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L’intera giurisprudenza ritiene che “nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non siano necessarie le sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come peraltro confermato dall’ art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica”. Nella procedura telematica, pertanto, il principio di pubblicità delle operazioni di gara subisce dunque un decisivo ridimensionamento, giacché l’interesse sostanziale tutelato dal principio – quello all’integrità e immodificabilità delle offerte – è già adeguatamente presidiato dalle caratteristiche oggettive della gara.
Ciò premesso, l’eventuale apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica in seduta riservata non è idonea ad inficiare la validità dell’aggiudicazione, ma costituisce una mera irregolarità non viziante.
Tale difformità integrerebbe, dunque, un vizio procedurale privo di impatto, anche solo potenziale, sulla posizione sostanziale dei partecipanti, giacché l’integrità delle offerte è garantita di per sé – e al più ampio livello – dagli strumenti telematici. Ciò, anche quando la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte.

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Redazione MediAppalti
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