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Una procedura di gara suddivisa in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (cfr., ex plurimis TAR Napoli, sez. I, sentenza n. 5572 del 2.12.2015, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3241 del 26.6.2015; TAR Lazio, sez. II^ ter, sentenza n. 6048 del 5.5.2015)”. Anche l’ANAC, nella nota illustrativa del bando tipo n.1/2017 sottolinea che una gara suddivisa in più lotti è come un “atto ad oggetto plurimo“, in quanto non si tratta di una sola gara indetta allo scopo dell’affidamento di un unico contratto, ma, il bando di gara rappresenta un contenitore di tante gare contestuali, quanti sono i lotti a cui sono legati i contratti da aggiudicare, con la previsione di atti di gara differenziati per ciascun lotto (Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 52 del 12 gennaio 2017). Gli operatori economici dovranno rispettare le prescrizioni dei documenti di gara, e le stazioni appaltanti (come ci ricorda l’Anac nell’atto sopra citato) hanno la facoltà di prevedere la possibilità per le imprese raggruppate/raggruppande di assumere, nei lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante), oppure di limitare tale libertà.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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