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Le richieste delle ditte di essere invitate alla gara in questione è operata dagli uffici (e dai funzionari) dell’amministrazione appaltante, a nulla rilevando che essi debbano verificare anche la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara, trattandosi di attività che in ogni caso non spetta affatto alla commissione giudicatrice (delle offerte). Quest’ultima infatti, non potrebbe svolgere tale attività, sia perché non v’è da compiere alcuna attività di valutazione delle offerte (che in questa fase neppure esistono), sia perché la commissione stessa non è stata nominata e non può neppure esserlo, in virtù delle inequivocabili disposizioni contenute nel comma 10, dell’articolo 84, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui la nomina e la costituzione della commissione per la valutazione delle offerte devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: anche tale regola costituisce attuazione del principio di trasparenza ed imparzialità della procedura selettiva (C.d.S., sez. V, 10 settembre 2012, n. 4769).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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