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Il divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica è inviolabile, trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio. L’unica eccezione, deve ritenersi essere il solo caso della correzione di errore materiale o di calcolo o di annullamento della prima aggiudicazione ex art. 93, co. 6, d.lgs. 36/2023.

Fermo quanto sopra, la commissione di gara può riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi sulle offerte tecniche fino a che non sino aperte e valutate le offerte economiche e purchè la commissione fornisca adeguata motivazione circa le ragioni che l’abbiano indotta a tale riesame e/o rivalutazione, anche al fine di garantire la trasparenza.

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Redazione MediAppalti
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