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Gli artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016 nel disciplinare, rispettivamente, la commissione di aggiudicazione e l’albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici rimandano, alle linee guida dell’Autorità la normativa di dettaglio per definire i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni.

Con Deliberazione n. 1190 del 16 novembre scorso, l’ANAC ha adottato la linea guida vincolante n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” la quale è ancora oggi lettera morta in quanto ci si attende un successivo Regolamento che andrà a definire le modalità di iscrizione all’Albo gestito dalla stessa ANAC.

La linea guida dell’ANAC, purtroppo, non ha risolto i molteplici dubbi interpretativi generati dalla lettura dell’art. 77 del Codice, tanto è vero che, contestualmente la stessa l’ANAC ha deliberato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento in cui ha evidenziato le criticità contenute nella predetta norma, che potrebbero rendere poco efficiente e funzionale il sistema di nomina dei commissari.

Tra le novità che si leggono nella suindicata linea guida dell’ANAC, vi è quella relativa all’obbligo di nominare il presidente della commissione, nelle gare in cui vi è la possibilità di nominare componenti interni, attingendo dalla lista comunicata dall’Autorità alla stazione appaltante. In particolare, l’ANAC prevede il suddetto obbligo quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, lasciando la facoltà di nominare commissari interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione, compreso il presidente, in caso di affidamenti di contratti di importi inferiori alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità.

La lettura interpretativa dell’art. 77 commi 3 e 8 del D.lgs. n. 50/2016 fornita dall’ANAC, in netto contrasto con la normativa primaria, per poter trovare applicazione necessita, così come segnalato da quest’ultima al Governo e al parlamento, di una modifica normativa che chiarisca in modo inequivocabile che la possibilità di nomina dei componenti interni riguardi solo i commissari e non anche il Presidente, il quale dovrà necessariamente essere nominato tra i commissari sorteggiati dall’Autorità.

Anche il criterio discretivo individuato dalle linee guida consistente nell’esistenza di «valutazioni discrezionali» tra nomina di “commissari interni con Presidente esterno” e nomina di “commissione completamente interna” non trova un fondamento normativo, motivo in più per auspicare un intervento legislativo volto a fugare ogni dubbio in merito.

L’Autorità nonostante l’invito del Consiglio di Stato a fornire una linea di condotta da seguire nella scelta del presidente della commissione da parte delle stazioni appaltanti, nelle more dell’intervento legislativo, attingendo necessariamente dall’Albo dei commissari, nulla ha disposto in merito.

In attesa che intervenga una modifica del codice, e comunque fino a quando non sarà attivo l’albo nazionale obbligatorio dei commissari, le Stazioni Appaltanti, anche nel silenzio dell’Autorità, possono nominare la commissione secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate, in attuazione dell’art. 216 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016.

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Avv. Arcangela Lacerenza
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Rosita Valente
Consulente in materia di appalti pubblici
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