle sentenze del TAR Veneto Sez. III del 3 aprile 2024, n. 632 e del T.A.R. Lazio, Sez. V-ter 30 aprile 2024, n. 8580, che per prime hanno affrontato il tema del rapporto tra la l. 49/2023 sull’equo compenso e la disciplina degli appalti esprimendosi, a favore dell’applicabilità della legge sull’equo compenso alle gare pubbliche per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
[20] Sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 novembre 2024, n. 20274.
[21] T.A.R. Trento, 17 dicembre 2024, n. 194.
[22] Per una sintesi degli interventi giurisprudenziali avuti a cavallo dell’approvazione del Decreto Correttivi si veda M. Natoli, “La giurisprudenza sull’”equo compenso” prima e dopo l’approvazione dello schema di decreto legislativo recante «disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marco 2023, n. 36»”, 28 novembre 2024, in ItalAppalti.it; Equo compenso e appalti pubblici: le regole per le gare di progettazione in BibLus, 10 gennaio 2025.
[23] Relazione Illustrativa al Decreto Correttivi, p. 1 e 2.
[24] Per un commento alla modifica normativa si veda G. Oreto Progettazione: compenso e calcolo punteggi offerta economicaIn LavoriPubblici.it, 10 gennaio 2025.
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