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Si può definire lo stand still come il termine dilatorio ex lege tra aggiudicazione e stipulazione, e l’effetto sospensivo come l’impedimento alla stipula del contratto derivante

dalla proposizione di un ricorso avverso all’aggiudicazione, che decorre dalla notifica del

ricorso e arriva fino al provvedimento del giudice. La clausola dello “stand still” art. 11 c.10 del  D.Lgs. 163/2006 trova applicazione anche per le procedure il cui oggetto  rientra in tutto o  in parte tra quelli elencati nell’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006. Le deroghe previste all’applicazione di questo termine dilatorio sono specificate nel medesimo articolo c. 10 bis. Inoltre al c.9 dell’art. 11 del medesimo D.Lgs. è prevista la possibilità di esecuzione del contratto in via d’urgenza nell’attesa della stipula dello stesso “nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.

Per quanto concerne le concessioni di servizi recenti orientamenti giurisprudenziali ritengono che non debba applicarsi la clausola dello stand still alle concessioni di servizi “Va, infatti, considerato che nella stipula del contratto di concessione non deve rispettarsi il suvvisto termine dilatorio, non rientrando la norma che lo prevede tra quelle richiamate dall’articolo 30 D.Lgs. n. 163/2006 per definire il regime di siffatto tipo di contratti pubblici. (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 2249/2014- Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Sezione Prima 28/01/2015). Diversamente da quanto ribadito da una sentenza del TAR Lombardia, Brescia sez. II, 10/4/2012 n. 618 che invece è in linea il D.lgs. n. 53/2010 di recepimento della Direttiva Ricorsi 2007/66/CE  “Il termine di “stand still” o termine dilatorio, si applica anche alle concessioni di servizi (nel caso di specie, una concessione del servizio di distribuzione del gas naturale), in quanto l’art. 11 c. 10 del D. Lgs. 163/2006 trova ingresso per tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, tenuto conto di quanto dispone l’art. 3 c. 36 ai sensi del quale “Le “procedure di affidamento” e l'”affidamento” comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee”.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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