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( votes)Deliberazione Corte dei Conti, sez. reg. Emilia-Romagna n. 182/2022
Indice:
Premessa e quesiti posti alla Corte
- Il parere
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Premessa e quesiti posti alla Corte
Un comune emiliano pone alla sezione i seguenti quesiti:
“a) gli incentivi per funzioni tecniche, previsti all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possano essere liquidati in presenza delle seguenti circostanze:
– avvenuta previsione all’interno del quadro tecnico-economico dell’opera pubblica;
– quota incentivo già impegnata o impegni conservati a residuo;
– assenza di previsione dei relativi importi all’interno del fondo per le risorse decentrate dell’anno di riferimento, per le annualità dal 2016 al 2020;
– nuovo regolamento, recante la disciplina per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 20 del 15 febbraio 2021;
b) in caso di liquidazione, sia necessario inserire le somme relative agli incentivi nel fondo delle risorse decentrate dell’anno in cui si procede alla liquidazione stessa”.
La sezione, oltre a ribadire le condizioni essenziali per poter quantificare e successivamente liquidare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei contratti affronta la questione dei rapporti tra questi e le spese sul trattamento accessorio (necessariamente contingentate) per evidenziare che, inizialmente esclusi dal computo, con l’entrata in vigore del nuovo codice, sia pur per un breve periodo, le spese sono state oggetto di considerazione nelle spese del personale (incidendo quindi sui limiti). per poi – situazione attuale – venirne esclusi definitivamente.
- Il parere
Più nel dettaglio, la sezione individua tre momenti topici:
a) Incentivi per funzioni tecniche maturati nella vigenza del precedente Codice (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Qualora gli incentivi di cui trattasi risultino collegati ad attività svolte nella vigenza del precedente Codice del 2006, essi non vanno computati a fini di rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio, in quanto sono le relative spese sono d’investimento e perciò scollegate dal rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale (cfr. Corte conti, Sez. Autonomie, del. n. 13/2015/INPR).
A tale fine, si rammenta, si legge nel parere, che tale disciplina risulta applicabile alle attività svolte in relazione a contratti il cui bando sia stato emanato prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice del 2016 (tra le molte: Corte conti, Sez. contr. Puglia, del. n. 65/2022/PAR).
La seconda situazione b) riguarda gli Incentivi per funzioni tecniche svolte nel vigore del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e fino al 31 dicembre 2017.
Nel caso in cui le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice in vigore siano state svolte nella vigenza del medesimo e fino al 31 dicembre 2017, le relative risorse incentivanti avrebbero dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa. Pertanto, in relazione al quesito posto, la mancata inclusione di tali risorse nel fondo per le risorse decentrate determina l’impossibilità di erogare gli incentivi di cui trattasi per le annualità 2016 e 2017.
Il collegio si sofferma quindi sulla rilevanza dei due momenti relativi alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e alla correlata stipula del contratto decentrato.
I due momenti si legge nel parere “hanno infatti la finalità di definire le risorse a disposizione per le politiche di sviluppo del personale e le prestazioni a tale scopo richieste al personale stesso, in relazione allo svolgimento delle quali operare il riparto delle risorse così individuate. L’avere omesso l’inclusione degli incentivi in esame, nelle annualità in cui tali risorse andavano computate ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio, fa venir meno il diritto alla corresponsione degli stessi, in quanto manca una previsione contrattuale che tale diritto faccia sorgere. In questo caso, il collegio ritiene infatti che la mancanza non possa essere sanata retroattivamente dall’emanazione del regolamento, in quanto verrebbe altrimenti elusa una norma statale espressiva di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che impone, anno per anno, un limite all’incremento di spesa destinata al trattamento accessorio e che va rinvenuta” (in particolare):
1) per l’anno 2016, nell’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio per il 2016), in base al quale: «a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale […] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio […]»;
2) per l’anno 2017, dall’art. 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che, abrogando la norma di cui sopra, ha stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale […] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016».
Nel caso in cui, in relazione ad ognuna delle annualità interessate (2016 e 2017), le destinazioni del fondo per le risorse decentrate non ne abbiano assorbito l’intero ammontare destinabile al trattamento incentivante, il regolamento può individuare i criteri che consentano di ripartire tali eventuali eccedenze, se ancora nelle disponibilità degli enti, in relazione all’effettivo e documentato svolgimento di funzioni tecniche negli anni considerati.
La terza ipotesi, lett. c) riguarda gli Incentivi per funzioni tecniche svolte nel vigore del Codice dei contratti pubblici ed a partire dal 1° gennaio 2018. In questo caso, gli incentivi per funzioni tecniche vengono definitivamente svincolati dalla questione della spesa del personale.
Nel parere, a tal riguardo, si legge che “qualora le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice in vigore siano state svolte dopo il 1° gennaio 2018, le relative risorse incentivanti non avrebbero invece dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa. Ad avviso del collegio, tale esclusione a fini di verifica del rispetto del limite di spesa non implica tuttavia che gli incentivi programmati non debbano essere formalmente inclusi nel fondo per le risorse decentrate, sebbene “fuori vincolo”. Ciò al fine di tenere ordinata evidenza, in ossequio al principio di trasparenza, sia dell’andamento di tale componente di spesa corrente sia della puntuale destinazione di provvidenze riferibili al personale, secondo la disciplina del contratto integrativo, che, insieme al regolamento, definisce i criteri di riparto e concretizza la necessaria sinallagmaticità tra incentivo ed attività svolta, ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza contabile già richiamata”.