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Con riferimento alla soglia di sbarramento prevista per il criterio qualitativo, è pur vero che l’art. 83, co. 2 del Codice permette l’introduzione di soglie di sbarramento per ogni elemento di valutazione (dello stesso avviso è l’AVCP Determinazione n° 4 del 10.10.2012), ma è anche vero che, secondo la Giurisprudenza e buona parte della Dottrina, le clausole in questione previste per ogni elemento di valutazione determinerebbero un effetto distorsivo tale da attenuare sensibilmente ed ingiustificatamente il rilievo della valutazione economica. Qualora poi la stessa entità della soglia di sbarramento venisse prevista elevata (ad esempio 50% + 1), la stessa si rivelerebbe, inoltre, illogica, rispetto all’interesse dell’amministrazione, poiché consentirebbe, nell’ipotesi in cui un partecipante alla gara non raggiunga, seppure di poco, la soglia stessa, di dover aggiudicare ad altri, indipendentemente dalla qualità dell’offerta presentata (Consiglio di Stato, sez. IV 15/2/2005 n. 476). Al limite si consiglia di prevedere la sola soglia per il solo macro-criterio “aspetto qualitativo” (nell’esempio fatto = 50% + 1), anche se si consiglia di indicarla sempre al di sotto del 50% del punteggio massimo attribuito.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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