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( votes)L’art. 41 del Codice dei contratti pubblici, stabilisce
che “Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante
uno o più dei seguenti documenti (…)”, e cioè le attestazioni bancarie, i bilanci
d’impresa, il fatturato globale e specifico ed ogni altro documento ritenuto
idoneo dalle stazioni appaltanti, le quali “(…) precisano nel bando di gara i
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri
eventuali che ritengono di richiedere”.
La norma riproduce l’analoga previsione
contenuta nell’art. 47 della Direttiva 2004/18/CE e pone, a carico e
nell’interesse delle Amministrazioni committenti, l’obbligo di specificare i
requisiti di affidabilità finanziaria delle imprese concorrenti.
La giurisprudenza ha affermato che il bando di
gara può legittimamente limitarsi, a richiedere soltanto una delle prove
descritte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2010 n. 2458), ma non può
ammettersi che la discrezionalità dell’Amministrazione si spinga fino al punto
di eliminare dalla lex specialis di gara qualsivoglia riferimento alle
condizioni di solidità economica e finanziaria, che le imprese concorrenti
devono possedere e dimostrare ai fini della partecipazione.