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( votes)L’art. 76 del Codice De Lise 163/2006 prevede per le procedure con aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità di valutare anche delle “varianti” opportunamente delineate dalla legge di gara. La giurisprudenza ha negli anni affrontato questo tema numerose volte ed è emerso che le stesse non devono andare a ledere/mutare lo scopo principale della realizzazione che si prefigge la stazione appaltante. I concorrenti possono proporre, anche qualora il progetto posto a base di gara sia definitivo, variazioni migliorative che, onde non ledere la par condicio, non devono alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 1999, n. 149). Le “varianti progettuali migliorative”, qualora ammesse dalla legge di gara, pur incidendo normalmente su aspetti in grado di incidere in maniera rilevante e consistente sulla qualità dell’opera (sul piano strutturale, prestazionale e funzionale), non devono tuttavia alterare l’essenza strutturale e prestazionale, così come fissate dal progetto definitivo, onde non ledere lo stesso interesse della stazione appaltante al conseguimento delle funzionalità perseguite (Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 285). Integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza incidere sulla par condicio (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481)