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L’articolo 3 dell’allegato II.2 bis al codice disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi. Si indica che esse debbano essere attivate automaticamente dalla stazione appaltante (anche in assenza di istanza di parte) quando la variazione dell’indice sintetico per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici, per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell’importo originario del contratto, comprensivo dei costi di sicurezza, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione per i servizi e le forniture e del 3% nei lavori. Sul punto, si chiarisce ulteriormente che le clausole di revisione prezzi si applicano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione di costo del 5% applicata alle prestazioni da eseguire per i servizi e le forniture e nella misura del 90% del valore eccedente la variazione di costo del 3% applicata alle prestazioni da eseguire per le opere.

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Redazione MediAppalti
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