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(Corte dei Conti, sez. reg. Abruzzo, deliberazione n. 280/2021)

1. Il quesito

2. Il chiarimento

3. Per quali contratti è previsto l’incentivo?

4. Per il rispetto della percentuale non rileva il criterio di cassa

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1. Il quesito

Il Sindaco pone, alla sezione abruzzese, la richiesta di chiarimenti sulla “corretta interpretazione da attribuire alle voci rientranti nella nozione di trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile da prendere a riferimento ai fini della loro corretta individuazione per la successiva erogazione”  innestando, poi, sulla questione l’esigenza di avere una risposta circa il “criterio temporale di riferimento per il calcolo del limite del 50% del trattamento economico lordo annuo, ossia se debba prendersi a riferimento il principio di competenza o di cassa ai fini della corretta  erogazione”. Si tratta, evidentemente, di una questione di capitale importanza la cui verifica certosina, oltre che ai soggetti interessati, riguarderà anche, e soprattutto, il responsabile del personale e del servizio finanziario (qualora non coincidessero), per evitare erogazioni di incentivi non consentite dalle disposizioni normative.

2. Il chiarimento

La sezione utilizza, per il chiarimento richiesto, la pronuncia n. 10/SEZAUT/2021/QMIG, della Sezione delle Autonomie (che ha ribadito i principi ben noti che si riportano) in cui si è precisato che:

– in primo luogo, le norme sugli incentivi (art. 113 del Codice) prevedono la costituzione di “un fondo non superiore al 2% degli stanziamenti, per incentivare le funzioni tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle, già incentivate in passato, del responsabile unico del procedimento, della direzione dei lavori e del collaudo tecnico-amministrativo, abbandonando, di fatto, l’incentivazione della progettazione e dei piani per la sicurezza”. E’ bene annotare, pur aspetto non ripreso nella pronuncia, che gli incentivi devono essere ricondotti nella parte variabile del fondo per lo sviluppo delle risorse umane (costituendo, in pratica, una sorta di partita di giro per i soggetti beneficiari degli incentivi). 

– la S.A. rammenta che con la modifica del primo decreto correttivo del Codice  il sistema incentivante è stato esteso, poi, oltre il perimetro degli appalti di lavori, comprendendo
anche gli appalti di servizi e forniture, per i quali, tuttavia, la normativa risulta applicabile solo nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell’esecuzione nei limiti – e secondo le indicazioni (che debbono ritenersi vincolanti)  di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3.

– la sezione autonomie, rammenta la ratio della norma sugli incentivi che “come già evidenziato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei
conti con deliberazione n. 51/2011/CONTR (valutazione ancora attuale) va ricercata nell’esigenza di
destinare una quota di risorse pubbliche a favore del personale dipendente, in servizio presso
l’Amministrazione pubblica, che svolge prestazioni professionali specialistiche in virtù della particolare qualificazione dello stesso
”.

3. Per quali contratti è previsto l’incentivo?

Gli incentivi tecnici trovano “applicazione” – si ricorda in delibera -, sulla base di un’interpretazione sistematica e letterale  della voluntas legis, solo per i contratti che rientrino nel campo di applicazione della parte seconda del Codice: ossia i contratti di appalto, nei quali l’onere finanziario è sostenuto dalla stazione appaltante pubblica (con conseguente assunzione del rischio relativo agli effetti dell’operazione contrattuale), con imputazione della spesa sullo “specifico stanziamento” previsto per il lavoro, fornitura, servizio, sul quale gravano anche gli incentivi tecnici. Trattasi di uno stanziamento, è bene precisare, qualificato e non di un qualsiasi stanziamento con cui far fronte ad alcuni oneri relativi allo schema contrattuale prescelto.

  1. Per il rispetto della percentuale non rileva il criterio di cassa

Giungendo alla risposta sul quesito di come debba essere calcolato il 50% (insuperabile) del trattamento lordo del dipendente, in delibera si legge che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire in diverse pronunce (Sez. contr. Puglia n. 33/2014/PAR; Sez. contr. Lombardia n. 98/2016/PAR), adottate su fattispecie analoghe a quella all’odierno esame, che per trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, debba intendersi l’importo degli emolumenti per i quali maturi – nell’anno considerato – il diritto alla percezione in base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione.

Il limite, essendo rapportato ad un’annualità, è posto non solo alla misura dell’incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell’anno.

L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia
acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non redistribuibile al personale destinatario
dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello
di esecuzione dell’incarico (Sez. contr. Puglia n. 33/2014/PAR).

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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