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( votes)Quesito
La sezione regionale del Veneto, della Corte dei Conti, per ciò che in questa sede interessa trattare, viene investita della questione posta dal DL 13/2023 convertito con legge 41/2023 in tema di rapporti tra incentivi e dirigenti in relazione all’attuazione dei contratti del PNRR/PNC.
In particolare, nel quesito, con richiesta di chiarimento, si riporta la disposizione interessata ovvero “L’art. 8, comma 5, del D.L. 24/02/2023, n. 13, [il quale] stabilisce che: “ … per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.”
L’analisi
La sezione, nella sua analisi, ricorda che già con l’articolo 113 del pregresso codice e con l’attuale art. 45 viene definita la disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche senza però fornire una definizione limitandosi ad indicare “che gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”.
Si è in presenza, pertanto, di emolumenti da erogarsi al personale della stazione appaltante per lo svolgimento delle attività tecniche specifiche ora dettagliatamente indicate (e si tratta di elenco tassativo nell’allegato I.10 del codice).
Nella deliberazione, tra l’altro, si ricorda che “la relazione agli articoli e agli allegati al decreto rilevano come la finalità dell’istituto sia quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa in conseguenza del mancato ricorso a professionisti esterni; precisa, inoltre, la relazione, che la nuova previsione normativa, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma che viene estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti”.
Una delle differenze sostanziali, rispetto al pregresso regime normativo – ricorda la deliberazione – è che la pregressa disposizione “consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti in senso stretto ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti”.
Rimane fermo, in ogni caso, che per gli appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, è previsto che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità legate a tecnologie funzionali e a progetti di innovazione.
Le condizioni legittimanti per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche
Sulle condizioni legittimanti, la sezione ricorda che l’attuale normativa relativa agli incentivi tecnici ha, nel tempo, subito diverse evoluzioni e che è da escludere l’incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (ora all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023) il cui elenco è da considerarsi tassativo, di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibile di estensione analogica (Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; SRC Puglia, del. n. 204/2016/PAR; SRC Veneto, del n. 134/2017/PAR e n. 121/2020/PAR), la giurisprudenza consultiva di merito della Corte dei conti, nel richiamare i principi di diritto affermati in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie (cfr. tra le più recenti: deliberazioni n. 10/SEZAUT/2016/QMIG, n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, 24/SEZAUT/2017/QMIG, 6/SEZAUT/2018/QMIG, 2/SEZAUT/2019/QMIG, n. 15/SEZAUT/2019/QMIG e 10/SEZAUT/2021/QMIG) ha da tempo chiarito sia le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, ivi compresi i criteri di determinazione dei massimali applicabili a detti incentivi, sia le problematiche di ammissibilità degli incentivi tecnici in relazione alle nomine del direttore dell’esecuzione del contratto, sia i dubbi interpretativi in relazione alla possibilità di riconoscimento degli incentivi a fronte della gestione di un appalto di fornitura di servizi affidato mediante adesione ad una convenzione Consip attiva.
Incentivi e dirigenti solo per il PNRR ma previa definizione dei criteri
La conclusione è che “nonostante l’art. 45, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 escluda la possibilità di corrispondere gli incentivi ai dirigenti (in analogia a quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), l’art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 – norma speciale – prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti, tra i destinatari dell’incentivo, seppur in vigenza del D.Lgs. n. 36/2023; la specialità della norma, infatti, deriva dall’aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al Piano nazionale, in un’ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR-PNC che permangono anche nell’applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 (il D.L. 13/2023 è stato convertito dalla L. 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al D.Lgs. n. 36/2023). A miglior intelligenza, si rileva che è proprio dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 e all’art. 225, co. 8, del D.lgs. 36/2023 che risulta possibile erogare anche ai dirigenti gli incentivi de quibus. Peraltro,la specialità della norma di cui si è detto, esclude che la stessa possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative individuate (ovvero, in relazione ai Piani)”.