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Sulla natura del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si sono avvicendate, nel corso degli ultimi anni interpretazioni controverse.

Una recente delibera dell’Anac (n. 498 del 10/05/2017), conformemente ad un’interpretazione consolidata della medesima Autorità, ha considerato il suddetto requisito di qualificazione professionale quale suscettibile di essere cumulato all’interno dei raggruppamenti, alla pari di quanto generalmente si prevede per i requisiti di natura oggettiva.

Tale conclusione è il risultato dell’interpretazione del combinato disposto dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e dell’allora vigente D.P.R. 207/10, ritenendo che tale iscrizione costituisca un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare, fondando l’assunto sulla considerazione che “l’iscrizione al predetto Albo costituisce un requisito di natura soggettiva, afferente all’idoneità professionale dei concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica, che presuppone una specifica organizzazione aziendale, necessaria per consentire il corretto espletamento di attività delicate o pericolose e caratterizzate dall’impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche. Si tratta, quindi, di un’iscrizione basata, oltre che su requisiti di moralità, anche su requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, inerenti la capacità di svolgere un determinato servizio/lavoro in ordine ai suindicati criteri di assegnazione delle classi.” Pertanto, anche in ossequio alle caratteristiche ed alle finalità dell’istituto del RTI, pur essendo necessario che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell’iscrizione all’Albo, quale requisito di natura soggettiva, l’Anac consente alle imprese associate di procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel bando.

Tale interpretazione rischia, però, di consentire l’accesso alle gare pubbliche, a soggetti non in possesso dell’iscrizione necessaria allo svolgimento dell’attività, relegandola alla mera possibilità di ottenerla prima della sottoscrizione del contratto, contravvenendo così anche ai principi di celerità che deve rispettare la pubblica amministrazione, qualora tale circostanza non si verifichi, ossia, provvedendo alla revoca dell’aggiudicazione, allo scorrimento della graduatoria etc.

Tali perplessità sono state confermate anche dal Consiglio di Stato con sentenza 1825 del 19 aprile 2017, nella quale partendo dallo stesso assunto dell’Anac ossia che l’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 afferma che «L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc.», finisce poi con l’assimilare l’iscrizione all’Albo ad un requisito speciale di idoneità professionale, da possedersi già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio.

In seguito a tali indicazioni, con Comunicato del Presidente del 27/07/2017, l’Anac ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa ritenendo, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici, sia un requisito di partecipazione e  non di esecuzione.

Da ultimo, da una recente sentenza del Tar Sicilia, conformemente all’interpretazione del Consiglio di Stato a cui si è uniformata anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione, emerge che “la differenziazione tra le classi, all’interno delle categorie previste, non è dipendente da valutazioni legate alle potenzialità tecniche o economiche dell’iscritto, ma esclusivamente all’attività effettivamente già svolta…e al tempo stesso determinando la possibilità, da parte dei componenti di un’A.T.I., di cumulare i requisiti posseduti.” Pertanto, l’iscrizionea determinate classi e categorie dell’Albo dei gestori ambientali, non può che essere considerato nell’ambito della lett. c) dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Di sicuro, tale interpretazione, mostrandosi incline anche al principio del favor partecipationis, consente una maggiore partecipazione alle gare d’appalto da parte delle piccole e medie imprese iscritte all’Albo ed operanti nel settore.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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