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L’avvicendarsi delle diverse fasi della gara non produce alcuna preclusione per la stazione appaltante, che non perde il potere di riesaminare anche in un momento successivo a quello della verifica dei requisiti di partecipazione la documentazione allegata all’offerta per disporre l’esclusione di un’impresa concorrente che ne fosse priva (T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione III, 10 novembre 2011, n. 2715). La giurisprudenza amministrativa ammette addirittura che l’Amministrazione possa intervenire in via di autotutela anche dopo la conclusione della gara annullando l’aggiudicazione; sicché, a maggior ragione, l’esercizio del potere di verifica delle offerte non può essere in alcun modo impedito quando la gara è in corso e non si sono ancora formate posizioni consolidate in relazione al conseguimento della commessa (T.A.R. Lombardia – Milano, n. 2715/2011, cit. Tar Lombardia n. 00028/2018.).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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