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Con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e delibera 1005 del 21 settembre, l’Anac ha introdotto ufficialmente le prime due linee guida riguardanti rispettivamente gli “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e “l’Offerta economicamente più vantaggiosa”.

Il loro carattere non vincolante – secondo l’indicazione resa dal Consiglio di Stato con parere n. 1767 del 02 agosto u.s. – consente di catalogare tali linee guida (nate ex art. 213 del Codice), tra gli atti amministrativi generali, con consequenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo, con lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti. La loro natura non vincolante consente alle amministrazioni di discostarvisi previa adeguata e puntuale motivazione.

Interessante osservare che molteplici sono le indicazioni rese dall’Autorità in entrambe le linee guida a proposito dell’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio di rapporto qualità/prezzo. Nella linea guida n. 1 si riscontra che i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo possono essere i seguenti:

1. la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal decreto tariffe;

2. le caratteristiche metodologiche dell’offerta;

3. il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;

4. la riduzione percentuale riferimento al tempo;

5. le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile.

Per garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.

I criteri motivazioni di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.

Analoghe riflessioni merita certamente la linea guida n. 2 relativa proprio all’OEPV, nella quale l’Autorità descrive previamente l’assetto normativo vigente, ricostruendo poi logicamente l’inserimento di criteri premiali adeguatamente misurati e parametrati all’oggetto dell’appalto.

Inoltre, seppur richiamati i ragionamenti del vecchio quaderno di calcolo Avcp del 2011, merita particolare nota il passaggio riferito all’istituto della riparametrazione.

Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di sub criteri, può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.

In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al coefficiente.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni. La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle

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Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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