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La Finanza pubblica deve essere sostenibile

Oggi produciamo più anidride carbonica di quanta sia possibile assorbirne e questo determina il riscaldamento globale e causa impatti negativi sulla Natura e le Persone, va pertanto trovato un nuovo equilibrio che parte dall’assunto che le risorse pubbliche vengano utilizzate per investimenti in attività sostenibili.

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’organo delle Nazioni Unite competente per la valutazione del cambiamento climatico, nel report di marzo 2023[1], così come ripreso dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici adottato dal MASE il 21.12.2023[2], spiega infatti che solo riducendo drasticamente le emissioni entro il 2030, si può ancora contenere l’aumento della temperatura entro 1,5°, soglia entro la quale saremo in grado di adattarci al clima.  Nel momento in cui dovessimo superare la soglia di 1,5° gli eventi estremi potrebbero essere molto frequenti e non prevedibili[3].

L’intervento dell’Unione Europea in materiale ambientale

La base giuridica per l’intervento dell’Unione Europea in materia ambientale e climatica è costituita dal TITOLO XX “AMBIENTE” del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea[4] che, per la realizzazione degli obiettivi previsti in tale materia dall’art. 191 vale a dire: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, lotta ai cambiamenti climatici, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino secondo procedura legislativa ordinaria o speciale. L’art. 193 TFUE, poi, ammette livelli di protezione maggiore, rispetto a quelli dell’UE, eventualmente previsti negli Stati membri, purché le misure adottate a livello nazionale siano compatibili con i Trattati.

L’intervento più incisivo che  ha caratterizzato l’agire dell’Unione Europea in questi ultimi anni è determinato dalla constatazione che le perdite economiche dovute alla maggiore frequenza di eventi estremi legati al clima sono in aumento e nell’UE ammontano già, in media, a oltre 12 miliardi di EUR all’anno. Le analisi evidenziano che un aumento della temperatura globale di 3 °C rispetto ai livelli preindustriali potrebbe determinare una perdita annua di almeno 170 miliardi di EUR (1,36 % del PIL dell’UE 5 ). Un elemento preoccupante è l’innalzamento del livello del che minaccia le  zone costiere, che producono circa il 40 % del PIL dell’UE e nelle quali vive circa il 40 % della popolazione e potenzialmente possono colpire anche territori già affetti da scarsa crescita o un alto tasso di disoccupazione giovanile.

L’urgenza dei problemi legati al Cambiamento climatico ha determinato l’adesione dell’Europa nel 2015 all’Accordo di Parigi nel quale i leader mondiali hanno concordato nuovi obiettivi ambiziosi nella lotta contro i cambiamenti climatici, l’accordo prevede un Piano d’azione per limitare il riscaldamento globale; esso è entrato in vigore il 4 novembre 2016 ma l’applicazione ha preso avvio dal 2020, con l’adempimento della condizione della ratifica da parte di almeno 55 paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali di gas a effetto serra.[5]

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Nel 2019, all’interno della Strategia Europea 2019 – 2024, è stata definita la  Priorità strategica del Green Deal Europeo[6]  in virtù della quale gli Stati membri si impegnano a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Nell’anno 2020,  nel contesto del Piano di azione per finanziare la crescita sostenibile[7] pubblicato l’8 marzo 2018, l’Unione Europea ha deciso di adottare un Regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (cd. Tassonomia Ambientale)[8] sviluppata con l’obiettivo di definire un linguaggio scientificamente applicabile in tutta l’UE per la sostenibilità delle attività e degli investimenti, evitare il greenwashing, rimuovere gli ostacoli del mercato interno Europeo rispetto ai processi di valutazione dei rischi e della fattibilità ambientale degli investimenti e favorire la raccolta dei fondi per i progetti sostenibili.

Il Regolamento (UE) 2020/852[9] fissa i requisiti necessari per classificare un’attività economica come eco-sostenibile e definisce i 6 Obiettivi Ambientali, vale a dire:

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici
  3. Uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
  4. Transizione verso un’economia circolare
  5. Prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
  6. Protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Tale Regolamento è importante inoltre perché spiega quali elementi devono essere considerati per affermare che un’attività economica fornisce un contributo sostanziale a uno dei sei Obiettivi climatici ed introduce, all’art.17, il concetto di Danno Significativo agli Obiettivi Ambientali,  il cd. Principio del Do No Significant Harm sintetizzato nell’acronimo D.N.S.H.

Va sottolineato  che nel valutare  se un’attività economica arreca o meno un danno significativo ai sei obiettivi ambientali, si deve tener conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Nell’anno 2021 viene adottata la Normativa europea sul Clima di cui al Regolamento (UE) 2021/1119[10] entrato in vigore il 29 luglio 2021. Questo regolamento stabilisce un obbligo giuridico per gli Stati membri di adottare le misure necessarie (es.: promozione delle energie rinnovabili, miglioramento dell’efficienza energetica, aumento degli assorbimenti di carbonio, riforma ed espansione dello scambio di emissioni, promozione dei trasporti sostenibili, sostegno alle persone) per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra al fine di raggiungere la neutralità climatica all’interno dell’Unione europea (UE) entro il 2050

Il sostegno agli obiettivi del Sostenibilità Ambientale è rintracciabile anche nelle voci di spesa che compongono il Bilancio dell’UE che nel periodo di programmazione 2021 – 2027 destina a tale priorità il valore oltre 500MLD di euro, vale a dire il 30% del totale delle risorse disponibili[11]. Tali risorse sono allocate in quattro settori: l’adattamento al clima, la mitigazione del clima, la biodiversità e l’aria pulita; sia gli obiettivi climatici che quelli ambientali devono rispettare il principio DNSH.

Figura 1Green contribution in 2021 to 2027 (million EUR).

Il tema Sostenibilità Ambientale è anche rinvenibile nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile[12] in particolare è declinato nel Goal 13 “LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze” con riferimento al quale riscontriamo che in Italia, dopo il crollo delle emissioni per la pandemia (-8,9%) nel 2020, le emissioni sono aumentate nel 2021 del 4,8%.[13]

A rafforzare le misure di sostegno alla Sostenibilità Ambientale nel corso del 2024 sono stati adottati alcuni importanti atti a livello europeo:

  • il 27 febbraio 2024 viene adotta la Legge europea sul Ripristino della Natura, “Nature Restoration Law” che prevede l’introduzione del reato di ecocidio misura volta a punire chi danneggia l’ambiente con l’inquinamento e prevede per gli Stati membri specifici obblighi e tempi per il ripristino degli ecosistemi[14];
  • il 6 marzo 2024, viene pubblicata la Direttiva UE 2024/825[15], che riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e mira a migliorare la tutela dalle pratiche sleali e l’informazione. Questa direttiva è stata introdotta per contrastare il fenomeno del greenwashing, che si riferisce alle strategie di comunicazione o marketing utilizzate da imprese o enti per presentare ingannevolmente le loro attività economiche come eco-sostenibili, nascondendo l’effettivo impatto ambientale negativo;
  • il 24 maggio il Consiglio dell’Unione europea ha formalmente approvato la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità[16]. La direttiva introduce obblighi per le grandi imprese riguardo agli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sulla protezione dell’ambiente rispetto alla quale si prevede che le imprese interessate debbano adottare ed attuare un Piano di transizione climatica in linea con l’Accordo di Parigi. Gli Stati membri avranno due anni per attuare le norme e le procedure amministrative al fine di conformarsi a questa direttiva;
  • il 27 maggio 2024 è stato approvato il Net-Zero Industry Act[17],  un’iniziativa nata dal Piano Industriale del Green Deal che mira a potenziare la produzione di tecnologie pulite nell’UE, vale a dire aumentare la capacità produttiva dell’UE di tecnologie che supportano la transizione energetica pulita e rilasciano emissioni di gas a effetto serra estremamente basse, nulle o negative quando operano;
  • il 27 maggio è stato approvato il Regolamento europeo sull’Ecodesign[18], il regolamento riguarda tutti i tipi di prodotti, con poche eccezioni (ad es. automobili o prodotti per la difesa e la sicurezza). Il nuovo regolamento introduce nuovi requisiti quali la durabilità del prodotto, la riutilizzabilità, l’aggiornabilità e la riparabilità, le norme sulla presenza di sostanze che inibiscono la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, il contenuto riciclato, la rigenerazione e il riciclaggio; impronta di carbonio e ambientale; e requisiti di informazione, tra cui un passaporto di prodotto digitale. La Commissione avrà il potere di fissare i requisiti per la progettazione ecocompatibile mediante atti delegati e l’industria avrà 18 mesi di tempo per rispettarli. Dopo l’approvazione l’atto legislativo è stato adottato, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Esso si applicherà a decorrere da 24 mesi dopo l’entrata in vigore.

Il concetto di sostenibilità ambientale di cui si è trattato è connesso al concetto di Finanza sostenibile che si riferisce al processo di prendere in considerazione nel momento in cui si fa un investimento i possibili impatti dello stesso in termini ambientali, sociali e di governance. In termini ambientali si dovrà considerare il tema della mitigazione del cambiamento climatico, il tema dell’adattamento al cambiamento climatico, la tutela della biodiversità, la lotta all’inquinamento e l’economia circolare; in termini sostenibilità sociale si farà riferimento al tema dell’equità, dell’inclusione, delle relazioni nel mercato del lavoro favorendo gli investimenti nelle competenze delle persone e negli impatti sulle comunità; infine in termini di  governance dei soggetti pubblici e privati e delle loro relazioni sarà poi fondamentale perché le istanze ambientali e sociali siano considerate nel processo decisionale.[19]

A dicembre 2023 viene approvato il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.[20] Con riferimento al Principio D.N.S.H. si prevede che “L’impresa può precisare se un dato obiettivo affronta carenze relative ai criteri «Non arrecare un danno significativo» (DNSH) per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento definiti negli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Se non sono soddisfatti i criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento definiti negli atti delegati adottati….. l’impresa può precisare se l’obiettivo affronta carenza relative a tali criteri DNSH.”


[1] Rif.: Report Marzo 2023 IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

[2] Rif.: Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it) che intende dare attuazione alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del 2015, documento_SNAC.pdf (mase.gov.it)

[3] Rif.: Nel Report ASVIS “Scenari per l’Italia al 2030 e al 2050” Rapporto_Primavera_2024 (asvis.it) vengono analizzati i costi ed i benefici della Transizione Verde per il nostro Paese e si conclude che per il nostro Paese, caratterizzato da un elevato debito pubblico, una transizione energetica accelerata e impiegata come occasione di innovazione, può determinare effetti positivi anche sulla sostenibilità finanziaria a medio-lungo termine.

[4] Rif.: per approfondire si rinvia a LexUriServ.do (europa.eu)

[5] Rif.: Di seguito si riporta il link al documento: The Paris Agreement | UNFCCC; https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/paris-agreement-eu/. L’Accordo in sintesi intendeva raggiungere i seguenti obiettivi: raggiungere l’obiettivo a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 gradi, rispetto ai livelli pre-industriali; proseguire gli sforzi per limitare l’aumento a 1,5 gradi; predisporre e applicare piani d’azione nazionali (contributi previsti determinati a livello nazionale) per soddisfare tali obiettivi; comunicare reciprocamente e al pubblico i progressi che stanno compiendo rispetto ai loro impegni; dal 2023, fare il punto della situazione a livello globale ogni cinque anni insieme ai partner internazionali, per porsi ulteriori obiettivi sulla base delle evidenze scientifiche e dei risultati conseguiti; adottare misure per gestire l’impatto dei cambiamenti climatici che sono già inevitabili; fornire un supporto pratico e finanziario ai paesi in via di sviluppo, per aiutarli ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

[6] Rif.: Per approfondire  si rinvia a Il Green Deal europeo – Commissione europea (europa.eu).

[7] Rif.: Per approfondire il Piano di azione europeo per finanziare la crescita sostenibile si rinvia a: SF AP FINAL FINAL (europa.eu).

[8] Rif.: Nella Tassonomia ambientale sono state rinvenute delle carenze afferenti  la valutazione degli Impatti sociali  nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertanto la Commissione Europea ha creato la Piattaforma della Finanza Sostenibile con l’obiettivo di approcciare il tema della Tassonomia Sociale e i suoi impatti, per approfondire: Platform on Sustainable Finance’s report on social taxonomy (europa.eu).

[9] Rif.: Per approfondire si rinvia a Regolamento – 2020/852 – EN – EUR-Lex (europa.eu). Si evidenzia che è stato anche creato il sito EU Taxonomy Navigator (europa.eu)

[10] Rif.: Per approfondire si rinvia al seguente link: Normativa europea sul clima | EUR-Lex (europa.eu)

[11] Rif.: La Spesa dell’Unione Europea nel periodo 2021 – 2027 composta da Quadro finanziario pluriennale e  pacchetto Next Generation EU ammonta a 1.824,3 MLD di euro.

[12] Rif.: per approfondire si rinvia a : Take Action for the Sustainable Development Goals – United Nations Sustainable Development.

[13] Rif.: Per approfondire il Goal 13 e la sua applicazione in Italia si rinvia a: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (asvis.it).

[14] Rif.: Per approfondire si rinvia a Testi approvati – Ripristino della natura – Martedì 27 febbraio 2024 (europa.eu).

[15] Rif.: Per approfondire  si rinvia a Direttiva – UE – 2024/825 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

[16] Rif.: Per approfondire  si rinvia a Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: il Consiglio dà la sua approvazione definitiva – Consilium (europa.eu)

[17] Rif.:  Per approfondire si rinvia a: Industrial policy: Council gives final approval to the net-zero industry act (europa.eu)

[18] Rif.: Per approfondimento si rinvia a Green transition: Council gives its final approval to the ecodesign regulation – Consilium (europa.eu).

[19] Rif.: Per approfondimento si rinvia a Factsheet: Sustainable finance – Investing in a sustainable future, June 2023 (europa.eu) Regolamento delegato – UE – 2023/2772 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

[20] Rif.: Per approfondimento si rinvia a Regolamento delegato – UE – 2023/2772 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Elena Canciani
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