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( votes)Alcune indicazioni recenti dalla Giurisprudenza di primo e secondo grado riguardo la predisposizione delle offerte nella maniera più opportuna e corretta ai fini della partecipazione dell’operatore a gara, nonché opportune indicazioni alle Amministrazioni che sono impegnate nella predisposizione della documentazione di gara e nelle relative richieste formali.
Ribadendo il principio generale per il quale in seno ad una procedura di gara caratterizzata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si deve scongiurare il rischio di commistione tra offerta tecnica e offerta economia, dovendo restare segrete le componenti quantitative fino al momento dell’apertura della busta contenente l’offerta economica, il TAR Calabria Catanzaro con la sentenza n. 1084 del 12 giugno u.s. dando seguito ad un ormai consolidato orientamento pregresso, ha altresì precisato che è illegittima la lex specialis di gara che diversamente preveda l’implementazione in unica busta delle due componenti dell’offerta, poiché questo influenzerebbe la valutazione degli elementi discrezionali della stessa, il tutto in piena violazione dell’art. 2 del Codice.
Interessante anche la pronuncia con ordinanza da parte del Tar Sardegna n. 127 dell’11 giugno u.s. con la quale la Corte ha provveduto ad accogliere la domanda cautelare con riammissione del ricorrente in gara, il quale contestava l’inserimento del crono programma nell’offerta economica. Il Tar ha rammentato che il fattore tempo costituisce un elemento tecnico – progettuale contemplato nell’art. 83 co. 1 lett. l), da produrre in seno all’offerta tecnica e non nell’offerta economia. Richiamato in tal senso anche il Consiglio di Stato n. 1204 del 28/02/2013 che ha affermato che la lex specialis non avrebbe potuto stabilire l’esclusione del concorrente a causa dell’indicazione del tempo di esecuzione nella busta concernente l’offerta tecnica. Inserire l’offerta tempo nella busta B è quindi la sede più opportuna, poiché non idonea in alcun modo a consentire una ricostruzione anticipata dell’offerta economica.
Altra interessante pronuncia proviene dal Tar Lazio Roma (sent. n. 8142 del 10/06/2015), nella quale si è andata a considerare la vicenda relativa alla divisione dell’offerta tecnica in due diverse componenti: la “Relazione tecnico – organizzativa” e le “Modalità di ingaggio del personale”. La corte ha rilevato l’assenza di un’apposita previsione “a pena di esclusione” in seno alla lex specialis così come irrilevante è ogni indicazione in tal senso proveniente dai “chiarimenti” che per loro natura non possono assumere carattere integrativo della documentazione di gara. Il Tar ha ribadito che in ogni caso, una siffatta fattispecie di esclusione non sarebbe conforme al principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara previsto dall’art. 46 comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006. Ed, infatti, in assenza di un puntuale riferimento normativo riferibile all’adempimento prescritto dal disciplinare di gara (separazione tra le componenti dell’offerta tecnica), non è possibile sussumere l’onere in esame in alcuna delle ipotesi generali di esclusione previste dall’art. 46 comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006. In quest’ottica, la tutela del principio di segretezza delle offerte, è da ritenersi applicabile:
a) innanzitutto, all’esterno nei confronti dei terzi (e non della commissione) ed è volta a prevenire indebite e abusive alterazioni del contenuto dell’offerta;
b) comunque, all’interno della gara in relazione alla sola ipotesi di separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica.
Il principio di segretezza, per come elaborato dalla Giurisprudenza (per cui, tra le altre, Cons. Stato sez. V n. 3841/2013; sez. V n. 2214/2013; sez. VI n. 6023/2011), è, pertanto, riferibile al caso di aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e concerne esclusivamente la separazione tra offerta economica e tecnica che opera già al momento della partecipazione alla gara e, successivamente, nella fase di valutazione (con obbligo di precedenza della valutazione dell’offerta tecnica – da effettuarsi in seduta riservata – rispetto all’attribuzione del punteggio all’offerta economica – che avviene in seduta pubblica) e non è estensibile alle due componenti dell’offerta tecnica stessa.
Merita altresì menzione, la sentenza n. 3065 del 17 giugno del Consiglio Stato, con la quale ci si va a soffermare sul momento valutativo dell’offerta e sull’operato della Commissione che interviene specificando e precisando alcuni aspetti dei criteri di valutazione posti nella lex di gara senza che questo sia considerato nuovo sub criterio o nuovo sub peso. Infatti, la Corte, richiamando ad un precedente risalente al 2010 (Cons. di Stato n. 210 del 15/02/2015), “Osserva che non può ritenersi che la commissione abbia introdotto nuovi sub criteri e sub pesi rispetto a quelli indicati dalla lex specialis, trattandosi solo di una migliore precisazione della griglia di valutazioni da effettuare per l’attribuzione dei punteggi mediante suddivisione in sub criteri degli elementi di valutazione previsti, che è consentita purché sia volta alla modulazione del punteggio, sia effettuata in un momento anteriore a quello dell’apertura delle buste e non innovi i parametri valutativi previsti dal bando e dal disciplinare (Cons. St., sez V, 15 febbraio 2010, n. 810).”
Conclude la disamina sui recenti interventi Giurisprudenziali in tema di offerta tecnica, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3105 del 18 giugno, con la quale il margine di operatività dell’Amministrazione relativamente alla definizione degli opportuni caratteri propri dei criteri di valutazione da inserire in gara per l’offerta tecnica, passa anche attraverso la propria discrezionalità che è funzionale all’esigenza di perseguire l’interesse pubblico nella maniera più opportuna. Tale scelta è tra l’altro insindacabile da parte del Giudice o di terzi, a meno che non sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale o quando i singoli criteri siano non trasparenti e non intellegibili ai fini della predisposizione dell’offerta da parte dei concorrenti.