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Sulla scorta dell’art. 21 nonies L. 241/90 e della consolidata giurisprudenza, per l’annullamento d’ufficio di un atto amministrativo, è necessario che sussistano “ragioni di interesse pubblico”. (..)Tra le ragioni di pubblica opportunità che possono sconsigliare la prosecuzione di una procedura di gara, la casistica annovera, ad esempio, le sopravvenienze relative all’organizzazione e alle concrete modalità di esecuzione del servizio; le esigenze di bilancio e le operazioni di riassetto societario; la deliberata scelta di provvedere in autoproduzione all’espletamento del servizio (Cons. St., sez. VI 06 maggio 2013 n. 2418).

Pertanto l’annullamento non può derivare in via automatica dall’accertata originaria illegittimità dell’atto, essendo altresì necessaria una congrua motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla reintegrazione del preesistente stato di legalità. Tale interesse pubblico, diverso da quello al mero ripristino della legalità violata, deve essere specificato e dimensionato in relazione alle esigenze concrete e attuali, avuto riguardo anche gli interessi privati che militano in senso opposto e senza ricorrere in sede di motivazione a clausole di stile (Cons. St., sez. V 25 luglio 2013 n. 3969).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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